Il fermo si estende alla generalità dei beni mobili registrati e deve essere preceduto da una comunicazione preventiva di intimazione a pagare; lo stesso, ovviamente, deve essere, a pena di nullità, preceduto dalla regolare notifica della cartella di pagamento o dell’atto di accertamento esecutivo. Non possono essere sottoposti a fermo amministrativo gli automezzi che, in quanto iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili, si presumono strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. E’ consentito al debitore di opporsi all’iscrizione del fermo auto, sin dalla notifica del preavviso, qualora riesca a dimostrare che il mezzo di trasporto è necessario e strumentale all’attività di impresa o della professione
Disciplina del fermo amministrativo per i veicoli aziendali
Il fermo si estende alla generalità dei beni mobili registrati (automobili, moto, imbarcazioni, aerei e rimorchi) e deve essere preceduto da una comunicazione preventiva di intimazione a pagare; lo stesso, ovviamente, deve essere, a pena di nullità, preceduto dalla regolare notifica della cartella di pagamento o dell’atto di accertamento esecutivo.
Non possono essere sottoposti a fermo amministrativo gli automezzi che, in quanto iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili, si presumono strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. E’ consentito al debitore di opporsi all’iscrizione del fermo auto, sin dalla notifica del preavviso, qualora riesca a dimostrare che il mezzo di trasporto è necessario e strumentale all’attività di impresa o della professione.
L’iscrizione nel libro dei cespiti ammortizzabili prova la strumentalità
Secondo quanto previsto dal co. 2 dell’art. 86, D.P.R. 29/09/1973, n. 602 introdotto dall’art. 52, co. 1 lett. m-bis D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto “del Fare”)[1], la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Tale avviso dispone che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, l’Agente della riscossione esegue il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
Il debitore o i coobbligati, nel termine di 30 giorni dalla notifica, possono dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
L’articolo 86 del Dpr 602/1973 prevede che il fermo amministrativo non possa essere disposto se, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso, il contribuente fornisce dimostrazione della strumentalità dei beni mobili registrati (veicoli) «all’attività d’impresa o della professione» da lui svolta.
Dopo la notifica al debitore dell’avviso di esecuzione del fermo amministrativo, decorre un termine di 30 giorni entro il quale, oltre ad effettuare il pagamento, è possibile anche dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale allo svolgimento dell’attività di impresa.
Questo perch