I diritti di ispezione e consultazione documentale del socio non amministratore di SRL

i soci non amministratori delle Srl hanno sempre diritto ad accedere ai documenti sociali: ecco in quale modo possono utilizzare il diritto d’ispezione

Il legislatore della riforma del diritto societario, limitatamente alle società a responsabilità limitata, ha voluto esaltare la sovranità del socio non amministratore attribuendo a quest’ultimo il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad un controllo dei libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari) e dei documenti concernenti l’amministrazione della società.

Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il diritto alla consultazione deve considerarsi esteso a tutti i documenti afferenti le gestione sociale (Trib. di Napoli 05 maggio 2008) ed, in particolare, ai libri e alle scritture contabili obbligatorie e non: fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, contratti e accordi, anche se di natura riservata, corrispondenza, verbali di accertamento e atti giudiziari.Peraltro, con la sentenza n. 36924, del 13 ottobre 2011, la Cassazione ha ritenuto che, il diritto del socio di ottenere informazioni dall’organo amministrativo, non deve essere commisurato alla partecipazione dallo stesso posseduta.

Ne consegue che, qualora il socio di minoranza richieda maggiori informazioni e delucidazioni inerenti alla gestione, gli amministratori saranno tenuti ad ossequiare, senza indugio, alla richiesta formulata dal socio. Il diritto di controllo sulla gestione degli amministratori, attuabile mediante la consultazione della documentazione, può prevedere, altresì, la possibilità di estrazione di copia della medesima, senza alcun limite se non quello della buona fede. Sul punto, occorre precisare che, diverse pronunce giurisprudenziali, su tutte Tribunale di Milano ordinanza del 15.05.2008, hanno escluso la possibilità del socio di ricevere copia della documentazione societaria, per corrispondenza, perché ciò comporta, per la società, un notevole aggravio in termini di tempi e di risorse. Peraltro, è consentito al socio di districarsi tra i documenti inerenti all’amministrazione avvalendosi di un professionista di fiducia.

Al riguardo, la norma non specifica se il professionista in parola debba essere scelto fra soggetti iscritti in albi professionali: in mancanza di diversa disposizione, l’incarico può essere affidato, quindi, a soggetti non iscritti, purché competenti in relazione al compito che devono svolgere. Qualora si optasse per quest’ultima soluzione, è opportuno che il mandatario del socio firmi una dichiarazione con la quale si impegna a non diffondere informazioni di cui verrà a conoscenza ( accordo di riservatezza).

Il diritto ispezione e consultazione dei documenti contabili e amministrativi del socio di s.r.l. permane, anche, quando la società è tenuta, per legge, alla nomina del collegio sindacale: le funzioni del diritto d’informazione e di consultazione dei singoli soci sono, infatti, differenti, rispetto alle funzioni proprie attribuite al collegio sindacale.

L’impedito controllo costituisce, inoltre, una fattispecie punita con una sanzione amministrativa: ai sensi dell’art. 2625, c. 1, c.c. “gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro”.

Il legislatore reputa il diritto di controllo dei soci così importante che, se tale diritto viene ostacolato, l’amministratore responsabile ne risponde non solo civilmente nei confronti del socio interessato, ma anche amministrativamente nei confronti dello Stato: la previsione di sanzioni amministrative è, infatti, un indice della natura pubblicistica degli interessi tutelati. Peraltro, l’impedito controllo può assurgere addirittura a fattispecie di rilevanza penale: “se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa” (art. 2625 c. 2 c.c.). La previsione di sanzioni penali è, quindi, un indice ancora più forte della natura pubblicistica degli interessi che la disposizione vuole tutelare.

Ad ogni modo, considerata la delicatezza dell’argomento in discorso è consigliabile indicare, nello statuto sociale, le modalità operative relative al diritto di controllo riconducibile al socio non amministratore. Mentre gli statuti non possono né eliminare né ridurre il diritto di controllo dei soci, essi possono regolarne l’esercizio, a condizione che tali poteri non vengano alterati, quantomeno sensibilmente, a danno dei soci. Si può prevedere, ad esempio, la necessità della forma scritta per le richieste dei soci. Già maggiormente dubbia sarebbe una previsione statutaria che richieda obbligatoriamente l’uso della lettera raccomandata per la richiesta d’informazioni. Questa modalità di forma scritta rafforzata dall’uso del mezzo raccomandato potrebbe, difatti, ostacolare il celere esercizio del diritto di controllo e, per tali motivazioni, potrebbe essere ritenuta un impedimento indebito al diritto di ispezione dei soci.

Infine, si rammenta che, in nessun caso, il diritto potestativo di controllo sulla gestione, attuabile mediante la consultazione della documentazione sociale, può ostacolare l’attività sociale, porre in essere pressioni sugli amministratori, nonché esporre ad un pregiudizio la società (Trib. Ivrea 4 luglio 2005): al verificarsi di tali ipotesi, il diritto in parola può essere opportunamente limitato dall’organo amministrativo.

 

5 agosto 2013

Sandro Cerato