una delle norme del Governo Monti con cui si cerca di snellire la lunghezza delle procedure fallimentari è quella che affida la notifica delle comunicazioni alla posta elettronica certificata
Il DL 179/2012 ha introdotto alcune novità in materia di crisi d’impresa e fallimento: su tutte, la telematizzazione degli adempimenti e delle comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali, mediante l’utilizzo generalizzato della Posta Elettronica Certificata (PEC), in modo da velocizzare le comunicazioni stesse e contenere i costi per la gestione delle procedure. Diventa telematica, infatti, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma non solo.
Al Curatore viene imposto l’obbligo di effettuare tutte le comunicazioni ai creditori per via telematica (comunicazione della data di verifica crediti, comunicazioni di deposito del progetto di riparto parziale o totale, comunicazione di chiusura della procedura…), ivi comprese le comunicazioni non previste dalla Legge fallimentare, ma che il Giudice Delegato o il Curatore stesso ritengono comunque che debbano essere note ai creditori (comunicazioni circa l’esito di una determinata transazione o altre comunicazioni di interesse rilevante per la procedura). Sempre per via telematica deve essere trasmessa la domanda di insinuazione al passivo: domanda da inoltrare direttamente al Curatore e non più da depositare presso la cancelleria fallimentare. Inoltre, è prevista la comunicazione del progetto dello stato passivo formato dal Curatore all’indirizzo di posta elettronica dei creditori, così come dell’esito dell’accertamento del passivo.
Le predette comunicazioni devono essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal creditore nella domanda di insinuazione al passivo, ovvero individuato dal Curatore a seguito di controlli sulla contabilità o sulla corrispondenza del fallito. Sul punto, però, è opportuno precisare che la legge fallimentare già imponeva al creditore di indicare, nella domanda di insinuazione al passivo, oltre ai documenti che legittimano la pretesa creditoria, anche i riferimenti (diversi dall’indirizzo di residenza o della sede sociale) quali, il numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica, dove poter ricevere le comunicazioni di interesse della massa.
Ora, alla luce della modifica introdotta dal DL 179/2012, è necessario che nella domanda di insinuazione al passivo, il creditore (se soggetto obbligato dalla legge a dotarsi della PEC) comunichi, in luogo dell’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo di posta elettronica certificata: sembrerebbero escluse, quindi, dall’obbligo di comunicazione della PEC, alcune particolari tipologie di creditori. Si tratta, in buona sostanza, dei lavoratori dipendenti che, per legge, non sono tenuti a dotarsi della posta elettronica certificata, ma che molto spesso si trovano coinvolti nelle procedure concorsuali: per quest’ultimi, in assenza di un preciso obbligo di legge, si ritiene che le comunicazioni di interesse della procedura debbano continuare ad essere effettuate all’indirizzo di residenza, ovvero a mezzo fax o e-mail (soltanto se resi noti al Curatore nella domanda di insinuazione al passivo). Diverso è il caso in cui i dipendenti sono rappresentati, nella procedura fallimentare, da un sindacato, ovvero da un avvocato: in tale fattispecie, le comunicazioni dovranno pervenire all’indirizzo PEC dei soggetti che tutelano tali creditori di rango privilegiato.
Anche la recente legge di stabilità 2013 è intervenuta in materia di telematizzazione delle comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali introducendo l’obbligo, in capo al Curatore ovvero al Commissario Giudiziale (relativamente alla procedura di concordato preventivo) di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, entro 10 giorni dal provvedimento di nomina. Con particolare riferimento a quest’ultimo incombente, la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha sottoposto all’esame del Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 24 gennaio 2013), le richieste formulate da alcuni Curatori Fallimentari, i quali segnalavano l’esigenza di sostituire la PEC ufficiale dell’impresa fallita (domicilio elettronico dell’impresa) con quella richiesta ai fini della procedura concorsuale, in tutti i casi in cui risultava oggettivamente difficile presidiare la PEC ufficiale dell’impresa (i.e. il legale rappresentante non gli ha dato le password, oppure non riescono a reperirlo). Il presidio della corrispondenza del fallito è, infatti, un obbligo imprescindibile in capo al Curatore fallimentare: il mancato controllo della corrispondenza potrebbe, infatti, far sfuggire atti di interesse rilevante della procedura (i.e. atti di carattere fiscale).
Per le suddette motivazioni, alcuni Curatori Fallimentari hanno suggerito la possibilità di sostituire la PEC impresa con quella del Curatore, in luogo della regola generale che dispone una netta distinzione fra le due PEC (impresa e Curatore). Peraltro, in aggiunta al predetto quesito, è stato richiesto se l’iscrizione della PEC del Curatore fosse esente o meno dal diritto di segreteria al pari di quella dell’impresa, ovvero, al contrario, se fossero dovuti comunque i diritti nella misura di € 10, specificatamente previsti per gli altri adempimenti del Curatore ( es. per il deposito rapporto riepilogativo).
Per rispondere ai predetti quesiti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno distinguere la fattispecie di fallimento con prosecuzione dell’attività, dall’ipotesi di fallimento senza prosecuzione dell’attività, chiarendo quanto segue.
Nel primo caso (fallimento con prosecuzione), è necessario mantenere l’ indirizzo di PEC della fallita per garantire (erga omnes) la continuità dell’impresa, atteso che la continuazione dell’attività, anche nell’ambito di una procedura fallimentare, rappresenta, comunque, un passaggio senza soluzione di continuità, dal regime in bonis a quello di decozione. Nel caso di specie, peraltro, l’indirizzo PEC del Curatore costituirebbe un secondo indirizzo che non verrebbe rilasciato gratuitamente (come accade per la PEC dell’impresa), ma che dovrà scontare la previsione ordinaria, nell’importo di €10, prevista per gli altri adempimenti del Curatore.
Differente risulta essere, invece, la fattispecie di fallimento senza prosecuzione dell’attività: in tal caso, non evidenziandosi più quella continuità rilevata nel caso precedente, l’indirizzo PEC del Curatore potrebbe sostituire quello dell’impresa. In tale ipotesi, peraltro, non potendosi scindere la posizione del Curatore “professionista” da quella del Curatore “organo concorsuale” dell’impresa, il rilascio della PEC avverrebbe secondo le regole relative all’impresa e, quindi, gratuitamente.
15 marzo 2013
Sandro Cerato