La Cassazione sulla durata della verifica fiscale: contano i giorni effettivi

La verifica fiscale è soggetta ad un limite di tempo: come valutare se i giorni impiegati dal Fisco presso il contribuente eccedono il limite di legge? Quali sono le sanzioni per il Fisco quando si eccede il limite?

Con la sentenza n. 3762 del 15 febbraio 2013 (ud. 4 dicembre 2012) la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della durata delle verifiche.

 

Durata della verifica fiscale – La sentenza

La Corte osserva che l’art. 12, c. 5, della L. n. 212 del 2000,

sentenza corte di cassazione“nel fissare agli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria il termine (prorogabile per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio) di trenta giorni lavorativi, regola unicamente la permanenza degli stessi presso la sede del contribuente quando dovuta a verifiche: il termine in questione, quindi, assume rilevanza solo a seguito della somma dei giorni lavorativi di effettiva permanenza presso la sede del contribuente. Il computo del termini, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai contribuenti (che si sono limitati a indicare la prima e l’ultima data del PVC), non può essere compiuto sulla base dei giorni trascorsi tra l’inizio e la fine delle operazioni di verifica, computando quindi anche quelli impiegati per verifiche eseguite al di fuori della sede del contribuente”.

Nè, prosegue la sentenza, “ha fondamento la stessa censura con riferimento al D.M. 30 dicembre 1993, art. 8, comma 6, il quale non attribuisce alcun diritto al contribuente, nè tende a tutelare un qualche interesse del medesimo, avendo esso unicamente una finalità di autorganizzazione e di coordinamento della complessiva capacità operativa dell’amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice”.

 

Durata della verifica fiscale – Brevi note

Già con sentenza n. 14020 del 27 giugno 2011 (ud. del 25 ottobre 2010) la Corte di Cassazione ha legittimato le verifiche extratime, cioè le verifiche che si protraggono oltre i termini previsti dalla Statuto del contribuente.

Per la Corte,

“il termine fissato per il compimento di un atto deve ritenersi ordinatorio o sollecitatorio se non ne sia espressamente stabilita la perentorietà. Le norme di cui agli artt. 152 e 156 cod. proc. civ. traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità”.

Ed ancora, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8344/2001, porta ad esempio proprio la fattispecie qui in esame, statuendo che

“la violazione delle regole dell’accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Si pensi al caso in cui, nel corso di una verifica fiscale, vengano acquisiti elementi determinanti ai fini dell’accertamento soltanto il trentunesimo (o sessantunesimo) giorno lavorativo dall’inizio della verifica stessa, in violazione del precetto di cui all’art.12, co. 5, della L. 27.7.2000, n. 212“.

E prosegue affermando che

“le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull’autore dell’illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e penale. Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente ammissibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l’ha acquisita“.

Da ultimo, con sentenza n. 19338 del 22.09.2011 (ud. del 27.05.2011) la Corte di Cassazione, nell’escludere l’efficacia retroattiva delle norme della Statuto del contribuente, ha confermato che

“alla eventuale violazione del termine di permanenza non siano ricollegate dalla legge le conseguenze (inutilizzabilità delle prove raccolte; nullità degli atti di accertamento compiuti) che ne intende trarre la parte ricorrente, come è dato agevolmente evincere dalla mancanza di una siffatta norma sanzionatoria e dalla compiuta disciplina dettata dalla legge n. 212/2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione.

In tali ipotesi – tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica – il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, co. 4), può, infatti, rivolgersi al Garante (art. 12, co. 6) che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, co. 6), richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge (art. 13, co.9), ed ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare (art. 13, co. 11)”.

Ricordiamo che l’art. 7 del D.L. Sviluppo (D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011) ha introdotto, nell’ambito del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un ulteriore periodo, secondo cui

“Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

 

LE NUOVE REGOLE

 

Regola

30 giorni di effettiva presenza, prorogabili di ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine, debitamente individuati dal dirigente.

Eccezione

15 giorni di effettiva presenza per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, prorogabili di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, e contenuti nell’arco di 3 mesi.

 

Successivamente, l’art. 11, c. 7, del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011 (cd. SalvaItalia, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è intervenuto sull’art. 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a è sostituita dalla seguente: “a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, degli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”

b) al comma 2, lettera a, i numeri 3 e 4 sono soppressi.

 

In buona sostanza, nell’ambito della lettera a, non viene più riprodotto il limite temporale di 15 giorni, e con la lettera b viene meno il principio di unicità dei controlli e di conseguenza vengono meno le responsabilità dei dipendenti pubblici per illecito disciplinare, nelle ipotesi di violazione.

Le modifiche introdotte dal cd. D.L. salva Italia hanno inciso solo sul D.L. Sviluppo e non sull’art. 12 della L. n. 212/2000.

Pertanto, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il periodo di permanenza dei verificatori non può comunque superare i 15 giorni lavorativi, contenuti, in ogni caso, in un arco temporale non superiore a 3 mesi.

 

20 marzo 2013

Roberta De Marchi