Per il rilascio del DURC non rilevano i debiti previdenziali del socio di società di capitali

Gli eventuali debiti previdenziali assicurativi ed assistenziali di un socio di una società di capitali in proprio (anche in caso di società unipersonale) non rilevano se il DURC viene richiesto dalla società.

In diverse occasioni era sorto il dubbio se i debiti previdenziali assicurativi ed assistenziali in capo ad un socio di una società di capitali, potessero osteggiare il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) della richiedente società. A fare definitivamente chiarezza sull’annosa questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2 del 24.1.2013.

Prima, però, di entrare nel merito dell’autorevole chiarimento è opportuno ricordare che, per regolarità contributiva, si intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale. Per fare un esempio, ai fini INPS, un’impresa è regolare quando la stessa risulta essere in regola con gli adempimenti mensili (o comunque periodici), ovvero sussista una corrispondenza tra i versamenti effettuati e i versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti, anche in presenza di una rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole.

L’impresa è altresì regolare quando vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative quale l’ammissione ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale della società richiedente il DURC (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 21.12.2012 n. 41).

La problematica in commento era già stata affrontata dai Consulenti del Lavoro limitatamente, però, al caso di una Srl unipersonale costituita da un soggetto che aveva debiti previdenziali assicurativi ed assistenziali, sorti durante una precedente attività esercitata come ditta individuale. In quell’occasione, i consulenti hanno avuto modo di precisare che, i debiti previdenziali assicurativi ed assistenziali dell’unico socio di una S.r.l. unipersonale non possono, in nessun caso, osteggiare il rilascio del DURC della richiedente società atteso che, con riferimento alle società di capitali, vige il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta in virtù del quale, i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società che risulta, di conseguenza, titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti ovvero di proprie obbligazioni distinte da quelle personali dei soci.

A nulla rileva, dunque, la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, in quanto la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive. Per aver conferma dell’interpretazione assunta, i consulenti del lavoro hanno formulato analogo quesito direttamente al Ministero del lavoro che, interpellato al riguardo, ha fornito la sua interpretazione. Preliminarmente il Ministero del lavoro si sofferma sul regime di responsabilità delle società di capitali ribadendo che, trattandosi di persone giuridiche, queste sono caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, in quanto tali, sono contraddistinte dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci. Successivamente, il Ministero del lavoro passa ad elencare gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti: il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, ovvero dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (resa anche nella modalità a progetto) aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Il chiarimento più importante, però, è rappresentato dalla conferma che, nelle società di capitali, l’irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell’accertamento dell’irregolarità delle stesse società le quali, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci.

Per tale motivo, ribadisce il Ministero, la posizione dei soci non deve essere vagliata al fine del rilascio del DURC della richiedente società. Tale verifica è, invece, necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione (vedasi anche Circ. Ministero del lavoro n. 5/2008), atteso che tali società sono dotate di autonomia patrimoniale “imperfetta”: per ciò che attiene la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge, infatti, la responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili, sia pur in via sussidiaria. Peraltro, su tale questione, è intervenuta nel recente passato anche l’INPS (messaggio 18 giugno 2010 n. 16246) fornendo, al riguardo, importanti chiarimenti per il rilascio del DURC, in relazione alla natura giuridica del soggetto richiedente:

  • in caso di impresa individuale, il controllo della posizione contributiva, oltre quella dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori iscritti alla gestione separata, è esteso alla gestione previdenziale in cui è iscritto il titolare ed eventuali suoi coadiutori;

  • nelle società di persone (Snc e Sas), analogamente alla predette imprese individuali, la regolarità contributiva è rilasciata previa verifica della posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali collaboratori iscritti alla gestione separata e dei singoli soci iscritti alle diverse gestioni dell’Istituto, diversi dall’accomandante.

  • nelle società di capitali (Srl, Scarl, società in accomandita per azioni e SpA), poiché trattasi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta, il controllo va effettuato sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori ed esteso, se del caso, ai contributi dovuti alla gestione separata per i compensi percepiti dall’amministratore.

 

7 febbraio 2013

Sandro Cerato