Il nuovo ruolo del commissario nel concordato in bianco

la prassi che stanno seguendo molti tribunali di nominare a prescindere un commissario che vigili sull’attività dell’impresa che presenta un concordato in bianco lascia adito ad alcuni dubbi

L’art. 82 del DL 21 giugno 2013 n. 69 (il c.d. decreto “Fare”) (pubblicato in G.U. in data 21 giugno 2013 e in vigore dal giorno successivo) ha apportato alcune ulteriori novità (rispetto a quelle, già significative, apportate dall’art. 33 del DL n. 83/2012) in materia di concordato preventivo, con particolare riferimento alla disciplina della domanda in bianco, ovvero con riserva del successivo deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione. Una delle predette modifiche concerne il potere, ora riconosciuto al Tribunale, di nominare (sempre in sede di decreto di fissazione del termine per il deposito della predetta documentazione) il Commissario Giudiziale, rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri contabili.

L’introduzione della facoltà per il Tribunale di anticipare la nomina del Commissario Giudiziale è stata oggetto di analisi all’interno della circolare Assonime n. 31/2013. Preliminarmente, la circolare propone un breve disamina della figura del commissario Giudiziale al quale è affidata, in funzione di tutela dei creditori, la vigilanza sulla gestione dell’impresa per prevenire eventuali condotte fraudolente del debitore durante la procedura di concordato. Al riguardo, viene precisato che, prima delle modifiche apportate dal D.L. Fare, il Commissario Giudiziale poteva essere nominato soltanto con il decreto con il quale il Tribunale, valutata l’ammissibilità della domanda completa della proposta del piano e della relativa documentazione, dichiarava aperto il concordato preventivo: il commissario Giudiziale era, peraltro, estraneo alla fase in cui il debitore veniva ammesso al beneficio del blocco delle azioni esecutive dei creditori per effetto del ricorso all’istituto del concordato in bianco. Ciò nonostante, numerosi Tribunali Italiani (Trib. Asti 24 settembre 2012; Trib. La Spezia, 25 settembre 2012; Trib. Benevento, 26 settembre 2012 Trib. Reggio Emilia 27 ottobre 2012) si sono comunque avvalsi della possibilità di nominare un ausiliario per supportare il Tribunale stesso nel realizzare un controllo costante sulla gestione economico-finanziaria dell’impresa e sulla serietà delle attività svolte per la finalizzazione del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Al riguardo, nella richiamata circolare viene osservato che la scelta di prevedere l’anticipazione della nomina del commissario Giudiziale, in luogo di un ulteriore ausiliario, trova la sua giustificazione nell’esigenza di contenere al massimo grado i costi della procedura, evitando in tal modo la liquidazione di un distinto compenso in tutti i casi in cui fisiologicamente alla domanda in bianco faccia seguito il deposito della proposta e del piano.

In un secondo passaggio della circolare, ASSONIME evidenzia come l’anticipazione della nomina del Commissario Giudiziale costituisca soltanto una facoltà e non un obbligo per il Tribunale: quest’ultimo può, infatti, valutare discrezionalmente l’opportunità di avvalersene tenendo conto, in particolare, della complessità del caso o dell’eventualità dell’esistenza di più accentuati profili di rischio per i creditori. Sul punto, però, la stessa ASSONIME rileva che, sebbene la nomina preventiva del Commissario Giudiziale possa rappresentare un valido ausilio per scoraggiare gli usi distorti del concordato in bianco, la nomina di tale organo della procedura comporta un aggravio dei costi, destinata a ridurre le potenzialità di soddisfazione del ceto creditorio, sia in sede di concordato preventivo che di accordo di ristrutturazione dei debiti: al verificarsi di tale ultima ipotesi e per effetto della presentazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il Commissario Giudiziale cessa, infatti, dalle sue funzioni e il compenso per l’attività prestata in favore della procedura, in assenza di un deposito giudiziale richiesto al debitore in sede di presentazione del ricorso, deve essere considerato quale credito prededucibile, in sede di predisposizione dell’accordo di ristrutturazione in parola. Per tale motivazione (secondo l’opinione condivisibile di ASSONIME) la nomina del Commissario Giudiziale dovrebbe essere evitata quando, in base alle circostanze del caso concreto, la vigilanza sull’operato del debitore possa essere assicurata in modo efficiente direttamente dal Tribunale stesso.

Un ulteriore passaggio della circolare riguarda un’analisi dei compiti e delle attribuzioni proprie del Commissario Giudiziale. A tal riguardo, Assonime opera una distinzione tra i compiti che rientrano nella sfera tipica dell’attività svolta nel corso della procedura di concordato preventivo da quelli che, invece, sono strettamente connessi alle specificità proprie della procedura di concordato in bianco.

Tra gli atti che rientrano nella sfera tipica dell’attività svolta nel corso della procedura, si annovera il compito di vigilare sull’attività dell’imprenditore e quello di informare immediatamente il Tribunale delle eventuali condotte fraudolente poste in essere dal debitore quali, ad esempio, l’occultamento o la dissimulazione dell’attivo, la mancata denuncia di uno o più crediti, l’esposizione di passività inesistenti e il compimento di altri atti in frode. Di contro, invece, sono atti che rientrano nella sfera specifica della procedura di concordato in bianco:

  • la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi informativi imposti dal Tribunale;

  • l’espressione di un parere (obbligatorio anche se non vincolante) qualora il debitore richieda nella fase prenotativa l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Spetterà, infine, al medesimo Commissario Giudiziale valutare se l’attività posta in essere dal debitore sia o meno funzionale alla predisposizione della proposta e del piano, dovendo questi essere sentito obbligatoriamente dal Tribunale nel caso in cui quest’ultimo intenda procedere per l’abbreviazione del termine concesso per il perfezionamento della domanda incompleta.

 

22 ottobre 2013

Sandro Cerato