gli obblighi informativi che spettano all’impresa debitirice cha ha depositato una domanda di concordato in bianco
La nuova formulazione dell’art. 161 L.F.1 Introdotta col DL 83/2012 (conv. in L. 134/2012) che ha introdotto in Italia il cosiddetto “concordato in bianco” ha inserito una procedura concordataria nel nostro sistema fallimentare che prevede molte opzioni per l’imprenditore istante, ma che al contempo lo obbliga ad un nuovo approccio col tribunale fallimentare, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza della gestione dell’impresa.
In particolare, dato il nuovo regime della procedura concorsuale che retrodata gli effetti dell’ammissione alla procedura al momento della presentazione del ricorso, il tribunale fallimentare viene investito degli obblighi di verifica sulla gestione dell’impresa fin dal decreto di ammissione, che precede la formalizzazione della richiesta di procedura concorsuale da parte del debitore, che rimane titolare della gestione aziendale dal momento dell’ammissione alla procedura concordataria “in bianco” fino al momento di definizione della domanda di concordato.
Nel decreto che pubblichiamo oggi (Tribunale di Rimini, C.P. n. 13/12 del 20/09/2012 dep. il 24/09/2012), il Tribunale fallimentare di Rimini richiede espressamente all’imprenditore istante il deposito mensile di una relazione sull’attività gestoria avvenuta durante il periodo di procedura concorsuale “in bianco” (“depositando mensilmente, …, prospetto aggiornato al giorno 30 del mese precedente, delle operazioni, attive e passive effettuate o maturate nel periodo, relative all’amministrazione ordinaria o straordinaria effettuata”).
Tale relazione è particolarmente importante, in quanto, le spese sostenute dopo la domanda di concordato in bianco possono generare crediti prededucibili ai fini della successiva procedura concorsuale (ex art. 161 c. 8 L.F.).
L’amministrazione straordinaria
Altro punto critico in tale fase procedurale è la gestione dell’amministrazione straordinaria dell’impresa che ha presentato domanda di concordato in bianco. Nek decreto esaminato, per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria dell’impresa in procedura concorsuale, il Tribunale si riserva di autorizzare espressamente tutti gli atti identificati dall’art. 167 c. 2 L.F.2.
Si segnala che recentemente il Tribunale di Benevento3 ha scelto una strada diversa: in fase di ammissione al concordato “in bianco” ha nominato un ausiliario del giudice che aiuti il Tribunale a monitorare le informazioni predisposte dall’imprenditore ed ha autorizzato l’imprenditore ha svolgere gli atti di straordinaria amministrazione di valore inferiore ad € 50.000.
26 novembre 2012
Luca Bianchi
1 Art. 161 – Domanda di concordato
I. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
VI. L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.
VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.
IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X. Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
2 Art. 167 – Amministrazione dei beni durante la procedura
II. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3 Trib. Benevento, CP 02/12, decreto del 26/09/2012, pubblicato su www.ilcaso.it con commento di F.Benassi.