Mediazione tributaria: sono operative le novità

un ripasso delle nuove regole appena entrate in vigore, che valgono per la mediazione tributaria obbligatoria per gli atti notificati da ieri 3 marzo

Con la C.M. n. 1 del 12.02.2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito taluni chiarimenti in ordine alle numerose modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014, in materia di reclamo e mediazione tributaria. Il primo chiarimento attiene l’entrata in vigore delle nuove disposizioni: le modifiche in argomento devono applicarsi agli atti notificati dal 02.03.2014, ovvero agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della manovra 2014, avvenuta in data 27.12.2013.

Al riguardo, viene precisato che, soggiacciono alle nuove regole gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 02.03.2014 e che, a tal fine, rileva la data in cui la notifica dell’atto è stata perfeziona per il destinatario della stessa. Per quanto concerne, invece, le istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, le nuove regole della mediazione decorrono nel caso in cui, alla data del 02.03.2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014, la presentazione dell’istanza di reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio (Direzioni regionali e provinciali e il Centro operativo di Pescara e, per il settore Territorio, le Direzioni regionali – Territorio e gli Uffici provinciali-Territorio) decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.), nonché i termini previsti per l’adozione dei provvedimenti giudiziali. In altri termini, il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria, prima del decorso del predetto termine di 90 giorni, sarà da considerarsi improcedibile.

 

Di contro, invece, il ricorso sarà considerato procedibile, quando lo stesso sarà presentato alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’improcedibilità del ricorso è eccepita dall’Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ovvero mediante il deposito delle controdeduzioni ex articolo 23, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di reclamo e mediazione (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente). Solo dopo il decorso del predetto termine, il Giudice potrà fissare la data di trattazione, in caso contrario l’eventuale sentenza emessa (anche a seguito dell’eccezione di improcedibilità formulata dall’ufficio), potrà essere impugnata per violazione dell’art. 17-bis. La circolare specifica, infatti, che “qualora il Giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell’ufficio, la sentenza emessa sull’esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell’art. 17-bis”.

 

Quanto alla sospensione della riscossione introdotta dalla manovra 2014, viene precisato che, dal ricezione dell’istanza e per tutto il procedimento della mediazione, l’ufficio competente al procedimento:

  • non potrà procedere all’affidamento del carico, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento;

  • comunicherà all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo;

  • non potrà procedere all’iscrizione a ruolo negli altri casi.

La predetta sospensione non opera con riferimento alle istanze improponibili, ossia che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina del reclamo e della mediazione. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, l’istanza è improponibile in caso di impugnazioni di valore superiore a ventimila euro, ovvero di valore indeterminabile.

Ad ogni modo, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che vi sia stato accoglimento della stessa o che vi sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Anche in questa circostanza “se il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione anteriormente al decorso dei 90 giorni, l’Ufficio, con memoria, deduce preliminarmente che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione”.

 

Nella circolare in esame viene altresì chiarito che, per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.

Pertanto, diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, la notifica del provvedimento dell’Ufficio, che respinge o accoglie parzialmente l’istanza, non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.

Da un punto di vista prettamente operativo si verificherà, quindi, che, per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 02.03.2014, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e quello per la costituzione in giudizio del resistente (compreso l’Agente della riscossione) decorrono sempre dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.

Per le istanze presentate avverso gli atti notificati prima del 02.03.2014, i termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla scadenza dei predetti 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, ovvero, anche prima del decorso dei 90 giorni, se al contribuente è stato notificato, entro tale termine, il provvedimento di rigetto o accoglimento parziale dell’istanza.

4 marzo 2014

Sandro Cerato