Deducibilità autovetture: diminuisce la convenienza all'intestazione delle auto nell'azienda

La Riforma Fornero, per finanziare i costi derivanti dalla nuova normativa per il mercato del lavoro, ha ulteriormente abbassato i limiti di deducibilità per i costi relativi alle auto.

trattamento iva bonus concessionari autoL’art. 4, c. 72 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) ha modificato i coefficienti di rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito afferenti i mezzi di trasporto contenuti nell’art. 164, c. 1, del Tuir.

In primo luogo, è stato ridotto dal 40,00% al 27,50% il limite previsto dalla lettera b della disposizione, riguardante le autovetture e gli autocaravan di cui all’art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i ciclomotori e motocicili non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché i veicoli impiegati nell’esercizio di arti e professioni.

È rimasta, invece, invariata la misura dell’80,00% contemplata per i mezzi di trasporto degli agenti o dei rappresentanti di commercio. Analogamente, non ha subito mutamenti il limite massimo di costo d’acquisto fiscalmente rilevante, costituente la base di calcolo dei predetti coefficienti, differenziata in base alla tipologia del mezzo di trasporto:

  • autovetture ed autocaravan: euro 18.075,99 elevato ad euro 25.822,24 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

  • motocicli: euro 4.131,66;

  • ciclomotori: euro 2.065,83.

 

I medesimi limiti operano nei confronti dei veicoli utilizzati in base ad un contratto di leasing, con l’effetto che i canoni di competenza non devono essere considerati, proporzionalmente, per l’importo corrispondente al costo dei mezzi di trasporto eccedente le suddette soglie.

Al contrario, nei casi di locazione o noleggio i limiti di costo sono stabiliti nella misura di euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli ed euro 413,17 per i ciclomotori, da ragguagliarsi all’anno: l’eventuale costo eccedente è definitivamente indeducibile, mentre quello sostenuto fino alle predette soglie deve essere assoggettato al citato coefficiente di rilevanza fiscale.

Sul punto, si rammenta altresì la peculiare ipotesi del contratto “full service”, nel quale il canone di noleggio complessivo comprende anche i corrispettivi per le prestazioni accessorie (assicurazione, manutenzione ordinaria, sostituzione del veicolo in caso di guasto, tassa di proprietà…): in sede di quantificazione del limite di costo deducibile, il canone di noleggio deve, pertanto, essere assunto al netto degli oneri riferibili alle prestazioni accessorie (C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/E, par. 2.1.3.4).

Ciò comporta, pertanto, la necessità di indicare la quota del canone di noleggio depurato delle spese per i servizi accessori di cui si usufruisce: tale dato è individuabile sulla base delle tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie, o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo più prossimi, relative ai contratti di noleggio o locazione che non prevedono le citate prestazioni accessorie. Diversamente, la mancata precisazione determina l’obbligo di assumere unitariamente la tariffa corrisposta, rilevando per intero ai fini dell’osservanza del predetto limite fiscale.

La Riforma del mercato del lavoro ha, inoltre, ridotto dal 90,00% al 70,00% il limite di deducibilità di cui all’art. 164, c. 1, lett. b-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il costo dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta: l’utilizzo in parola deve essere provato mediante adeguata documentazione, idonea a soddisfare il requisito della certezza, come nell’ipotesi di una specifica clausola inserita nel corrispondente contratto di lavoro subordinato. Non è, invece, necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo, oppure da parte di un solo dipendente.

Qualora sussistano tali presupposti, la società concedente può dedurre dal reddito d’impresa il costo sostenuto, assoggettato al predetto coefficiente, senza limitazioni di importo, a prescindere dall’ammontare del compenso in natura, c.d. fringe benefit, tassato in capo al lavoratore (C.M. 18 giugno 2008, n. 47/E, par. 5.1).

Nel caso in cui, non vengano, invece, rispettate queste condizioni, come nell’ipotesi di concessione in uso promiscuo per un tempo inferiore alla “maggior parte del periodo d’imposta”, trova, invece, applicazione il criterio di limitazione della deducibilità di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir (C.M. n. 48/E/1998, par. 2.1.2.1), ovvero il 27,50% applicato al costo rispettoso del limite fiscale individuato dalla norma.

Si segnala, infine, che le predette novità introdotte dall’art. 4, c. 72, della Legge n. 92/2012 non sono, tuttavia, immediatamente efficaci: il successivo comma 73 ne dispone, infatti, l’entrata in vigore a decorrere dal periodo d’imposta seguente a quello in corso al 18 luglio 2012, ovvero l’anno 2013 per i contribuenti “solari”. Le norme modificative in commento devono, comunque, essere già considerate in sede di determinazione degli acconti dovuti, in base al metodo storico, per l’esercizio di prima applicazione, assumendo come imposta dell’anno precedente quella che sarebbe emersa adottando le nuove disposizioni.

20 settembre 2012

Sandro Cerato