Frodi carosello: legittima la confisca dei crediti

In caso di inchiesta per frode carosello è legittima la confisca dei crediti d’imposta vantati da una delle società coinvolte nel tentativo di frode.

In una inchiesta per frode carosello è legittima la confisca dei crediti  di imposta vantati da una società nei confronti dell’altra.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15186 del 19 aprile 2012, ha ritenuto che per i reati tributari è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro oggetto dei tributi dovuti.

 

Sequestro preventivo

L’istituto in esame è stato introdotto dall’art. 1, c. 143, legge n. 244/07 (legge finanziaria 2008) ed opera un rinvio all’art. 322 ter del codice penale che disciplina la confisca per equivalente, trovando applicazione anche nella materia dei reati tributari1.

L’art. 11 della legge n. 146 del 2006, recante “Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente”, ha previsto per il reato transazionale (il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato) particolare, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto

La confisca per equivalente (art.11, legge 146/2006) è applicabile anche ai reati di frode fiscale ove questi rientrino nel programma associativo di un’organizzazione criminale transnazionale che estende la tutela del credito erariale nei giudizi penali per i reati di cui al Dlgs 74/2000, soprattutto in materia di “frodi carosello” (cfr. Cass., 24 marzo 2011, n. 11969).

 

Frode carosello: il caso

frodi caroselloIl Gip di un tribunale del nord emetteva nei confronti di una società un decreto di sequestro per i crediti vantati nell’ambito di una indagine per una serie di frodi c.d. “carosello”, poste in essere al fine di fruire dei fittizi crediti in materia di IVA da parte di vari soggetti indagati, tra cui il rappresentante legale della stessa società. Con successiva ordinanza il Tribunale della Libertà confermava la pronuncia del Gip. Da qui il ricorso per cassazione presentato dal rappresentante legale il quale eccepiva la illegittimità del provvedimento di sequestro disposto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 321, cc. 1 e 3, del cpp, atteso che la società non era citata in alcuni dei provvedimenti che avevano preceduto quello di esecuzione del sequestro.

La SC ha avallato quanto disposto dal giudice ordinario confermando la legittimità del sequestro. In particolare, i giudici hanno rilevato che, per quanto attiene ai reati tributari, “è stata confermata da tempo la piena legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dei tributi dovuti, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato” (Cass. 25890/10 e 248058/10). Peraltro, il sequestro preventivo può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, sulla base di una corretta interpretazione del richiamo all’art. 322-ter c.p. contenuta nell’art. 1, c. 143 della legge n. 244 del 2007.

 

La giurisprudenza, già in precedenti pronunciamenti, aveva evidenziato l’ampiezza dei beni che possono costituire oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ammettendo a sequestro tutti i beni rientranti nella disponibilità dell’indagato (cfr. Cass. n. 249838 e n. 30930 del 05/05/2009).

I giudici hanno rilevato, altresì, che nell’esecuzione del vincolo non è necessario dare conto delle attività finalizzate alla ricerca dei beni. Pertanto rientrava nella normalità l’iniziale decreto che prevedeva il sequestro di beni nella disponibilità di vati soggetti indagati nel procedimenti, quali immobili, saldi attivi e passivi, provviste, compendi e valori in qualsiasi forma detenuti di tutti i rapporti bancari, finanziari o fiduciari agli stessi riconducibili.

Pertanto se in sede di indagini preliminari emerge una riconducibilità alla società di beni, valori e disponibilità indicati nel relativo provvedimento, risulta legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei crediti vantati dalla stessa società, “in quanto la confisca di detti beni è consentita anche in relazione al profitto del reato”.

 

19 giugno 2012

Enzo Di Giacomo

1 Cass, Sez VI Pen. n 35748 del 2010. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca può avere ad oggetto i crediti vantati dalla persona giuridica, purché questi siano certi, liquidi ed esigibili e costituiscano il profitto del reato presupposto, evidenziando altresì che il perimetro del provvedimento cautelare è segnato dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per quello definitivo di ablazione (Cass, S.U., sent. n. 2665/2008).