La Sezione penale della Corte di Cassazione che, con una recente sentenza, ha ritenuto utilizzabili in sede tributaria le intercettazioni telefoniche, ci consente di fare il punto su una questione sempre più rilevante.
Uso intercettazioni telefoniche in sede tributaria: il fatto
Il fatto trae spunto dalla sentenza della Cassazione n. 32185 del 10 dicembre 2019.
A seguito di verifica fiscale effettuata dalla G.d.F. nei confronti di una s.r.l., veniva emesso un successivo avviso di accertamento per l’anno 2005, con cui venivano individuati costi indeducibili per l’importo di Euro 411.742,47, con recupero a tassazione dei conseguenti importi a fini IRES, IRAP e IVA.
In sede di verifica, secondo la prospettazione dell’Ufficio, era stato constatato che la società aveva impiegato lavoratori – formalmente dipendenti di società di diritto sloveno e serbo – illecitamente ad essa somministrati mediante l’utilizzo di fittizi contratti di appalto e subfornitura.
Proposto ricorso dalla società, la C.T.P. di Napoli lo ha respinto; sentenza confermata dalla C.T.R. della Campania, che ha ribadito la natura fittizia dei contratti di appalto, mascheranti l’irregolare somministrazione di manodopera, e la correttezza del recupero fiscale.
Davanti ai massimi giudici, per quel che ci interessa in questa sede, la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti contestati dall’Agenzia mediante “le dichiarazioni di terzi assunte dalla G.d.F. e le intercettazioni telefoniche ed ambientali, che assume inutilizzabili perchè formate in sede di indagine penale, mai sfociate in un processo e quindi selezionate esclusivamente dagli accertatori, con conseguente alterazione del giusto processo e del principio di parità delle armi”.
Uso intercettazioni telefoniche in sede tributaria: le ragioni della decisione
Per la Corte, il motivo addotto è infondato.
E’ noto, infatti, che:
“Un atto legittimamente assunto in sede penale – nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di Finanza ed intercettazioni telefoniche – e trasmesso all’amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63; tale norma, infatti, non contrasta nè con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., perchè le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell’atto sono autorizzate da un giudice, nè con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perchè, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale” (Cass. n. 2916/2013) e che “In tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell’ambito dell’attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall’attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d’intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 4306/2010).
Nella specie, la ricorrente non ha neanche dedotto che tali intercettazioni telefoniche – utilizzate dalla C.T.R. quale “collante”, nonchè chiave di lettura rispetto agli ulteriori elementi indiziari valorizzati nella sentenza d’appello – siano state acquisite illegittimamente.
Ma – osserva la Corte – se anche lo fossero state, sarebbero state parimenti utilizzabili quali elementi indiziari, giacchè è stato condivisibilmente affermato che:
“In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia d