Avvocato non soggetto ad IRAP: requisiti

Una lunga sentenza della C.T.R. di Roma che analizza i requisiti che rendono un libero professionista non soggetto all’IRAP.

IL FATTO

La ricorrente sig.ra impugna la cartella esattoriale n. O97240802835389 16 per IRAP anno di imposta 2005.

Ella afferma di esercitare l’attività. di avvocato in proprio senza l’utilizzo di dipendenti né con capitali avuti in prestito e con beni ammortizzabili di modesto
valore e che quindi l’imposta IRAP nei suoi confronti è inapplicabile

L’IRAP, infatti come sostenuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156, del 21 maggio 2001, a dire del ricorrente rappresenta un tributo anomalo che va ad inserirsi in modo specifico tra le imposte ordinariamente conosciute; tanto è vero che lo stesso è assimilabile in tutto e per tutto ad una imposta reale che fende a colpire l’organizzazione della impresa o dei servizi in senso lato, laddove siano sussistenti in modo continuativo elementi che possano far emergere un modello Organizzativo.

Per la ricorrente la corte costituzionale, infatti, pur avendo cura di ritenere per altri versi l”IRAP del tutto legittima in quanto non offensiva dei precetti di capacità contributiva non ha mancato di far emergere, in una sorta di sentenza interpretativa di rigetto, quanto appresso, con particolare riguardo alle attività di lavoro autonomo in senso lato e a quelle piccole in specie; infatti nella detta
sentenza si legge che:

“E’evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza dr specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo I’art. 2, dall’esercizio abituale di un, attività
autonomamente organizzala diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

A dire della ricorrente la sua situazione appare del tutto consona alla fattispecie indicata dalla Corte Costituzionale evidenziando l’illegittimità del tributo regionale ncl caso specifico. Ricorda anche come la predetta imposta sia illegittima anche costrtuzionalmente sotto vari profili e chiede quindi l’annullamento della cartella impugnata…continua nel PDF scaricabile ⇓

 

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