Il Comune deve risarcire l’amministratore che ha ricevuto la notifica a titolo personale delle cartelle di pagamento di tasse dovute dal condominio ovvero l’amministratore di condominio può chiedere il risarcimento dei danni per cartelle esattoriali relative a tributi del fabbricato condominiale, erroneamente notificategli in proprio?
La causa di risarcimento danni spetta al giudice tributario e non al giudice ordinario laddove si censuri un mero comportamento materiale lesivo del generale dovere di neminem laedere?
Il contribuente, leso dalla condotta del fisco, può chiedere al Giudice ordinario il risarcimento per le spese sostenute (cd. danno emergente) o per la rinuncia a guadagni (cd. lucro cessante)?
Responsabilità aquiliana del Fisco: il caso dell’accertamento notificato all’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio agisce in qualità di mandatario e pertanto non deve essere individuato come debitore dei tributi non versati da parte del condominio che gestisce.
L’avviso di accertamento quindi, pur notificato all’amministratore, deve recare i dati identificativi del condominio e non quelli personali dell’amministratore, pena la legittimità di un risarcimento danni nei confronti di quest’ultimo.
Costituisce fatto illecito colposo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2043 c.c. notificare le cartelle all’amministratore di condominio che non è personalmente il soggetto passivo delle tasse comunali, a nulla rilevando la possibilità del danneggiato di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo pagato.
La controversia di risarcimento non riguarda “tributi bensì un’azione di risarcimento dei danni, venendo censurato un mero comportamento materiale lesivo del generale dovere del neminem laedere”.
Il risarcimento del danno per illecito comportamento del Fisco
Nel giudizio di risarcimento non si contesta la debenza del tributo né si chiede l’annullamento delle relative cartelle di pagamento di pagamento ma si chiede il risarcimento del danno derivante dall’illecito comportamento attributo all’Ente impositore.
Il Giudice tributario ha infatti giurisdizione nelle sole materie indicate nell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, mentre il giudice ordinario ha giurisdizione in tutte quelle controversie in cui si contesta una condotta della P.A che nulla ha a che fare con il suo potere autoritativo e di cui si fa valere l’illiceità in base all’art. 2043 c.c..
Il giudicato del tribunale, che si forma sui fatti, quello su cui si basa la domanda risarcitoria, è diverso rispetto all’esistenza del debito tributario su cui pronuncia il giudice tributario.
Il potere di liquidazione del danno spetta solo al giudice ordinario il quale, nel compiere detta operazione, si deve basare su una precisa ricostruzione dei fatti.
Solo il Comune è tenuto a risarcire i danni poiché il riscossore è solo incaricato a ricevere il pagamento su ruolo dell’ente impositore.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18376 del 30 giugno 2021.
La vicenda
Nel caso di specie un Comune ha emesso avvisi di accertamento per tre annualità consecutive, per debiti tributari di un condominio nei confronti dell’amministratore indicando il suo codice fiscale, individuato pertanto come debitore a titolo personale invece che