I documenti fiscali e contabili non esibiti durante la verifica fiscale possono essere utilizzati in corso di giudizio dal contribuente, se la mancata esibizione dipende da difficoltà di reperimento.
La documentazione non esibita durante la verifica fiscale può essere utilizzata in corso di giudizio dal contribuente attesa la manifesta difficoltà di reperimento.
Quanto precede è contenuto nella sentenza 10 dicembre 2013, n. 27595 della Corte di Cassazione da cui emerge che la misura sanzionatoria è prevista solo se il contribuente rifiuta senza motivo di esibire i documenti ma non se dimostri che la mancata esibizione è collegata ad una difficoltà oggettiva di reperire gli stessi.
L’art. 52, c. 5, D.P.R. n. 633/72, stabilisce che i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Infatti, ai sensi di tale disposizione, il contribuente non può avvalersi in sede contenziosa dei documenti di cui abbia rifiutato l’esibizione richiesta in sede di verifica e la sanzione è applicabile anche nel caso in cui la mancata esibizione derivi da rifiuto intenzionale e non è sufficiente a integrare tale fattispecie la dichiarazione di non essere in grado di reperire i documenti richiesti, trattandosi di comportamento ascrivibile a negligenza (CTP Aosta, 28 marzo 2013, n. 18).
Tale principio, comunque, subisce delle deroghe rapportabili alla difficoltà di reperimento non superabile con l’ordinaria diligenza.
Nel caso in esame l’ufficio finanziario ha contestato al contribuente, titolare di un autosalone, la mancata fatturazione di somme versate dai clienti per l’acquisto di autovetture.
La CTP ha respinto il ricorso del contribuente mentre i giudici tributari di appello hanno riformato la sentenza di primo grado annullando la ripresa fiscale atteso che lo stesso ha dimostrato, producendo in giudizio numerose proposte di acquisti di veicoli, che le somme erano state pagate a titolo di caparra o deposito cauzionale e non a titolo di acconto sul prezzo, come sosteneva l’ufficio.
La SC, non accogliendo le motivazioni dell’ufficio, ha ritenuto che la sanzione della inutilizzabilità dei documenti di cui sia stata rifiutata l’esibizione non presuppone necessariamente che il rifiuto di esibizione sia stato doloso, ovvero ad impedire l’attività di accertamento, potendo tale sanzione applicarsi anche quando detto rifiuto sia dipeso da errore non scusabile, di diritto o di fatto, dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative o altro (vd. Cass. sentenze nn. 21768/2009 e 7269/2009).
Tuttavia, perché sia preclusa l’utilizzazione in sede amministrativa o contenziosa di un documento, è pur sempre necessario non solo che esso sia stato richiesto in sede di verifica (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ma anche che alla richiesta di esibizione il contribuente fosse in condizione di corrispondere positivamente adottando l’ordinaria diligenza, ossia che il documento richiesto fosse in suo possesso o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile, in originale o in copia, presso chi lo possedeva.
Pertanto la sanzione fiscale si applica solo quando il contribuente rifiuta ai verificatori la consegna degli incartamenti in suo possesso.
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21 maggio 2014
Enzo Di Giacomo