IRPEF, IMU e i coniugi divorziati

L’introduzione dell’IMU ha modificato anche il trattamento ai fini IRPEF dei redditi da fabbricati: approfondiamo come trattare in dichiarazione il caso del coniuge divorziato proprietario ma non assegnatario dell’abitazione familiare.

Per effetto dell’introduzione dell’IMU dall’anno 2012 in tutti i Comuni italiani1, e soprattutto della previsione che la nuova imposta2

“sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati”,

il coniuge separato, non assegnatario della casa coniugale (non locata) di cui è (con)titolare, pur rimanendo ancora a tutti gli effetti (com)proprietario dell’immobile, ha solo obblighi meramente formali ai fini IRPEF e non più sostanziali effetti reddituali.

 

In passato, proprio in relazione ad altro tributo locale come l’ICI, era stata esaminata dall’Amministrazione finanziaria la natura tributaria dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato e l’Amministrazione stessa non potette che recepire l’orientamento interpretativo assunto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007 (confermando quanto già espresso nella sentenza n. 18476 del 5 luglio 2005), in base al quale veniva riconosciuto all’assegnatario soltanto un diritto di natura personale, vale a dire un

“atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale”.

 

In pratica, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, doveva pagare l’imposta locale senza per altro poter usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, poiché per abitazione principale si intendeva quella nella quale il contribuente aveva la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincideva con la residenza anagrafica dello stesso soggetto (cfr. l’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992 – modificato dall’art. 1, c. 173, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

In relazione, ora, alla portata applicativa dell’IMU, è quindi utile esaminare quali sono gli effetti operativi per la compilazione della denuncia dei redditi, avendo riguardo anche alle istruzioni in proposito fornite nei modelli dichiarativi (Mod 730 o Mod UNICO PF) relativi al periodo di imposta 2012.

 

Innanzitutto, va ricordato che per effetto dell’art.4, comma 12-quinques del DL 2 marzo 2012, n. 16 aggiunto dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n.443, “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (in breve, IMU, ndr) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, … l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

 

La separazione e il divorzio prevedono l’attribuzione del diritto di abitare la casa coniugale al coniuge affidatario dei figli (cosiddetta “assegnazione della casa coniugale”) e l’intervento normativo, dal punto di vista letterale, sembrerebbe esplicare valenza ai soli fini IMU, atteso che, “ai soli fini dell’applicazione” di detta imposta, l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione (cfr. l’art. 155- quater c.c.) e di divorzio (cfr. l’art. 6, c. 6, della Legge 898/70 – legge sul divorzio) è stata per legge equiparata al diritto reale di abitazione (sicché per effetto dell’art. 9, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 23/2011 il coniuge assegnatario è soggetto passivo IMU in qualità di titolare del diritto di abitazione sancito ex lege).

Ma, in effetti, sul piano sostanziale, i riverberi IRPEF derivanti dall’introduzione dell’IMU derivano da quanto disposto dall’art. 8, c. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, laddove è stato previsto che l’IMU sostituisca, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Il citato effetto sostitutivo comporta conseguentemente che, per le unità immobiliari non locate, l’imposizione IMU in capo al coniuge assegnatario esaurisce il prelievo fiscale IRPEF anche relativamente al coniuge non assegnatario.

 

In merito agli aspetti dichiarativi, di recente l’Amministrazione finanziaria ha precisato (cfr. la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, al punto 6.1) che “il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.

In particolare, si precisa che l’IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

 

E’ utile tuttavia evidenziare che, nel caso di unità immobiliare non produttrice di reddito effettivo, rimane comunque l’obbligo dichiarativo in capo al contribuente sebbene l’unità medesima non determini imponibile per il contribuente.

Infatti, in sede di compilazione del modello UNICO PF 2013, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, anche se agli effetti della determinazione dell’IRPEF e delle addizionali concorra esclusivamente il reddito effettivo derivante dalla locazione immobiliare.

Non solo, oltre che indicare l’unità immobiliare nel quadro RB dei fabbricati, si rende necessario specificare nella casella 17 “il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU”.

Resta inteso che il coniuge non assegnatario espone IMU pari a zero nella casella 10 del quadro RB del modello UNICO PF, in quanto l’IMU per il 2012 è stata corrisposta dal coniuge assegnatario

 

E’ corretto a nostro avviso ritenere che l’obbligo di carattere meramente formale di indicare i redditi i dati relativi a tutti i fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU, venga meno laddove non vi sia reddito imponibile superiore a 500 euro.

Stante, infatti, quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013, l’effetto sostitutivo IMU vale anche agli effetti della determinazione del limite di reddito fondiario di 500 euro fissato dall’art. 11, c. 2-bis, del DPR 917/86 per far scattare l’obbligo dichiarativo, sicché i redditi derivanti da immobili non affittati o non locati per i quali è dovuta solo l’IMU e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, non vanno presi in considerazione per verificare il superamento del citato limite di 500 euro.

 

29 giungo 2013

Giovanni Mocci

 

NOTE

1 Per effetto dell’art.13 del DL 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

2 A norma dell’art.8, c. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

3 Recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento».