Fusioni e scissioni: i nuovi adempimenti procedurali sono molto più semplici

con la decretazione estiva il Governo ha cercato di semplificare gli adempimenti amministrativi per le operazioni di scissione e fusione: ecco un quadro della nuova normativa

Le operazioni straordinarie di fusione e/o di scissione sono contraddistinte, come noto, da un complesso procedimento che si articola in diverse fasi procedurali. Con specifico riferimento all’operazione straordinaria di fusione, disciplinata dagli artt. 2501-ter – 2504 c.c. , il procedimento in parola può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

  • redazione e predisposizione della necessaria documentazione (progetto di fusione, redazione della situazione patrimoniale);

  • deposito della suddetta documentazione presso le sedi della società e presso il Registro delle imprese;

  • decisione in ordine alla fusione e iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle imprese;

  • opposizione eventuale dei creditori e/o degli obbligazionisti;

  • fase “esecutiva” con la predisposizione dell’atto di fusione e la sua iscrizione presso il Registro delle imprese.

 

Tra le suddette fasi intercorrono, di regola, determinati tempi di attesa al fine di consentire ai soci delle società partecipanti, ma anche ai creditori sociali delle medesime e ai soggetti terzi (comunque coinvolti), di ottenere un’adeguata assimilazione delle necessarie informazioni. Sul punto, è opportuno precisare che, dal 18 agosto 2012, data di entrata in vigore del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2012 n. 180), sono operative le nuove regole procedurali in materia di operazioni di fusione e scissione societarie che innovano e semplificano, in maniera sostanziale, gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte nelle anzidette operazioni straordinarie.

L’intervento legislativo in parola recepisce, in buona sostanza, le norme comunitarie volte a ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e di documentazione posti a carico delle società coinvolte nei processi di fusione e scissione, sia domestiche che transfrontaliere. Tra le modifiche apportate dal citato D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 si segnala, in particolare, la possibilità di pubblicare il progetto di fusione (o scissione) sul sito Internet delle società coinvolte nell’operazione, in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese.

Al riguardo, però, non si può non rilevare come la semplificazione in commento potrebbe prestare il fianco ad alcune perplessità dovute al fatto che i siti internet delle società non sono censiti nel Registri delle Imprese (e quindi la loro ricerca non è del tutto agevole), ma anche perché si potrebbe perdere la certezza della data di inizio della pubblicazione, punto di partenza del procedimento di fusione e/o di scissione.

Ricordiamo, a tale proposito, che sono ancorati all’iscrizione del progetto, ovvero alla sua pubblicazione nel sito internet delle società coinvolte:

  • il termine di 30 giorni per procede alla decisione in ordine alla fusione (o alla scissione) di cui all’art. 2501-ter c. 4 c.c.;

  • il termine massimo di 120 giorni, anteriori al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, ai fini della validità della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione e/o alla scissione;

  • il periodo massimo di sei mesi relativi alla chiusura del bilancio dell’ultimo esercizio (nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali), perché quest’ultimo possa sostituire la situazione patrimoniale.

A ciò si aggiunga che, la generica formulazione impiegata dal legislatore e il mancato riferimento ad una disciplina in tema di privacy rendono complicato il superamento delle citate perplessità. Infatti, se, da un lato, l’autenticità dei documenti può essere assicurata da firma digitale e la certezza della data dei documenti può essere garantita da una marcatura temporale, più difficile pare integrare il requisito della “sicurezza del sito”. Pertanto, si riterrà opportuno che il legislatore provveda ad indicare, anche con apposito intervento normativo, tutte quelle procedure che garantiscano:

  • la sicurezza del sito Internet delle società partecipanti all’operazione straordinaria;

  • l’autenticità dei documenti pubblicati dall’organo amministrativo;

  • la certezza della data di pubblicazione dei predetti documenti.

 

L’intervento legislativo in commento ha comportato un’ulteriore semplificazione in capo all’organo amministrativo: l’esonero dall’obbligo di mettere a disposizione dei soci, presso la sede legale, alcuni documenti (progetto di fusione, ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti e delle relative situazioni patrimoniali) posti a carico delle società coinvolte nei processi di fusione e scissione, qualora gli stessi siano stati preventivamente pubblicati sul sito internet delle società partecipanti.

L’esonero in parola si configura, anche, nel caso in cui detti documenti vengano trasmessi per posta elettronica ai medesimi soci (se favorevoli alla ricezione telematica) e sempreché la documentazione non sia stata preventivamente pubblicata sul sito Internet della società, dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

Tra le altre modifiche apportante dal D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 si segnalano, infine:

  • la possibilità, con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all’operazione di fusione, di omettere la redazione della situazione patrimoniale, nonché della relazione degli amministratori (facoltà già prevista in materia di scissione, ora esplicitamente consentita anche nei casi di fusione);

  • l’obbligo dell’organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni in commento di segnalare ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto e la data dell’assemblea nella quale deve essere deliberato in merito al progetto di fusione.

 

14 novembre 2012

Sandro Cerato