Deducibilità delle autovetture di imprese e professionisti: esclusi i contribuenti minimi

Una delle manovre attuate dal Governo per aumentare il gettito fiscale è la classica riduzione dei coefficienti di deducibilità dei costi relativi alle autovetture detenute da imprenditori e professionisti.

deducibilità costi auto in uso al dipendente fringe benefit dipendentiNel corso del 2012, il legislatore, al fine di aumentare il gettito nella casse dell’erario, è intervenuto sulle norme che regolano la deducibilità delle spese relative alle autovetture possedute da imprese e professionisti, attraverso due strumenti normativi.

Ci si riferisce, in particolare, alla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92) e alla Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso).

In estrema sintesi, è accaduto che la legge di stabilità per l’anno 2013 ha ridotto, a distanza di pochi mesi dall’intervento previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico.

Nello specifico, all’interno dell’art. 164, c 1, lett. b, del TUIR, come modificato dall’articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono state sostituite dalle seguenti “nella misura del 20 per cento”: a decorrere dal 1 gennaio 2013, quindi, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione) che passerà dal 40% (percentuale che troverà ancora applicazione per l’ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) al 20%.

Nulla cambia, invece, per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Infatti, per tale tipologia di veicoli, la legge di stabilità per il 2013 non prevede ulteriori restrizioni rispetto a quelle già operate dalla Legge di riforma del mercato del Lavoro: dal periodo d’imposta 2013, i datori di lavoro potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, in luogo del 90%, vigente fino al periodo d’imposta 2012.

Riassumendo, quindi, dal 1 gennaio 2013, le spese e gli altri componenti negativi (relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni) sono deducibili per l’intero ammontare se sostenute per aeromobili da turismo, per navi e imbarcazioni da diporto, per autovetture ed autocaravan, ovvero ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per veicoli adibiti ad uso pubblico. Le predette spese saranno deducibili, invece, in misura limitata, nel rispetto delle seguenti percentuali:

  • nella misura del 20%, relativamente alle autovetture ed autocaravan, ai ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività propria d’impresa;

  • nella misura dell’80%, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza o di commercio;

  • nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale;

  • nella misura del 70% in caso di assegnazione del veicolo (per la maggior parte del periodo d’imposta) in uso promiscuo ai dipendenti.

Le modifiche alla percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti, appena commentate, non incidono sui soggetti cosiddetti “nuovi minimi”.

Tali soggetti, infatti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi.

Peraltro, sulla base di quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 7 del 28 gennaio 2008 n. 7), ancorché con riferimento al “vecchio” regime di cui all’art. 1 cc. 96-117 della L. 244/2007 (ma che conservano la propria validità anche con riferimento ai cosiddetti “nuovi minimi”), le spese sostenute dai contribuenti “minimi” relative a beni a deducibilità limitata (quali, appunto, gli autoveicoli di cui all’art. 164, c. 1, lett. b, del TUIR) rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità. Analoga limitazione si applica, anche, con riferimento alle spese inerenti l’auto utilizzata dal contribuente “minimo”, quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione.

Quanto appena esposto per i contribuenti minimi non trova, invece, analoga corrispondenza nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000, per il quale trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi, ovvero le ordinarie regole previste dal TUIR.

Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto di veicoli a motore soltanto nel limite del 20%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).

Si rammenta, infine, che, il regime di deducibilità in vigore fino al 31 dicembre 2012, troverà la sua ultima applicazione in UNICO 2013 e, in tale sede, i contribuenti dovranno considerare le previgenti percentuali di deducibilità. Ai fini della determinazione degli acconti per l’anno 2013, l’impresa dovrà, invece, assumere come imposta del 2012 quella maggiore che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2013.

 

25 febbraio 2013

Sandro Cerato