L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 80/E del 24 luglio scorso ha fornito chiarimenti riguardo all’interpretazione dell’art.6 del d.p.r. 695/1996.
La norma
L’art.6 del d.p.r. 695/1996 prevede la possibilità di registrare in un documento riepilogativo mensile le fatture - sia di vendita che di acquisto - di importo non superiore a 300 euro (Importo elevato dal DL del 13/05/2011 n. 70, articolo 7 da euro 154,90 a euro 300,0) ciascuna.
Pertanto, allo stato, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a Euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
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i numeri delle fatture cui si riferisce;
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l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
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l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Il quesito
Uno studio professionale interpella l’Amministrazione Finanziaria sulla compatibilità dell’annotazione delle fatture effettuata ai sensi del citato articolo 6 con la corretta registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.
In sostanza, il contribuente - non avendo optato per la tenuta della contabilità ordinaria - ritiene sicuramente sussitente tale compatibilità, in particolare con riferimento alla registrazione dell’attivo, ed evidenzia che ciascuna fattura nel documento riepilogativo sarebbe indicata riportando numero, data, imponibile, contributo integrativo e Iva e che l'eventuale mancato incasso di una fattura emessa sarebbe comunque rilevabile dal registro Iva tramite un’apposita annotazione nella relativa sezione “mancati incassi e pagamenti”.
Il parere dell’Agenzia delle entrate.
L’assunto proposto dal contribuente è pienamente condiviso dall’Amministrazione Finan