Nuove regole per la conversione in euro degli importi in valuta estera

dal 2013 sono entrate in vigore numerose novità normative sotto il profilo della fatturazione delle operazioni, al fine di recepire il sistema comune dell’Iva

La legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso) ha apportato significative novità alla disciplina della fatturazione, sia in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, disciplinate dal DL 331/93. In particolare, sono state introdotte diverse novità normative sotto il profilo della fatturazione delle operazioni (e della registrazione dei corrispondenti documenti), al fine di recepire il sistema comune dell’Iva in tale ambito, così come concepito dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.

In particolare, l’art. 1, c. 325, lett. a, della Legge n. 228/2012 ha riformulato l’art. 13, c. 4, del D.P.R. n. 633/1972 per effetto del quale, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emissione della stessa.

Prima, però, di illustrare le predette novità, riprese anche dall’agenzia delle entrate nella circolare omnibus n. 12 del 2013 è opportuno ricordare che, fino al 31 dicembre 2012, ai fini della determinazione della base imponibile, le modalità di conversione in euro degli importi espressi in valuta estera erano differenti a seconda della natura dell’operazione (interna o intracomunitaria).

Per le operazioni interne, il previgente art. 13 c. 4 del DPR 633/1972 stabiliva, infatti, che, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera dovessero essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

Per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43 c. 3 del DL 331/93 stabiliva, invece, che, i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all’art. 13 del DPR 633/72 sostenuti in valuta estera, dovessero essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, se indicato in fattura, ovvero, in mancanza di tale indicazione, secondo il cambio del giorno di emissione della fattura.

Ora, a seguito del predetto intervento normativo, sono state uniformate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le modalità di conversione in euro degli importi in valuta estera, a prescindere dalla natura (interna o intracomunitaria) dell’operazione.

Da un lato, infatti, è stato abrogato il citato art. 43 co. 3 del DL 331/93, mentre – per effetto della modifica operata all’art. 43 co. 1 del DL 331/93 – anche per le operazioni intracomunitarie trova applicazione il riformulato art. 13 co. 4 del DPR 633/72, in base al quale i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera vanno computati secondo:

  • il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;

  • ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura;

  • ovvero, in mancanza, la quotazione del giorno antecedente più prossimo.

In alternativa, la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

Sulle novità in argomento è intervenuta, come sopra anticipato, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 12/2013) la quale ha osservato che gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Sul punto, si rammenta che, il citato articolo 6, dispone che per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili si deve fare riferimento al momento della stipulazione dell’atto, ovvero per i beni mobili, alla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, invece, all’atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, se antecedentemente ai predetti eventi o indipendentemente da essi sia stata emessa fattura, ovvero sia stato incassato in tutto o in parte il corrispettivo, “l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Ritornando alle operazioni in valuta estera, la norma dispone, diversamente dalla precedente formulazione, che laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che questo coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima.

Si tratta, evidentemente, di una rilevante semplificazione: la disposizione intende evitare, infatti, che la determinazione della base imponibile risenta delle frequenti oscillazione dei cambi. Ne consegue che, i contribuenti interessati dovranno individuare preliminarmente il momento impositivo (art. 6 del DPR 633/1972) e, in corrispondenza di tale giorno, determinare l’imponibile secondo i criteri stabiliti dall’art. 13 del decreto IVA: se non è conosciuto il giorno di effettuazione dell’operazione, questo si considera coincidente con la data di emissione della fattura.

L’esempio che segue chiarirà meglio quanto appena esposto. Si supponga che il cedente abbia stipulato, in data 5 febbraio 2013, un atto di cessione di un macchinario e, in pari data, abbia incassato un acconto del corrispettivo: nel caso di specie, l’obbligo di emissione della fattura sorge contestualmente all’incasso dell’acconto, sussistendo perfetta coincidenza tra il momento di emissione del documento e quello di effettuazione dell’operazione. Qualora, invece, la fattura sia sempre stata emessa il 5 febbraio, ma in tale documento non si evince espressamente il momento di effettuazione dell’operazione, la conversione dell’importo indicato in valuta deve essere comunque effettuata secondo il cambio dello stesso giorno di emissione della fattura, vale a dire, quindi, il 5 febbraio: in assenza del cambio di riferimento, dovrà essere utilizzato il cambio del giorno antecedente più prossimo al momento impositivo, ovvero alla data di emissione della fattura. In alternativa, la conversione in parola potrà essere effettuata sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

 

17 maggio 2013

Sandro Cerato