In deroga alla previgente regola di indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi, il novellato art. 14 c. 1 del DLgs. 4.3.2011 n. 23 (modificato dalla Legge di stabilità 2014) prevede che l’IMU relativa agli immobili strumentali sia parzialmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa (e del reddito di lavoro autonomo) nella misura del 20%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014, per i soggetti “solari”), ovvero nella misura del 30% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”). Resta, invece, indeducibile l’IMU ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell’immobile.
La verifica del requisito di strumentalità, e del conseguente regime di deducibilità dell’IMU, richiede di operare una distinzione tra immobili relativi all’impresa e dei professionisti. Per quanto concerne le imprese (ditte individuali, società di persone e di capitali) è possibile individuare, a norma dell’art. 43 co. 2 del TUIR, le seguenti classificazioni di immobili strumentali:
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immobili utilizzati esclusiva