Il Comune ha diritto al rimborso della tassa di concessione sui telefoni cellulari

i giudici della C.T.P. di Siena accolgono il ricorso di un Comune che richiede a rimborso la tassa di concessione governativa pagata sugli abbonamenti alla telefonia mobile (sentenza segnalata dal dott. Antonio Chini)

sent. n. 80/01/12 del 24/5/2012

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SIENA – SEZIONE PRIMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

La Commissione, in persona di:

Dott. Antonio Chini – Presidente

Rag. Banini Tiziano – Giudice

Rag. Cortonesi Ivo – Giudice

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento n. 894/2011 RG

tra

Comune di X

e

Agenzia delle entrate di Siena

 

Il Comune di X ha proposto ricorso nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso il diniego di rimborso delle tasse di concessione governativa versate dal 2004 al 2010 tramite il gestore telefonico dei telefoni cellulari utilizzati in regime di abbonamento.

Sostiene il ricorrente che nulla è dovuto all’erario a tale titolo, successivamente al D.Lgs 259/2003 che ha abrogato l’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/72. In subordine sostiene l’esonero dei Comuni dal pagamento della tassa di concessione.

Si è costituita l’Agenzia eccependo in primo luogo la decadenza dal diritto al rimborso per gli anni 2004 2005, 2006, 2007 e parzialmente 2008.

Nel merito ha contestato la sussistenza dell’esonero, e comunque ha sostenuto la sopravvivenza della tassa di concessione sulla concessione (ora, autorizzazione) a detenere impianti rice-trasmittenti radioelettrici mobili, in quanto l’art. 160 del D.Lgs 258/03 aveva mantenuto fermo il principio sancito dal DPR 156/73 e dal DPR 641/72 secondo cui l’abbonamento tiene luogo della licenza. Di conseguenza l’art. 21 della tariffa, tra l’altro indirettamente confermato dalla l.n. 244/07, doveva ritenersi tuttora la fonte normativa della tassa.

Nel corso del dibattimento sono emerse varie circostanze, alcune irrilevanti, altre invece di estrema importanza.

Rilevante è apparsa la trasformazione della concessione in autorizzazione: tale trasformazione è correlata alla normativa europea che ha escluso ogni discrezionalità nel regime autorizzativo. Tale nuovo regime si applica sia agli impianti ricetrasmittenti che agli impianti riceventi, e postula la abrogazione del DPR 641/72 ivi compreso l’art. 21 della tariffa. Per contro, il punto n.2 dell’art. 160 del D.Lgs 258/03 appare riferito a un presupposto totalmente diverso da quello del possesso di ricetrasmittenti mobili, e riguarda esclusivamente gli abbonamenti alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

Di estrema rilevanza è poi apparsa la circostanza notoria secondo cui, dopo la introduzione delle c.d. carte telefoniche prepagate, i detentori di apparecchi mobili ricetrasmittenti non sono assoggettati al pagamento della tassa de quo, né tale tassa viene corrisposta in loro vece dal gestore. Trattasi di una differenza di trattamento che in fase interpretativa della legge deve essere evitata a pena di incostituzionalità, e che – se invece derivante dalla volontà della PA – deve essere ritenuta illegittima.

Irrilevanti sono invece apparse le argomentazioni dirette a ricondurre l’obbligo di pagamento ad una scelta dell’utente, o addirittura ad una sua acquiescenza al tributo espressa mediante la delega di pagamento al gestore: in realtà il contribuente non può scegliere il regime giuridico della imposizione, a meno che la legge stessa espressamente gli consenta una tale facoltà, e ciò non è nel caso concreto. Tanto meno può farsi riferimento ad un impegno irrevocabile a corrispondere il tributo, in quanto la delega di pagamento è comunque subordinata alla esistenza del tributo, e non comporta alcuna rinuncia al diritto di contestarne la debenza e di chiedere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.

Altrettanto irrilevante è ogni argomentazione correlata alla convenienza dell’abbonamento rispetto alle carte prepagate, perché tale valutazione inerisce esclusivamente ai rapporti fra gestore e cliente e non può determinare il regime giuridico del rapporto. D’altronde esistono categorie di utenti (società, Pubbliche amministrazioni, ecc.) che per motivi contabili o di trasparenza hanno interesse a controllare l’utilizzo degli apparecchi, e sono quindi necessitate a scegliere la forma dell’abbonamento, senza che da ciò possa derivare a loro carico alcuno specifico e irragionevole onere fiscale aggiuntivo.

Tutto ciò premesso, la Commissione intende rivedere, sotto i profili logico, storico e costituzionale, la interpretazione delle fonti normative della imposta de quo. Non si tratta, in tutta evidenza, di una interpretazione analogica od estensiva vietata, bensì di una ordinaria interpretazione basata sui canoni normali e legittimi anche nella materia fiscale.

La norma originaria assoggettò ad imposta la detenzione di apparecchi radioelettrici sia ricetrasmittenti che semplicemente riceventi. Per tutti occorreva la concessione, e per tutti l’abbonamento teneva luogo della specifica e personale concessione.

