Disciplina del fermo amministrativo: è oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo cointestato a più proprietari, quando non tutti sono debitori verso l'Agente della riscossione…

in caso di veicolo cointestato, il soggetto non debitore verso il Concessionario della riscossione può chiedere la cancellazione della misura cautelare, in quanto le procedure cautelari speciali, quali sono quelle esattoriali, si ritengono esperibili solo nei riguardi dei debitori morosi iscritti a ruolo

Disciplina del fermo amministrativo

Aspetti generali

Come noto, il fermo amministrativo è un atto di riscossione coattiva con il quale le amministrazioni o gli enti competenti possono ‘’bloccare’’ un bene mobile iscritto in pubblici registri (i.e. l’auto o la moto) del debitore o dei coobbligati (artt. 50 e 86 del DPR 602/1973)1.

Trattasi di un provvedimento interdittivo dell’uso del veicolo ai sensi dell’art. 214 del Codice della strada, approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285. Il presupposto per l’uso delle ganasce fiscali è il mancato pagamento da parte del debitore nei termini di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Il fermo amministrativo si pone quale “misura cautelare”, poiché l’iscrizione dello stesso sul veicolo del debitore non priva quest’ultimo della proprietà del mezzo sottoposto a tale provvedimento, atteso che ne impedisce di fatto solo l’utilizzazione.

Infatti, il bene sottoposto a fermo non può circolare pena una sanzione amministrativa, che va da € 731,00 a € 2.928,00 nonché l’immediato sequestro del bene.

A partire dal 13 luglio 2011, con l’entrata in vigore della Legge n.106/2011, di conversione al D.L. n.70/2011, l’Agente della Riscossione per debiti fino a 2 mila euro deve far precedere l’avvio di qualunque misura cautelare/esecutiva dall’invio, per posta ordinaria, di due solleciti di pagamento distanziati almeno sei mesi il primo dal secondo.

 

Preavviso di Fermo Amministrativo

L’Agente della Riscossione invia al debitore, a mezzo raccomandata A/R, un “Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo”, che riporta l’ammontare complessivo del debito per il quale si procede, nonché l’espressa avvertenza che, trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, in caso di omesso pagamento dell’importo dovuto, procederà all’iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Detto preavviso, inoltre, contiene:

  • informazioni dettagliate in merito alle cartelle di pagamento in debito per le quali si sta attuando il procedimento, inclusa la relativa data di notifica, l’Ente impositore, la casa costruttrice/modello e targa del/i veicolo/i sottoposto/i alla misura cautelare in questione;

  • l’indicazione che il versamento delle somme dovute può essere effettuato on-line, attraverso il sito del Concessionario della Riscossione, o presso gli Uffici Postali o le Banche, utilizzando l’apposito RAV allegato al preavviso, nonchè tramite gli “Sportelli dell’Agente della Riscossione;

  • l’informazione che, in caso di persistenza dell’inadempimento, l’invito stesso assumerà valore di comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo al P.R.A. a decorrere del ventunesimo giorno successivo alla data del medesimo.

Qualora il contribuente fosse in possesso di documentazione (per es. provvedimenti di sgravi, sospensioni, etc.) afferente le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo amministrativo, potrà produrla tramite materiale consegna della stessa presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione o inviarla tramite fax (al numero indicato nel preavviso) ovvero adoperando il canale informatico.

 

Revoca del fermo iscritto

La cancellazione del “Fermo Amministrativo” è effettuata a cura del debitore presso il P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico -, previa esibizione della liberatoria che l’Agente della Riscossione rilascia all’atto del saldo dell’importo dovuto.

La citata Legge n.106/2011 ha stabilito che il debitore non è tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all’Agente della Riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia o ad altri gestori di pubblici registri.

Restano comunque dovute dal contribuente le spese di iscrizione del fermo amministrativo.

 

Fermo del mezzo in comproprietà con soggetto inadempiente

Nella prassi quotidiana può accadere che l’Agente della Riscossione disponga di un fermo amministrativo di un automezzo in comproprietà di due soggetti (coniugi, ovvero fratelli, eccetera) anche se uno solo di essi risulta debitore verso il Concessionario per debiti fiscali e/o previdenziali non onorati e non oggetto di rateazione.

Il provvedimento cautelare di riscossione coattiva determina l’indisponibilità del mezzo – e quindi l’impossibilità a circolare – non solo per il debitore dell’Agente di Riscossione, ma anche per l’altro proprietario che non ha debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali e/o contributi previdenziali, eccetera.

In sostanza, il fermo amministrativo viene trascritto a nome del creditore intestatario al PRA di un veicolo, anche se il veicolo è intestato a due persone.

Trattandosi di un veicolo, esso è indivisibile e secondo la posizione avanzata da alcuni Agenti della Riscossione, se il comproprietario <in bonis> intestatario del mezzo intende utilizzare l’autovettura dovrà attivarsi contro la controparte per rendere il veicolo libero, o pagare lui stesso la sanzione abbinata al fermo e poi rivalersi contro il cointestatario del veicolo per avere la somma pagata ed eventualmente un risarcimento danni.

