Il gratuito patrocinio nel processo tributario: requisiti e limiti di reddito

Lo Stato garantisce ai cittadini meno abbienti la possibilità di accedere al “gratuito patrocinio” se coinvolti in casi giudiziari; ecco come si calcolano i limiti reddituali per accedere al beneficio (a cura Fabrizio Stella & Nicola Monfreda)

Il gratuito patrocinio nel processo tributario

Il Legislatore, al fine di dare concreta attuazione al principio costituzionale di cui all’art. 24, in ragione del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e – tal fine – sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ha introdotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

In particolare, l’art. 74 del D.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che:

“E’ assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.”

 

Requisiti per l’accesso al gratuito patrocinio

Con riferimento ai presupposti soggettivi richiesti per l’accesso al dianzi citato beneficio, l’art. 76 del provvedimento normativo in questione dispone che:

  • l’istante deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,331.

 

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Il citato limite di reddito, solo con riferimento ai processi penali, viene elevato, ai sensi dell’art.92, di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;

  • si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 

Attraverso una norma “indirettamente sanzionatoria”, i summenzionati dispositivi di attuazione del principio costituzionale del diritto di difesa vengono soggettivamente esclusi per tutti coloro i quali risultino già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-quater del T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/1973), agli artt. 73 (con riferimento alle ipotesi aggravate di cui all’art.80) e 74, co. 1 del D.P.R. n. 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni criminali.

In tali circostanze, infatti, i limiti di reddito, ai soli fini dell’accesso al gratuito patrocinio, si ritengono comunque superati.

 

 

Procedimenti penal-tributari

Ex pluribus, il beneficio in argomento non può essere richiesto, nell’ambito di procedimenti penali, da coloro i quali risultano indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Al contrario, per quei soggetti vittime dei reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, l’ammissione al patrocinio è consentita anche in deroga ai limiti di reddito in analisi.

 

 

Come ottenere il gratuito patrocinio 

Per l’ottenimento del gratuito patrocinio, è necessaria la presentazione di apposita istanza all’organo competente, individuato nell’ufficio del magistrato con riferimento ai procedimenti penali e al consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

La suddetta domanda, redatta in carta semplice, deve necessariamente indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

  • le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;

  • l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

 

Frodi

il gratuito patrocinio nel processo tributarioCondotte fraudolente tese ad ottenere il beneficio in trattazione in mancanza dei requisiti di fatto e di diritto e, quindi, l’eventuale presentazione di istanze contenenti false dichiarazioni comportano l’integrazione delle fattispecie illecite di cui agli artt.95 e 125.

In particolare, la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.

In altre parole, la figura criminosa in esame è da collocarsi nell’ambito dei c.d. reati di pericolo, prevedendosi l’integrazione della stessa a prescindere dall’effettiva lesione del bene giuridico tutelato e, quindi, dal verificarsi dell’evento del danno.

Infatti, il realizzarsi dell’evento (dannoso) dell’indebita percezione del beneficio costituisce circostanza aggravante della fattispecie illecita; pertanto, la pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

 

Verifiche

Al riguardo, occorre evidenziare che l’impianto normativo in analisi prevede espressamente che copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato o del consiglio dell’ordine degli avvocati all’ufficio finanziario di competenza.

Quest’ultimo verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti componenti il nucleo famigliare.

La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

 

 

Limiti reddituali

Tornando all’analisi dei presupposti al ricorrere dei quali è ammesso il gratuito patrocinio, si reputa opportuno sottolineare che i limiti reddituali di cui sopra devono essere riferiti al reddito imponibile, così come definito dall’art.3 del D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, al reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 e al lordo delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia), 13 (Altre detrazioni), 15 (Detrazione per oneri), 16 (Detrazioni per canoni di locazione ) e 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ) nonché in altre disposizioni di legge.

Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22299 del 15-04-2008 ha chiarito che nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni stabilite dal legislatore nel TUIR2.

Inoltre, deve tenersi conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Al riguardo, la Corte di Cassazione:

  • con la sentenza n. 25194 del 31-03-2011, ha affermato che la determinazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto, nell’individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditi per legge esenti dall’imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Nella specie l’imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell’istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione;

  • con la sentenza n. 127 del 09.11.2005, ha chiarito che rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ. É stata così affermata la legittimità del provvedimento di revoca motivato con il richiamo ad una serie di reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla loro cospicua valenza economica, da cui può desumersi la disponibilità da parte dell’interessato di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio3;

  • con la sentenza n. 38486 del 17.09.2008, ha statuito che nella valutazione del possesso da parte dell’istante dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria.

 

Sul punto, il medesimo organo giurisdizionale è tornato recentemente a pronunciarsi, affermando, con la sentenza n. 44121 del 13 novembre 2012, che, per la determinazione del reddito complessivo richiesto al fine di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il termine “familiare” è riferibile non solo a chi è legato all’istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al menage della casa.

In altre parole, nel concetto di famiglia ai fini della determinazione dei limiti di reddito in esame, viene fatta rientrare anche la “famiglia di fatto”, che esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia ‘strictu sensu’ intesa. Di conseguenza, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.

Con riferimento al “coniuge” e ai “familiari”, la Corte ha fornito, quindi, un’interpretazione evolutiva e sistematica delle norme, anche alla luce dei principi di legittimità elaborati in materia. L’evoluzione dei rapporti interpersonali sulla base delle mutate concezioni che si sono affermate nella realtà moderna conduce a ritenere che la convivenza è ormai una “realtà sociale” nella quale i componenti, convivendo e contribuendo dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune, evidenziano “caratteri ed esigenze analoghe” a quelle dei componenti del nucleo familiare, uniti da vincoli di parentela o affinità4.

 

11 febbraio 2013

Nicola Monfreda e Fabrizio Stella

 

NOTE

1 Importo così aggiornato dall’art. 1, c. 1, Decreto 29 dicembre 2005, dall’art. 1, c. 1, Decreto 20 gennaio 2009 e, successivamente, dall’art. 1, c. 1, Decreto 2 luglio 2012.

2 Cfr. in senso conforme C.Cass. sent. n. 28802 del 16-02-2011.

3 Cfr. in senso conforme C.Cass. sent. n. 21974 del 20-05-2010.

4 Cfr. in senso conforme C.Cass. sent. n. 19349 del 17-02-2005; C.Cass. sent. n. 109 del 26-10-2005; C.Cass. n. 17374 del 17-01-2006; C.Cass. n. 40327 del 27-09-2007.