Le intercettazioni telefoniche, assunte dalla GdF e trasmesse all’Amministrazione finanziaria, entrano a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, potendo essere utilizzate, in chiave indiziaria, risalendo dai fatti noti al fatto ignoto.
Valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32185 del 10/12/2019, ha affermato rilevanti principi in ambito probatorio/processuale, chiarendo la utilizzabilità e il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche, assunte nel procedimento penale, all’interno del processo tributario.
Nel caso di specie, a seguito di verifica fiscale effettuata dalla GdF nei confronti di una società, era stato emesso un avviso di accertamento, con cui venivano individuati costi indeducibili, con recupero a tassazione dei conseguenti importi a fini IRES, IRAP e IVA.
In sede di verifica, secondo la prospettazione dell’Ufficio, era stato infatti accertato che la società aveva impiegato lavoratori – formalmente dipendenti da società di diritto sloveno e serbo – illecitamente somministrati mediante l’utilizzo di fittizi contratti di appalto e subfornitura.
Proposto ricorso dalla società, la Commissione Tributaria Provinciale lo respingeva, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ribadiva la natura fittizia dei contratti di appalto, mascheranti l’irregolare somministrazione di manodopera, e la correttezza del recupero fiscale.
La società contribuente ricorreva infine per cassazione, denunciando, per quanto di interesse, la violazione e