Professionisti: la registrazione riepilogativa delle fatture va bene anche per le imposte dirette

le regole per registrare cumulativamente le fatture di importo inferiore ad euro 300, in modo conforme alle disposizioni di legge.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 80/E del 24 luglio scorso ha fornito chiarimenti riguardo all’interpretazione dell’art.6 del d.p.r. 695/1996.

 

La norma

L’art.6 del d.p.r. 695/1996 prevede la possibilità di registrare in un documento riepilogativo mensile le fatture – sia di vendita che di acquisto – di importo non superiore a 300 euro (Importo elevato dal DL del 13/05/2011 n. 70, articolo 7 da euro 154,90 a euro 300,0) ciascuna.

Pertanto, allo stato, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a Euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  1. i numeri delle fatture cui si riferisce;

  2. l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;

  3. l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

 

Il quesito

Uno studio professionale interpella l’Amministrazione Finanziaria sulla compatibilità dell’annotazione delle fatture effettuata ai sensi del citato articolo 6 con la corretta registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.

In sostanza, il contribuente – non avendo optato per la tenuta della contabilità ordinaria – ritiene sicuramente sussitente tale compatibilità, in particolare con riferimento alla registrazione dell’attivo, ed evidenzia che ciascuna fattura nel documento riepilogativo sarebbe indicata riportando numero, data, imponibile, contributo integrativo e Iva e che l’eventuale mancato incasso di una fattura emessa sarebbe comunque rilevabile dal registro Iva tramite un’apposita annotazione nella relativa sezione “mancati incassi e pagamenti”.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate.

L’assunto proposto dal contribuente è pienamente condiviso dall’Amministrazione Finanziaria che nel motivare la propria posizione sulla soluzione interpretativa sollevata fa riferimento al combinato disposto di varie disposizioni di carattere generale attinenti all’ambito dell’Iva (artt. 23 e 25 d.p.r. 633/1973) e delle Imposte dirette (artt. 19 e 54 del d.p.r. 600/1972).

L’Articolo 19 d.p.r. 600/1972, rubricato “Scritture contabili degli esercenti arti e professioni” prevede – per le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 13 del medesimo decreto – la tenuta di un registro cronologico in cui annotare le somme percepite nell’esercizio dell’arte o della professione, sotto qualsiasi forma e denominazione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando gli elementi e precisamente:

  1. l’importo del corrispettivo, al lordo o al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito (le quali ultime sono incluse nel compenso), eventualmente anticipate direttamente in nome e per conto del cliente, e l’ammontare della ritenuta d’acconto subita;

  2. le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

  3. gli estremi del documento.

 

Il citato registro cronologico, come è noto, può non essere tenuto laddove sui registri IVA vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

 

Nei medesimi registri Iva, al fine di rispettare il principio di cassa enunciato dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciscuna operazione occorre eseguire specifiche registrazioni dalle quali risultino, se presenti, gli importi complessivi di eventuali mancati incassi e pagamenti nell’anno di annotazione con riferimento, appunto, al periodo d’imposta in cui essi vengono ricevuti o effettuati.

 

Nei libri IVA è, quindi, possibile registrare – in apposite sezioni dei medesimi – sia le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale.

“Ferme restando le regole generali di registrazione, dettate dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inoltre prevista, dall’articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, la possibilità di rilevare, anziché singolarmente, più fatture IVA dal modesto importo”,

spiega il documento di prassi,

“… tanto premesso, si è dell’avviso che sia possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto”.

 

Ciò malgrado il rinvio dell’articolo 3 del medesimo decreto all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 faccia dedurre che sia necessario annotare distintamente, ancorché nell’unico registro IVA, ogni operazione rilevante sia ai fini di tale imposta che ai fini delle imposte dirette.

 

 

La registrazione riepilogativa ai fini delle imposte – Brevi conclusioni

Le modalità di annotazione ammesse dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 sono valide, quindi, non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate spiega che, per esigenze di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state tutte saldate.

In tal caso, la data dell’ultimo incasso o pagamento è quella da indicare ai fini della registrazione cumulativa.

Viceversa, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, anche se di importo inferiore ad Euro 300,00, andranno annotate separatamente.

Infine, come rilevato dallo stesso interpellante, considerato che nel documento riepilogativo le singole fatture vanno elencate con l’indicazione del numero, della data e dell’imponibile, l’unico dato che risulterebbe omesso sarebbe o quello relativo alle generalità del singolo cliente, dato rilevabile dalle singole fatture emesse e/o ricevute, le quali – come raccomanda la risoluzione – dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.

 

21 agosto 2012

Cinzia Bondì