È da ritenersi risarcibile il danno dovuto a fermo amministrativo ingiusto, occorre però la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.
Risarcimento del danno patito dal contribuente: il principio generale
Il risarcimento del danno, in capo al contribuente e nel caso di atti illegittimi posti in essere dall’Amministrazione finanziaria o dall’agente della riscossione, deriva dall’impulso della «storica» sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 22 luglio 1999, n. 500 che, affermando la configurabilità di un danno ingiusto in presenza della lesione tanto di un diritto soggettivo quanto di un interesse legittimo, ha di fatto eliminato la problematica della proponibilità dell’azione ex art. 2043 codice civile nei confronti della Pubblica amministrazione, precedentemente ammessa o negata a seconda, appunto, della posizione soggettiva riconosciuta al privato (e dunque anche del contribuente) riguardo al corretto agire dell’Amministrazione stessa.
I principi espressi in tale sentenza meritano di essere ricordati, perché contengono delle vere e proprie guide linea in materia di responsabilità aquiliana della Pubblica amministrazione, e dunque dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione.
In essa si afferma che:
«qualora sia dedotta in sede giurisdizionale una domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti della Pubblica amministrazione il giudice onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile nello schema normativo delineato dall’art. 2043 c.c., dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indag