Il PVC si può sempre allegare

Il PVC indicato nell’avviso di accertamento può essere allegato dal Fisco fra i documenti di causa.

Con ordinanza n. 17940 del 19 ottobre 2012 (ud. 9 luglio 2012) la Corte di Cassazione torna sulla questione relativa all’allegazione del Pvc.

 

FATTO

La società ricorre per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, riformando la sentenza della CTP di Milano, confermato l’avviso di accertamento a suo tempo notificato.

Il giudice d’appello giunge a tale conclusione, ritenendo che sia decisivo il processo verbale della Guardia di Finanza al quale l’avviso faceva riferimento e che, notificato al legale rappresentante della società ricorrente, era stato,

“… sia pure soltanto in questa sede, depositato agli atti del processo”.

La ricorrente sostiene che l’art. 32 del D.Lgs. n.546/92 vietasse al giudice d’appello di far riferimento al processo verbale della Guardia di Finanza depositato in prime cure oltre il termine di legge, stante la tardiva costituzione dell’Ufficio, e neppure ritualmente depositato in secondo grado.

 

L’ordinanza

Per la Corte,

“in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui al novellato art. 345 c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre documenti anche in sede di gravame (nel termine perentorio di cui all’art. 61 e art. 32, comma 2, del ridetto D.Lgs.; cfr. C. 2787/06 e 23580/09), sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (C. 18907/11), a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in prime cure (C. 23616/11)”.

Nel caso di specie, a fronte della sentenza di secondo grado, ove si attesta che il Pvc, sia pure soltanto in questa sede, risulta depositato agli atti del processo, la ricorrente

“sembra voler sostenere che il p.v.c. non sia mai stato formalmente prodotto in appello, ma si trovasse casualmente agli atti per effetto della tardiva produzione in prime cure”.

Osserva la Corte che,

“peraltro, si è ritenuto nella giurisprudenza di legittimità (vigente il D.P.R. n. 636 del 1972) che la tardiva allegazione di un documento in primo grado per inosservanza del termine di legge, non si traduce nella definitiva perdita della possibilità di avvalersi del documento medesimo, rimanendo salva la facoltà di depositarlo nel processo di secondo grado ovvero, se il documento stesso sia ormai acquisito al fascicolo processuale in dipendenza di detta precedente irrituale produzione, d’invocarlo a corredo dei motivi dell’appello, con implicita produzione di esso (cfr. C. 16003/2000, non mass., in Giur. imp. 2001, 505).”

 

Precedente mancata produzione del Processo Verbale di Contestazione – Breve analisi

Come rilevato dalla Suprema Corte nella pronuncia che si annota la norma processual-tributaria, segnatamente l’art. 58 del D.Lgs .n. 546/1992, legittima la produzione del materiale probatorio in secondo grado, senza che la sua mancata produzione nel precedente grado di giudizio possa concretizzare alcun tipo di preclusione.

Il secondo comma dell’articolo 58 del D.Lgs n. 546/1992, disciplinando la produzione delle semplici produzioni documentali, prevede la facoltà delle parti di produrre liberamente nuova documentazione.

Sul punto specifico, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20086 del 17.10.2005, ha affermato che

“dal confronto tra l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, e l’art. 345 c.p.c., emerge immediatamente che per il processo tributario il regime delle prove è modellato su quello del processo civile, con l’unica eccezione … delle prove documentali, per le quali non opera di divieto della novità”.

Tale indirizzo, peraltro, era già in precedenza era stato sostenuto dal giudice di legittimità che, con sentenza n. 2027 dell’11.02.2003, aveva precisato che l’art. 58, secondo comma,

“fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dall’impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza, per causa a lui non imputabile, requisito quest’ultimo richiesto dall’art. 345 c.p.c., ma non dall’art. 58”;

e dalla sentenza n. 6949 del 30.01.2006, ove la Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 58, c. 2, del D.Lgs.n.546/92, diversamente dall’analoga norma che regola il processo civile (art. 345, terzo comma, c.p.c.), fa espressamente salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti; e poiché nel processo tributario è inserita tale norma ricorre il principio generale secondo cui

“I giudici Tributari applicano le norme del presente decreto”

e, conseguentemente, non trovano applicazione le norme del codice di rito.

30 novembre 2012

Roberta De Marchi