L'attività di accertamento del Tribunale, in sede di omologa del concordato preventivo si è ridotta, oltre ad un mero riscontro dell'effettivo adempimento, ad un controllo di regolarità formale della procedura: verificati il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 del R.D. 267/1942 e la regolarità del procedimento, il Tribunale dispone, con decreto, l'omologazione del concordato preventivo.
Il suddetto decreto di omologa è soggetto all'obbligo di registrazione ed al pagamento del corrispondente tributo, la cui determinazione si è prestata - in passato - ad un controverso dubbio interpretativo circa l'assoggettabilità di tale atto a imposta di registro fissa, ovvero nella misura proporzionale.
In buona sostanza, il tema da risolvere era quello della corretta interpretazione dell’articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 quando stabilisce che gli “atti dell’Autorità giudiziaria” sono da tassare:
- con le aliquote proprie degli atti traslativi, se recano trasfe