La logica di tale ragionamento ammette, in sostanza, che il diritto di circolare con l’auto gravata da fermo sia impedito anche ai comproprietari non debitori.

Ci si è chiesti se il legislatore, attraverso la disciplina concernente il provvedimento intedittivo dell’uso del veicolo ai sensi dell’art. 214 del Codice della strada, intendeva effettivamente sottrarre al cointestatario non debitore verso l’Erario il bene oggetto del fermo amministrativo2.

Su tale aspetto si sono pronunciati i Giudici di merito della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con la sentenza 25.10.2007, n. 181, secondo cui appare “… «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un veicolo comune a più proprietari, quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione…”.

Secondo la pregevole tesi avanzata dai Giudici marchigiani, il provvedimento di fermo amministrativo sarebbe illegittimo ed il soggetto non debitore verso l’Erario potrebbe :

a) chiedere la cancellazione dal PRA, previa citazione dell’Agente di Riscossione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria;

b) circolare senza temere di incorrere nella sanzione amministrativa, nè alla confisca del veicolo.

 

Eccezioni di parte al provvedimento di fermo

Come già osservato il procedimento di iscrizione del fermo nei pubblici registri prevede che l’agente della riscossione:

  1. notifichi una comunicazione preventiva al contribuente o al coobbligato;

  2. decorsi 30 giorni, iscriva nel PRA il provvedimento;

  3. comunichi l’avvenuta iscrizione al contribuente o al coobbligato.

Il provvedimento, essendo atto dell’agente della riscossione, deve contenere tutti i requisiti indicati dall’articolo 7 della legge 212/2000, con particolare riferimento:

  • alla motivazione;

  • all’indicazione del responsabile del procedimento;

  • alla sproporzione rispetto al credito;

  • ad altre cause di nullità.

Come opportunamente osservato dalla stampa specializzata3 in generale, appare difficile di potere bloccare la procedura di fermo impugnando il sollecito di pagamento dinanzi al Giudice ordinario per far cancellare l’iscrizione, o comunque farla dichiarare inefficace nei suoi riguardi.

Le possibilità di difesa in tema di fermo amministrativo sono sicuramente abbastanza ridotte, per cui prima di proporre una azione è opportuno valutare la situazione complessiva, alla luce anche delle norme di procedura che hanno limitato notevolmente il potere del giudice di compensare le spese nel caso in cui chi inizia un giudizio dovesse soccombere.

Pur tuttavia, per i contribuenti più spregiudicati, è comunque possibile approntare una adeguata difesa da esperire avanti il Giudice ordinario contro l’atto del Concessionario eccependo, in primo luogo, la nullità dell’iscrizione del fermo amministrativo iscritto su automezzo in comproprietà con soggetto non debitore verso l’Erario, in aderenza alla tesi avanzata dalla C.T.P. di Macerata n. 181/2007.

Secondo la ricostruzione avanzata dai Giudici marchigiani, infatti, “… la facoltà accordata all’Amministrazione finanziaria ed al concessionario della riscossione di iscrivere la formalità del fermo amministrativo di beni mobili registrati non consentirebbe, pertanto, di applicare detta misura nei confronti dei soggetti contitolari di diritti reali sui beni oggetto del fermo i quali non siano altresì debitori per le somme esposte nei titoli per i quali si procede alla riscossione coattiva…”.

Sotto altro profilo, il problema può stato affrontato4 alla luce dei principi generali che governano l’espropriazione forzata dei beni indivisi, considerato che il fermo «beni mobili registrati», fra cui gli autoveicoli, è un provvedimento cautelare «preordinato all’espropriazione forzata» (Corte di cassazione, sentenza 23 giugno 2006, n. 14701).

L’articolo 599 del codice di procedura civile consente, infatti, il pignoramento di beni in comunione, «anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore». Ma l’effetto del pignoramento nei confronti di questi ultimi (ai quali deve essere notificato) ha come unica conseguenza il «divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice» (articolo 599, comma 2).

Il comproprietario non debitore, pertanto:

a) non può dividere il bene e liquidare il comproprietario, così sottraendo all’azione esecutiva la quota del bene spettante al debitore,

b) non può subire le conseguenze proprie del fermo amministrativo consistenti nell’indisponibilità dell’autoveicolo, compreso il divieto di circolare.

 

22 agosto 2013

Attilio Romano

1L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2 del 09.01.2006 ha dato il “via libera” ai concessionari della riscossione ai fini dell’adozione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati, in seguito allo stop dalla stessa disposto dalla stessa Agenzia delle entrate con il provvedimento numero 92 del 22.07.04.

La risoluzione ha fatto seguito all’intervento del legislatore che, con norma di interpretazione autentica, (art. 3 c. 41 l. 248/05 di conversione del d.l. 203/05),ha stabilito che “… Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503…”.

2 E. PISAPIA, Limiti al fermo del mezzo in comproprietà, L’Esperto Risponde, n. 1731, Il Sole 24 Ore del Lunedì, 3.06.2013, numero 31.

3 A. IORIO, F. FALCONE, Ganasce fiscali dopo due solleciti, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 16.07.2011 – p.29.

4L’Esperto risponde, Inapplicabile il fermo auto con più comproprietari, Il sole 24 Ore del 4.4.2011.