Società in concordato preventivo e diritto annuale

anche le società che sono in procedura di concordato preventivo devono pagare il diritto annuale alle Camere di Commercio

Con la circolare del 5.12.2013 n. 201237, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito gli importi del diritto camerale annuale per il 2014 confermando, nella sostanza, gli stessi importi e le medesime aliquote per scaglioni di fatturato in vigore dal 2011. Brevemente si ricorda che, sono tenuti al pagamento del diritto in esame tutti i soggetti che risultano iscritti nel Registro delle imprese, ovvero nel repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), alla data del 1° gennaio di ciascun anno, oppure si iscrivono nel medesimo registro o repertorio in corso d’anno.

Relativamente al quantum da versare per chi risulta già iscritto alla data del 01.01.2014, occorre precisare che è dovuto un importo di € 30,00 se il soggetto è iscritto al Repertorio Economico Amministrativo (REA). Più gravoso risulta essere, invece, il prelievo per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro: società semplici non agricole (€ 200,00), società semplici agricole (€ 100,00), società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 (€ 200,00) e imprese individuali (€ 88,00). Per quanto concerne, inoltre, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – ad eccezione delle imprese individuali (per le quali il contributo è in misura fissa ed ammonta ad € 200,00) – per queste la misura del diritto varia in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2013 (fino ad un massimo di 40.000,00 euro). Si rammenta, altresì, che è dovuto, per ogni unità locale e/o sede secondaria, un importo ulteriore pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un importo massimo di € 200,00. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, invece, per ciascuna unità o sede secondaria, l’importo di €110,00.

Per quanto concerne le nuove imprese iscritte dall’1.1.2014, queste sono tenute a corrispondere i seguenti importi fissi: imprese individuali iscritte nella sezione speciale (88,00 euro), imprese individuali iscritte nella sezione speciale (€ 200,00) e soggetti iscritti al REA (€ 30,00). Tutte le altre nuove imprese dovranno versare, invece, l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari ad € 200,00, ad eccezione delle società semplici agricole che versano il minor importo di € 100,00. Secondo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico sono considerate “agricole”, le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “imprese agricole / imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”. Con la nota 17.7.2013 n. 120930, il Ministero dello Sviluppo economico ha avuto modo di precisare che, anche le novellate società tra professionisti (STP) – che sono tenute all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese – devono versare il diritto annuale nella misura fissa (pari ad € 200), se l’iscrizione nel suddetto registro fosse avvenuta nel corso del 2013, mentre, per gli anni successivi al primo, avrebbero dovuto versare un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. In assenza di nuove disposizioni, dovrebbero rendersi ancora attuali le predette indicazioni, anche per il 2014.

Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione. Invece, per chi risulta già iscritto alla data del 01.01.2014, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 16.6.2014, oppure il 16.7.2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo), salvo eventuali proroghe.

Sono esonerati dal versamento del diritto camerale per l’anno 2014, oltre alle imprese cessate, anche le imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2013, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l’esercizio provvisorio dell’attività. Diversamente, invece, è tenuta al versamento del diritti camerale, la società ammessa alla procedura di concordato preventivo, così come peraltro recentemente precisato dalla Giurisprudenza di merito con la sentenza 230/1/2014 della Ctr Liguria secondo cui “ ai fini dell’esclusione dell’obbligo di versamento del diritto, l’ammissione al concordato preventivo non si può equiparare alla dichiarazione di fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa (gli unici casi in cui l’esclusione dell’obbligo è prevista dall’articolo 4 del Dm 359/2001), dal momento che si tratta di due situazioni diverse”.

Sono parimenti esonerate dal pagamento del diritto annuale, le start up innovative e gli incubatori certificati: l’esenzione in parola, a norma dell’art. 26 co. 8 secondo periodo e art. 31 co. 4 del DL 179/2012, è subordinata, però, al mantenimento dei requisiti qualificanti ed ha un ambito temporale ben limitato, decadendo dopo il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro. Peraltro, secondo quanto precisato dalla richiamata nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.7.2013 n.120930, l’esenzione in parola decorre dal momento della prima iscrizione, per l’impresa che la richieda già con la qualifica di start up innovativa, ovvero dal momento in cui viene depositata presso il Registro delle imprese la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesta il possesso dei requisiti di start-up innovativa, per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: in quest’ultima ipotesi, qualora il tributo sia già stato corrisposto, il relativo importo può essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione.

22 maggio 2014

Sandro Cerato