Conciliazione giudiziale e mediazione sono i due strumenti deflativi messi a disposizione al contribuente da parte del legislatore nell’area contenzioso, per consentirne il deflazionamento. Analizziamo, quindi, il regime sanzionatorio.
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
L’art. 48, c. 6, del D.Lgs.n.546/92 prevede che, in caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima (e quindi ricalcolato).
In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
In pratica, come rilevato da attenta dottrina1, “a differenza dell’accertamento con adesione, non vi è alcuna preclusione a far operare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs.n.472/1997”.
LA MEDIAZIONE
L’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92, al comma 8, prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48, del D.Lgs. n. 546/92, cioè della conciliazione giudiziale.
Con due successivi interventi di prassi l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di operare delle opportune precisazioni, fornendo anche esempi chiarificator