Una recente sentenza della CGT del Piemonte ha chiarito che il visto di conformità su una dichiarazione può essere apposto anche da un soggetto diverso da quello che la redige e la trasmette telematicamente. Si tratta di una sentenza innovativa rispetto a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è legittimo l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali anche se la dichiarazione dalla quale emerge il credito d’imposta è presentata da un soggetto diverso da quello che appone il relativo visto di conformità.
È essenziale, però, che i due soggetti siano in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Chi può apporre il visto di conformità?
La nuova sentenza della CGT del Piemonte versus le direttive dell’Agenzia delle Entrate
La decisione è interessante in quanto del tutto innovativa rispetto a quanto affermato in senso contrario dall’Agenzia delle entrate. A tal proposito la Circolare n. 21/2009 ha affermato