Concordato preventivo: il problema dei pagamenti dei fornitori anteriori alla procedura

le imprese in fase di concordato preventivo possono avere il problema di dover pagare fornitori strategici per debiti sorti prima della procedura concorsuale

Il Tribunale Fallimentare di Busto Arsizio si è recentemente espresso su una problematica che riguarda le imprese in fase di concordato preventivo in continuità aziendale.

 

Come è noto l’impresa in fase concorsuale non può pagare i debiti sorti prima della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo se non con autorizzazione del tribunale concessa ai sensi dell’art. 182-quinquies c. 4 L.F..

Riportiamo il testo dell’art. 182-quinquies c. 4 : “Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”.

In caso di prosecuzione dell’attività aziendale la Legge Fallimentare permette all’impresa di poter pagare anche debiti anteriori all’ammissione alla procedura, cioè debiti che sarebbero soggetti alle norme del liquidazione concorsuale, se tali debiti “sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”. L’impresa debitrice deve presentare domanda al tribunale e deve corredare tale domanda con l’attestazione di un professionista che certifichi che tali pagamenti sono sia necessari alla prosecuzione dell’attività aziendale ed utili ad una migliore soddisfazione dei creditori concorsuali in fase di esecuzione della procedura di concordato preventivo.

Tale procedura è prevista per poter pagare i fornitori strategici che sono necessari alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, dato che l’apertura della procedura concorsuale rischia di bloccare le attività imprenditoriali in quanto l’impresa in fase di concordato preventivo non viene percepita come un buon cliente dai propri fornitori. I fornitori strategici sono quelli non sostituibili dai quali l’impresa deve continuare ad approvvigionarsi pur bloccando (in forza delle disposizioni della Legge Fallimentare) il pagamento dei debiti accumulati ed assoggettando tali debiti alle regole del concorso.

E’ probabile che i fornitori strategici possano richiedere il pagamento dei debiti pregressi minacciando l’interruzione delle forniture necessarie alla continuità aziendale.

 

Cosa avviene a fronte di una richiesta di pagamento da parte di un fornitore strategico?

La procedura descritta dall’art. 182-quinquies è complessa in quanto richiede un attestazione di un professionista che certifichi che:

  1. i fornitori che richiedono il pagamento sono strategici, cioè non sostituibili in brevi tempi e che le forniture erogate sono necessarie alla prosecuzione dell’attività d’impresa;

  2. che il pagamento di tali forniture non avviene a detrimento degli altri creditori concorsuali, anzi migliora le possibilità di realizzo di tali creditori all’interno della procedura.

La richiesta di pagamento corredata da tale attestazione deve essere presentata al Tribunale che deve autorizzare il pagamento.

Non è detto che vi siano i tempi per espletare tale procedura.

Nel caso trattato dal tribunale di Busto Arsizio, l’impresa in fase di concordato ha pagato € 14.265,70 relativi a debiti “riferibili al periodo anteriore al deposito del ricorso” alla società che effettua le forniture di energia elettrica e gas. La società ha notificato al Commissario Giudiziale di aver effettuato tali pagamenti per evitare l’interruzione delle forniture ed il conseguente arresto dell’attività aziendale.

Il Commissario Giudiziale ha rilevato nella propria relazione che tale pagamento effettuato senza autorizzazione del Tribunale configurerebbe un atto in frode ai creditori ex art. 173 L.F..

 

Secondo il Tribunale di Busto Arsizio il pagamento effettuato al fornitore delle utenze energetiche che ha minacciato l’interruzione del servizio non può essere considerato “un atto in frode ai creditori” perchè non rientra nelle casistiche identificate dall’art. 173 L.F.. Ricordiamo che l’art. 173 L.F. Prevede: “1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma.

2. …

3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.

Secondo il Tribunale di Busto Arsizio il pagamento dei debiti accumulati col fornitore di gas ed energia elettrica, che minaccia l’interruzione della fornitura a fronte dei mancati pagamenti, non è assimilabile ad un atto compiuto per frodare le ragioni dei creditori concorsuali, perchè tale mancato pagamento avrebbe automaticamente fatto cessare l’attività aziendale e peggiorato le condizioni di realizzo ipotizzabili per i creditori concorsuali.

21 giugno 2014

Cinzia Mengozzi e Luca Bianchi