In merito all'inutilizzabilità della documentazione non prodotta, con l’ordinanza n. 6792 dell’8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha confermato che, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, non determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Agenzia, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
“Il contribuente pertanto, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio”.
Osserva la Corte che
“il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dall’art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria; pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione”.
Inutilizzabililità della documentazione non prodotta solo in presenza di un invito specifico e documentato
La sentenza che si annota, conferma l’indirizzo assunto dalla Corte nel corso di questi ultimi anni: l’inutilizzabilità opera solo in presenza di un invito specifico e documentato.