Violazioni del limite di circolazione del contante: come segnalarle

Limiti alla violazione del denaro contante: comunicazioni solo alle ragionerie territoriali dello Stato da parte dei professionisti iscritti in albi e ordini quali ad esempio ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati e revisori contabili, intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria.

comunicazione movimenti contanti oltre 10.000 euroL’art. 8, comma 7 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, ha apportato sostanziali modifiche all’art. 51, comma 1 del D. Lgs 21 novembre 2007, n.231 che pone, in capo ai soggetti destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio, l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni previste in materia di circolazione del denaro contante.

La suddetta disposizione si rivolge a tutti coloro che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in materia di antiriciclaggio: si tratta, in buona sostanza, di professionisti iscritti in albi e ordini (ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati e revisori contabili), intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria.

Più precisamente, i predetti soggetti, quando vengono a conoscenza di trasferimenti di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 devono, entro trenta giorni, riferire la violazione riscontrata al Ministero dell’Economia e delle finanze – più precisamente alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (così come disposto dal DM 17 novembre 2011) – per la contestazione e gli altri adempimenti,

“e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne da’ tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate“

(ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 51 del D.Lgs. 231/2007).

L’ultima formulazione della disposizione appena commentata aveva generato tra gli addetti lavori alcune perplessità.

Nello specifico, infatti, una prima corrente di pensiero riteneva che la lettera della suddetta norma non sembrava imporre alcun ulteriore adempimento in capo a professionisti, banche ed intermediari finanziari, affidando alle sole competenti Ragionerie territoriali il compito di procedere alla contestazione dell’infrazione e alla immediata comunicazione dell’infrazione stessa alla Guardia di Finanza.

Altri, invece, forti di un precedente suggerimento ministeriale – fornito in occasione di un convegno organizzato da Unione fiduciaria (sebbene con riferimento alla disciplina previgente che richiedeva la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’attuale Guardia di Finanza) – hanno ritenuto opportuno, in via cautelativa, che i soggetti destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio procedessero comunque al doppio invio. In buona sostanza, era compito dei medesimi soggetti tenuti a segnalare le violazioni alle Ragionerie territoriali competenti procedere, anche, con la comunicazione alla Guardia di Finanza.

A fare chiarezza sull’adempimento in parola è intervenuto il Ministro dell’Economia e delle finanze (Nota MEF 3.10.2012 prot. DT 77009) precisando che la comunicazione in materia di violazioni al limite di circolazione del denaro contante deve essere effettuata, entro trenta giorni, solo alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata secondo la competenza territoriale definita con il decreto interdipartimentale del 17 novembre 2011. Sul punto, si precisa che, gli indirizzi delle sedi a cui inviare le predette comunicazioni sono state rese note dal Ministero dell’Economia delle Finanze, con la circolare protocollo n. 96224 del 30 novembre 2011.

Infine, in merito alla necessità di effettuare una doppia comunicazione, la nota in commento fa presente che il più volte richiamato art. 51 del D.Lgs. 231/2007 (che disciplina appunto l’obbligo di comunicazione) deve essere applicato in modo da evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai soggetti destinatari della normativa.

Ne consegue che, quindi, la comunicazione in commento deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza.

 

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22 ottobre 2012

Sandro Cerato