Società in perdita sistemica: la gestione delle partecipazioni

analisi di come opera il regime disapplicativo delle norme sulle società definite in perdita sistemica, quando la società ha come attività la gestione di partecipazioni societarie

Come già commentato su queste colonne, per ridurre al minimo il contenzioso, l’Amministrazione finanziaria ha introdotto delle cause di esclusione automatica dalla disciplina delle società in perdita sistematica (senza l’onere di presentare apposita istanza di interpello) che compete allorquando le predette società ricadono, alternativamente, in una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 c. 1 nn. 1 – 6-sexies della L. 724/94, oppure in una delle cause di disapplicazione previste dal Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate dell’11.6.2012.

Con particolare riferimento alle cause di disapplicazione, l’art. 1 c. 1 lett. d del citato Provvedimento direttoriale del 11.6.2012 precisa che, possono disapplicare la disciplina delle società in perdita sistematica, quelle particolari società che, ancorché dichiarate in perdita sistematica, detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:

  • società considerate non in perdita sistematica, ai sensi dell’art. 2 cc. 36-decies ss. del DL 138/2011;

  • società escluse dall’applicazione della medesima disciplina di cui al punto precedente anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della medesima disciplina;

  • società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 del TUIR (c.d. “disciplina CFC per le collegate estere”).

Si tratta di una previsione simile a quella contenuta nell’art. 1 c. 1 lett. e del Provv. 14.02.2008 per le società non operative. Tale disposizione consente alle società holding di escludere dal computo dei ricavi minimi le partecipazioni non “di comodo” per cui, se le partecipate non sono considerate in perdita sistematica (in quanto non vi hanno i requisiti, o sono escluse), anche la partecipante non lo è (pur se in perdita nel triennio), a condizione che il suo valore sia ascrivibile a tali partecipazioni. La disapplicazione in commento opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni tra le quali può annoverarsi, ad esempio, quella di finanziamento svolta nei confronti delle partecipate. Ancora, non potrebbe beneficiare della disapplicazione in esame, la holding mista che, oltre alla gestione delle partecipazioni, esercita anche attività immobiliare, ancorché non in misura prevalente.

Si consideri, ad esempio, una società capogruppo (4) che possiede partecipazioni in tre società (1, 2 e 3) che è in perdita strutturale. Se tutte le società partecipate non sono considerate “in perdita sistematica”, in quanto almeno uno dei periodi d’imposta non è in perdita (ovvero sussistono cause di esclusione o disapplicazione automatica), anche la capogruppo, pur in perdita strutturale, non subisce penalizzazioni fiscali. Diverso è il caso in cui due delle partecipate (1 e 2) sono operative e la rimanente (3) risulta essere, invece, in perdita sistematica: in tal caso, infatti, la capogruppo non subisce penalizzazioni fiscali purché il proprio valore risulti ascrivibile in via prevalente alle partecipate 1 e 2; diversamente, se il valore della capogruppo deriva in prevalenza dalla partecipante (3), la holding sarebbe da considerarsi in perdita sistematica. Premesso questo, non era del tutto chiaro se, una società in perdita sistematica con delle partecipazioni immobilizzate in società “operative” (non in grado di utilizzare la causa di disapplicazione in quanto esercente attività diverse da quelle strettamente funzionali alle partecipazioni) avrebbe potuto (ai fini del calcolo del reddito minimo previsto dall’art. 30 della L. 724/94) non considerare il valore di tali partecipazioni, analogamente a quanto stabilito per le società non operative dal Provv. 14.2.2008.

A dipanare tale dubbio è intervenuta l’Agenzia delle entrate (Circolare n.1/E del 2013) che ha avuto modo di chiarire che la predetta causa di disapplicazione, a differenza dall’analoga causa di disapplicazione della disciplina sulle società “non operative” (paragrafo 1 lettera e) del Provvedimento del 14 febbraio 2008), non opera in modo “parziale”: la causa di disapplicazione in esame implica, infatti, un giudizio di “prevalenza” che non può conciliarsi con una disapplicazione “parziale” della disciplina.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il soggetto interessato può disapplicare interamente la disciplina delle società in perdita sistematica solo nel caso in cui il valore economico delle proprie partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, riconducibile alle società non in perdita sistematica, sia prevalente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di cui dispone. Questo è il caso, ad esempio, della società Alfa s.r.l. (in perdita sistematica nel 2012) che per il periodo d’ imposta 2010 possedeva le seguenti partecipazioni:

  • partecipazione nella società ZETA (esclusa dall’applicazione della disciplina di comodo), il cui valore economico risultava essere pari ad € 100.000;

  • partecipazione nella società BETA, il cui valore economico risultava essere pari ad € 50.000.

Tenuto conto che il valore economico della partecipazione detenuta nella società esclusa dalla disciplina (partecipazione in ZETA € 100.000) prevale rispetto al valore economico delle altre partecipazioni di cui dispone (partecipazione in BETA 50.000), la società ALFA s.r.l. non potrà essere considerata in perdita sistematica nel 2012 essendosi verificata, in uno dei periodi d’imposta oggetto del triennio di osservazione, una causa di disapplicazione (art. 1 c. 1 lett. d del Provv. 11.6.2012).

 

4 giugno 2013

Sandro Cerato