Concordato preventivo: l'attestatore può essere una S.T.P.?

l’attività di attestazione delle proposte concordatarie affidabili anche alle “società tra professionisti”, previa verifica del requisito di indipendenza dei professionisti organizzati in forma societaria

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato un apposito documento (Circolare n. 30/IR dell’11 febbraio 2013) nel quale sono stati approfonditi i principali profili e criticità della figura del professionista attestatore nell’ambito delle procedure concorsuali, i cui requisiti di professionalità ed indipendenza sono prescritti dal novellato art. 67 comma 3 lett. d) della L. Fall. Nello specifico, la predetta disposizione stabilisce che il professionista attestatore – oltre ad essere un soggetto terzo ed indipendente – deve essere:

  • designato dal debitore;

  • iscritto nel registro dei revisori legali dei conti;

  • in possesso dei requisiti previsti per la nomina di curatore fallimentare di cui all’art. 28, c. 1, lett. a – b, L.F. (avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati i cui soci appartengono ad una delle predette categorie).

L’IRDECEC ritiene che il possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 28 c. 1 lett. a – b L.F.) debba essere reinterpretato, nel senso che tra i soggetti nominabili a Curatore (e che possono assumere l’incarico di professionista attestatore/stimatore) debbano annoverarsi anche le nuove società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183. A tale proposito, la Circolare IRDCEC n. 30/IR rammenta che la disciplina della STP, operativa dal 22 aprile 2013 (data di entrata in vigore del relativo regolamento attuativo) introduce una nuova modalità di esercizio delle professioni regolamentate aperta anche a soci non iscritti negli albi professionali soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento: qualora la scelta del debitore di affidare l’incarico di professionista attestatore ricada su una struttura societaria, le relative disposizioni della Legge Fallimentare devono, quindi, essere adeguatamente coordinate con i principi che governano la STP. In particolare, la Circolare IRDCEC n. 30/IR perviene alla conclusione che l’incarico di attestatore di piani od accordi di ristrutturazione dei debiti contemplati dalla L. Fall. può essere assunto anche da una società di professionisti a compagine mista costituita secondo le regole dell’art. 10 della Legge n. 183/2011, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’oggetto della società deve essere rappresentato dall’esercizio, in via esclusiva, delle attività di una professione regolamentata (o più, se multidisciplinare);

  • i soci professionisti devono essere iscritti in uno degli albi professionali presi in considerazione dall’art. 28, co. 1, lett. a), L. fall. Si tratta esclusivamente dei soci professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, e dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso del titolo di studio abilitante (art. 10, co. 4, della Legge n. 183/2011);

  • il socio designato per l’espletamento dell’incarico deve essere iscritto ad uno degli albi di cui all’art. 28, co. 1, lett. a), L.F. e al registro dei revisori legali dei conti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010.

Per quanto concerne, invece, gli studi associati, la Circolare in commento ribadisce – vista la mancanza di modifiche normative in materia – che, ai fini dell’assunzione dell’incarico di attestatore, i professionisti associati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, co. 1, lett. a), L.F. e il soggetto incaricato della materiale esecuzione della prestazione, ovvero incaricato alla redazione della relazione di attestazione, deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Qualora il debitore intendesse avvalersi dei servizi di una STP per l’attestazione della proposta concordataria, questo dovrà ben sapere che, al momento del primo contatto con la società professionale, questa è tenuta a fornirgli, anche tramite il socio professionista, le informazioni circa la possibilità che l’incarico professionale conferito sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per la nomina a Curatore e iscritto nel Registro dei Revisori legali, fermo restando il diritto riconosciuto al cliente di pretendere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti, purché in possesso degli anzidetti requisiti.

In ogni caso, il professionista che assumerà tale incarico (sia esso indicato dal debitore o nominato dalla stessa società) deve possedere il citato requisito dell’indipendenza, ovvero non può essere legato al debitore, né a coloro i quali hanno interesse all’operazione di risanamento, da relazioni di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Peraltro, il professionista attestatore non deve, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale ( rectius società tra professionisti), aver prestato – negli ultimi 5 anni – attività di lavoro subordinato od autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo del medesimo. In altri termini, l’indipendenza richiesta dalla norma non deve risultare verificata soltanto rispetto al professionista incaricato, ma anche in capo all’associazione professionale (società tra professionisti) di cui eventualmente faccia parte: ne consegue che è preclusa ad una stp la possibilità di assumere l’incarico di professionista attestatore, qualora tra i suoi soci sia presente un consulente del debitore.

 

9 maggio 2013

Sandro Cerato