Niente IRAP per l'avvocato che lavora a casa (e casi similari: vale per tutti i professionisti privi di particolare organizzazione)

il caso del libero professionista che lavora da casa, che dichiara: costi € 5.026 per quote di ammortamento, € 1.773 per canoni di locazione finanziaria di beni mobili, € 1.439,00 per consumi, € 9.485,99 per spese locazione immobili, € 19.210,00 per altre spese: non denotano autonoma organizzazione tale da rendere il cliente assoggettabile all’IRAP

Con la sentenza n. 16941 del 19 agosto 2015 (ud 27 marzo 2015) la Corte Cassazione ha ritenuto non applicabile l’Irap per l’avvocato che esercita in casa.

Il caso

Un avvocato ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Torino avverso la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2003, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 5.706,00 per omesso versamento IRAP. L’adita CTP ha rigettato il ricorso.

Successivamente, anche la CTR Piemonte ha rigettato l’appello del contribuente, dopo aver preso atto che il contribuente lavorava a Torino per conto di uno studio legale di Milano senza vincoli di orario e di esclusiva, che lo stesso aveva promiscuamente adibito la propria abitazione a studio, che a fronte di un complessivo reddito dichiarato di Euro 178.803,00, aveva sostenuto costi per Euro 37.033,00, ha ritenuto che siffatti elementi (in particolare le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e l’uso di beni strumentali), coordinati dall’interessato per offrire prestazioni professionali, dimostravano l’esistenza di un’organizzazione autonoma finalizzata alla produzione di reddito, con conseguente assoggettabilità del contribuente all’IRAP.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La Corte, partendo dall’assunto secondo cui, presupposto per l’applicazione dell’Irap, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui1, rileva che nel caso di specie “il contribuente non ha neanche uno studio proprio ma esercita presso la propria abitazione; lo stesso, inoltre, è solo collaboratore di altro studio (la cui eventuale organizzazione è, quindi, irrilevante) ed ha costi per Euro 37.0332, che, se valutati nella loro specificità (Euro 5.026,00 per quote di ammortamento, Euro 1.773,00 per canoni di locazione finanziaria di beni mobili, Euro 1.439,00 per consumi, Euro 9.485,99 per spese locazione immobili, Euro 19.210,00 per altre spese: v. sul punto, anche controricorso), non denotano autonoma organizzazione tale da rendere il cliente assoggettabile all’IRAP”.

Brevi note

La Corte, con l’interessante ordinanza che si annota, ha esonerato dall’Irap il professionista/avvocato, che pur sostenendo costi elevati per l’esercizio dell’attività, è privo di organizzazione ( in pratica, dalla lettura degli atti, sembra emergere un professionista conto terzi; cioè un professionista che confeziona lavoro per altri).

Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione, in materia di Irap, più volte è intervenuta sull’applicabilità dell’imposta nei confronti degli avvocati, per fattispecie particolari.

Infatti, con la sentenza n.7609 del 2 aprile 2014, ha ritenuto assoggettabile all’Irap l’avvocato, con segretaria part-time.La Corte, innanzitutto, premette la giurisprudenza di legittimità non condivide l’orientamento (seguito dai giudici d’appello) che assogettabile ad IRAP i professionisti e lavoratori autonomi solo nel caso in cui questi si avvalgano di altri soggetti svolgenti la medesima attività del professionista (e quindi in grado di sostituirlo). Al contrario, ribadisce la Corte, “questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che l’IRAP va applicata nei casi in cui il lavoro autonomo – professionale (quale esso sia, e perciò indipendentemente dallo svolgimento di attività caratterizzata da intuitus personae) si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera professione come quella di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente, si colloca al di fuori dell’area di applicazione dell’IRAP solo a condizione (da provare da parte del contribuente e da accertare da parte del giudice di merito) che il professionista operi senza dipendenti (a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno in grado di sostituire il professionista medesimo) e con le risorse umane e strumentali strettamente necessarie allo svolgimento della professione”.

Sempre sul fronte avvocati, con la sentenza n. 21563 del 20 ottobre 2010 (ud. del 30 aprile 2010) la Corte di Cassazione ha assoggettato ad Irap un avvocato, che ha alle sue dipendenze un apprendista part time. Per la Corte, “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della ‘autonoma organizzazione’, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

Costituisce, altresì, onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzìdette (ex plurimis, Cass. nn. 3676, 3673, 3678, 3680/2007).

E con l’ordinanza n. 7153 del 26 marzo 2014 (ud. 5 marzo 2014) la Corte di Cassazione ha ritenuto che la quantità di spese affrontate da un avvocato non siano “fattore di per sè non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto – ad esempio – le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Nè assume valore decisivo la presenza di una segretaria”. Per la Corte, “le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l’automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte)”.

25 settembre 2015

Roberto Pasquini

1 L‘esistenza di un’autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto- organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumenti e/o di lavoro altrui (v. tra le tante, Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007).