Credito tributario personale del professionista: chi appone il visto di conformità?

si valuta se il professionista è legittimato a porre il visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi per compensare crediti per imposte dirette oltre euro 15.000

Come già argomentato su queste colonne, al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto un nuovo limite alla compensazione tributaria, prevedendo l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, per compensare (mediante modello F24) crediti di importo superiore ad € 15.000,00, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

 

Brevemente si ricorda che, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’importo del credito, inferiore o superiore ad €15.000,00, risultante dalle dichiarazioni fiscali, ma dipende soltanto dall’ammontare utilizzato in F24 per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti di natura diversa), fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: solo il concreto utilizzo di uncredito d’imposta per importo superiore ad € 15.000 fa scattare, infatti, l’obbligo di apposizionedel visto di conformità sulla dichiarazione chepotrà essere presentata anche successivamente all’utilizzo delmedesimo credito.

La modifica normativa in esame trova la sua prima applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso del periodo di imposta 2013, la cui dichiarazione – per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare – dovrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre 2014. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, l’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 (es. modello UNICO 2014 e dichiarazione IRAP 2014), ovviamente laddove l’importo delle compensazioni dei relativi crediti ecceda € 15.000,00 annui.

A questo punto è bene rammentare quali sono i soggetti che possono apporre il visto di conformità in esame che, nella sostanza, sono i medesimi che possono rilasciare il visto di conformità ai fini del credito IVA, ovvero:

  • gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

  • i soggetti iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.

 

Il visto di conformità non può, invece, essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. altri soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale, avvocati, dottori agronomi e dottori forestali). In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-02779 fornita il 21.04.2010, è stato altresì precisato che il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA non può essere apposto dagli avvocati e dai revisori contabili. Si rammenta, inoltre, che, con la sentenza n. 33676 del 19 novembre 2010 il TAR Lazio ha statuito che, anche i professionisti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale – senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. “tributaristi”) – non possono rilasciare il predetto visto di conformità. La suddetta decisione è stata, peraltro, confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 28/11/2012, n. 6028, ha ribadito il principio in base al quale “i soggetti abilitati al visto di conformità debbano necessariamente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma non viceversa, ossia che tutti i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni siano, per ciò solo, abilitati al visto. Il nesso funzionale non è cioè biunivoco.”

Tornando al visto di conformità sulle dichiarazione fiscali, da più parti era stata sollevata la questione se un professionista, già abilitato ad apporre il visto di conformità per i propri clienti dello studio, avrebbe potuto rilasciare il visto di conformità sulla propria dichiarazione, qualora la stessa si fosse chiusa con un’eccedenza a suo favore da poter spendere in compensazione con altri tributi. A cercare di fare un po’ di chiarezza al riguardo – senza però risolvere definitivamente la questione – è intervenuta la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, secondo la quale “non dovrebbero sussistere incompatibilità al fatto che il professionista apponga il visto di conformità sulla propria dichiarazione, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette superiori a 15.000,00 euro”; viene “fatta comunque riserva di formulare ulteriori precisazioni non appena intervengano interpretazioni a livello di Direzione Centrale“.

In buona sostanza, secondo i funzionari della DRE del Piemonte, i professionisti che sono strutturalmente a credito IRPEF e che sono abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, non dovrebbero essere obbligati a rivolgersi, salvo diversa interpretazione a livello centrale, ad un altro professionista terzo per asseverare il proprio credito da utilizzare in compensazione. Un’altra spinosa questione affrontata dai funzionari delle Entrate attiene alla polizza assicurativa da sottoscrivere per rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi: non era chiaro, infatti, se un professionista si sarebbe dovuto munire di apposita polizza assicurativa, oppure sarebbe bastata quella già in suo possesso (ed utilizzata per apporre i visti di conformità ai fini IVA). Sul punto, è stato precisato che, se la polizza già stipulata avesse fatto riferimento ai “visti di conformità” in generale, senza specificare “solo ai fini IVA“, detta polizza si sarebbe potuta considerare valida anche per le imposte dirette. Anche in tale caso, però, è stata fatta riserva di richiedere eventuali appendici qualora dovessero arrivare chiarimenti differenti dalla Direzione Centrale.

19 giugno 2014

Sandro Cerato