Fermo amministrativo e obbligo di preavviso

di Roberto Molteni

Pubblicato il 19 settembre 2012

Prima di procedere al fermo amministrativo del veicolo, il Fisco deve procedere a notificare un preavviso obbligatorio al contribuente moroso.

Fermo amministrativo

La sentenza n. 87 della C.T.P di Padova del 22/05/2012 è stata emessa in seguito all’impugnazione, in un unico ricorso, di due distinti provvedimenti di fermo amministrativo emessi dal concessionario per la riscossione sul veicolo di proprietà della ricorrente, essendo i provvedimenti affetti da questi vizi:

  1. mancata notifica della lettera di preavviso contenente l’avvertimento della possibilità di proporre ricorso, con le relative modalità e termini;

  2. mancata notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 DPR 603/1972 ed inesistenza della notifica per posta delle cartelle esattoriali sottostanti;

  3. infondatezza nel merito del fermo in quanto le cartelle risultavano sgravate, integralmente ovvero parzialmente.

Oltre ai profili di indubbio interesse riguardanti il merito della controversia, questa sentenza merita di essere segnalata anzitutto per la decisione del giudice tributario, favorevole alla contribuente, relativa all’eccezione di tardività del ricorso sollevata da Equitalia, per non essere stata proposta impugnativa entro il termine di 60 giorni di cui al D. Lgs. n. 546/1992.

 

La difesa

La difesa della ricorrente aveva infatti rilevato che Equitalia non aveva dimostrato di aver inviato alla contribuente le lettere di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo rispettose dei requisiti di cui all’art. 7 comma 2 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ossia: 1) l’avvertimento della possibilità di proporre ricorso avanti la competente autorità; 2) i termini ed i modi per proporre ricorso.

 

Equitalia

Equitalia, costituendosi in giudizio, si era limitata a produrre unicamente una ricevuta di ritorno A/R, asserendo che la stessa fosse riferita al preavviso di iscrizione di fermo contestato.

Tale produzione è stata correttamente ritenuta del tutto inidonea da parte della CTP di Padova a dimostrare il contenuto del provvedimento notificato “con la conseguenza che non appare possibile conoscere il titolo, il quantum né la natura delle somme dovute”, e l’ulteriore conseguenza che non era possibile rilevare se tale provvedimento fosse rispettoso dei sopra richiamati requisiti della Legge n. 212/2000, giacché l’onere della prova in tal senso, grava ovviamente su Equitalia.

Quindi, in rito, la preliminare eccezione di tardività sollevata da Equitalia deve essere disattesa, sulla base tra l’altro della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la mancata indicazione nei provvedimenti di fermo amministrativo e di ipoteca del giudice competente, nonché delle forme e del termine per proporre ricorso, comporta necessariamente la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione (Cass. Civ. n. 20634/2008).

L’applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, ha condotto infine alla soccombenza di Equitalia anche nel merito del ricorso relativamente al primo fermo amministrativo, in quanto la semplice produzione in giudizio di una ricevuta A/R e degli estratti di ruolo relative alle asserite cartelle esattoriali notificate alla contribuente, non sono certamente da soli idonei a fondare le pretese esattoriali del concessionario della riscossione.

 

Onere della prova

Del resto, sempre in materia di onere della prova gravante su Equitalia si erano già autorevolmente espresse la CPT di Parma (sentenza n. 40/01/2010) “In quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle rispettive cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno” ed ancor più incisivamente la Suprema Corte: “E’ il concessionario della riscossione che deve dimostrare di aver notificato la cartella di pagamento.

L’ente incaricato di incassare il tributo, infatti, deve dare la prova sia del fatto che la procedura sia andata a buon fine, che della circostanza che il contribuente ne abbia correttamente preso visione” (Cass. Civ. n. 22041/2010).

La mancata produzione da parte di Equitalia del preavviso di fermo e delle relative cartelle esattoriali ha quindi avuto una triplice conseguenza: 1) in rito il rigetto dell’eccezione di difetto parziale di giurisdizione in quanto Equitalia non ha dimostrato il contenuto, tributario o meno, delle cartelle esattoriali poste alla base del provvedimento di fermo amministrativo; 2) sempre in rito il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso in quanto Equitalia non ha dimostrato di aver rispettato i requisiti dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 (statuto del contribuente); 3) nel merito l’annullamento integrale del primo provvedimento di fermo amministrativo, giacché Equitalia non ha dimostrato né “il quantum né la natura delle somme dovute”.

Alla luce di quanto sopra si vuole evidenziare che, considerando che per le iscrizioni ipotecarie e per i fermi amministrativi risalenti a prima del 2008 la prassi di Equitalia era di inviare al contribuente delle mere comunicazioni prive dell’avvertimento della possibilità, delle forme e dei termini per proporre ricorso, un gran numero di vincoli del concessionario della riscossione potrebbero essere ancor oggi impugnati.

 

19 settembre 2012

Roberto Molteni