La situazione era chiara: A (la detenzione degli apparecchi) era il presupposto dell’imposta; B (la concessione) il suo oggetto; e valeva inoltre la presunzione C (abbonamento ) B (concessione). Laddove: l’abbonamento era costituito dal rapporto col gestore del servizio di radiodiffusione in regime di monopolio, oppure dal rapporto col gestore della telefonia mobile (che all’epoca era esclusivamente un contratto in abbonamento).

Dunque, fin dall’inizio, la volontà del legislatore fu quella di presumere una concessione in presenza di un rapporto con un legittimo gestore: fu fatto riferimento all’ “abbonamento” perché in tal modo (formalmente scorretto, perché non volontario bensì obbligatorio) era (ed è) qualificato il rapporto con la RAI, e perché all’epoca – come già detto – l’unica tipologia di contratto stipulabile coi gestori della telefonia mobile era quello in abbonamento. In buona sostanza, la parola “abbonamento” andava letta come “rapporto giuridico”.

Quando furono introdotte le carte prepagate si presentò il (falso) problema della riscossione della imposta (che ben poteva periodicamente gravare sulla carta, salva la sua automatica disattivazione), e il problema formale del riferimento all’abbonamento. La ingiusta e illegittima soluzione adottata fu quella di esentare soltanto le carte prepagate dalla imposta; mentre la soluzione corretta, sulla base del fatto che anche la ricezione di una carta prepagata presupponeva un rapporto contrattuale, sarebbe stata quella di parificare il trattamento fiscale delle carte prepagate e degli abbonamenti alla telefonia mobile. Con un trattamento fiscale che presupponeva la detenzione di un apparecchio ricetrasmittente, e che per tutte le categorie di utenti doveva simul manere vel simul cadere.

E il regime di imposizione in effetti cadde per tutti quando fu abrogato il DPR 156/73 e quindi il DPR 641/72, ed il nuovo art. 160 mantenne la validità della implicazione C  B soltanto per l’abbonamento al servizio radiodiffusioni.

Non era ( e non è) più possibile sostenere che la catena di rinvii (DL 151/91 che rinviava al Decreto n. 33/90, il quale rinviava a sua volta al DPR 156/73 e al DPR 641/72) possa sopravvivere alla abrogazione della norma-base costituita dall’art. 318 del DPR 156/73.

Rimane l’esile filo del richiamo formale all’ “abbonamento” sulla cui esistenza l’Agenzia ha fondato in via esclusiva la giustificazione del proprio rifiuto al rimborso; ma è chiaro che tale collegamento letterale, per i collegamenti telefonici mobili, rimane agganciato al nulla. Oltretutto, dovendo comunque ammettersi che ormai la detenzione di un apparecchio radioelettrico telefonico non è più il presupposto dell’imposta (e la parte si guarda bene dal negarlo, ben consapevole delle enormi responsabilità contabili che conseguirebbero al mancato pagamento dell’imposta sulle carte prepagate) non si sarebbe più in presenza di una tassa di concessione (o di licenza) sui servizi radiomobili, bensì di una nuova tassa proteiforme gravante sull’abbonamento tout-court, di cui nessuna legge ha mai previsto l’istituzione, e che non può essere surrettiziamente introdotta, tanto meno da norme di natura regolamentare.

Che dire della l.n. 244/07, che ha esteso ai non udenti la esenzione prevista dall’art. 21 della tariffa?

Può essere frutto di una svista del legislatore, ma in ogni caso la norma non può certo essere utilizzata per la finalità di cui sopra (modifica e salvataggio di una imposta già abrogata). La interpretazione più semplice, tuttavia, è quella che vede la agevolazione applicabile alla tariffa nel suo margine residuo di validità, e cioè – con riferimento all’art. 160 D.Lgs 259/03 – all’abbonamento per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione.

Conclusivamente, secondo la Commissione, la tassa sulla licenza di esercizio di apparecchi telefonici mobili è stata definitivamente abrogata, e la parte ricorrente ha diritto alla restituzione di quanto pagato con gli abbonamenti a tale titolo, con esclusione dei periodi per i quali è intervenuta la decadenza.

Rimane assorbita ogni argomentazione sul preteso esonero dei comuni dalla tassa sulle concessioni governative, su cui per altro l’Agenzia aveva efficacemente replicato.

Le spese, dato il parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate al 50%; ma per il residuo vanno poste a carico della Agenzia che sulla base di mere circolari interne ha sostenuto una tesi infondata sotto il profilo interpretativo storico-costituzionale.

 

PQM

 

La Commissione in parziale accoglimento della istanza condanna l’Agenzia delle entrate di Siena a rimborsare in favore del Comune di X le tasse di concessione governativa sulle utenze telefoniche mobili pagate dal 10/6/2008 al 10/6/2011. Dichiara la decadenza dal rimborso per i periodi antecedenti.

Condanna l’Agenzia a rimborsare alla controparte il 50% delle spese liquidando tale quota in euro 800,00 oltre Iva e Cap.

 

IL PRESIDENTE EST.