Quando l’avvocato non paga IRAP

il libero professionista avvocato che non dispone dei requisiti di autonoma organizzazione non è soggetto al pagamento dell’IRAP

Il professionista (avvocato) che opera senza una autonoma organizzazione non è soggetto al pagamento dell’Irap. Quanto precede è contenuto nella sent. 28 novembre 2012, n. 21228 della Suprema Corte, da cui emerge che compete al Fisco, ai fini dell’applicazione dell’imposta, provare l’utilizzo dell’organizzazione dello studio legale nel compimento dell’attività di amministratore di società.

 

Irap: requisiti giuridici

Con la decisione in esame la giurisprudenza di legittimità ha riaffermato la spettanza del rimborso Irap al lavoratore autonomo che non si avvale di un’organizzazione autonoma pur disponendo di beni strumentali di un certo valore.

La contestata imposta, introdotta con il D Lgs n. 446/1997, grava sui lavoratori autonomi o imprenditori i quali svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma” che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’eventuale accertamento dell’assenza di tale condizione rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile (art. 2 D.Lgs n. 446 del 1997).

La giurisprudenza di legittimità ha espresso ormai un orientamento consolidato, riaffermando che L’Irap è dovuta dal lavoratore autonomo che si avvale di un’autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la medesima non è organizzata in modo autonomo, lo stesso non è tenuto al pagamento dell’Irap. Il medico è tenuto a versare l’Irap solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri (Cass. 13 giugno 2012, n. 9692). L’assenza di autonoma organizzazione in seno all’azienda, che non può essere costituita dal solo possesso di una macchina e di un computer né dalla sporadica assistenza di qualche collaboratore, esclude l’obbligo di pagamento dell’Irap (Cass, ord. 10 febbraio 2012, n. 1941; cfr. 17 luglio 2012, n. 12338).

In controtendenza a quanto precede alcune decisioni hanno evidenziato che qualsiasi tipo di retribuzione versata ai collaboratori determina l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap (cfr. Cass.,15 novembre 2011, n. 23906; n. 26881 del 2008)

Nel caso di specie il professionista ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che rigettava l’appello del contribuente affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2003-2007.

La SC, nel ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, ha affermato che il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza di corrispettivi a terzi (che si esclude siano dipendenti) senza motivare perché queste collaborazioni avrebbero dato luogo ad una autonoma struttura. Inoltre, relativamente ai compensi percepiti dal contribuente, come amministratore di una società, la sentenza di merito si discosta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale ove il professionista operi contemporaneamente come amministratore di una società e con attività in proprio organizzata in modo autonomo, è soggetto al versamento dell’IRAP per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione (Vd. la sentenza n. 4959 del 2 marzo 2009).

Sul tema in esame, alcune recenti sentenze hanno ribadito che il concetto sopra riportato secondo cui il professionista (medico) che non dispone di un’autonoma organizzazione, nonostante detenga beni strumentali di elevato costo, non deve pagare l’Irap, nel qual caso il giudice è tenuto a prendere in esame natura e valore degli strumenti a disposizione del professionista (Cass. 24 luglio 2012, n. 13048). Ed inoltre il (medico) è tenuto a versare l’Irap solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri: in altri termini, il professionista paga l’IRAP solo quando si avvale di una struttura organizzata autonomamente e che di tale struttura, a fini operativi, ne risulti il fondatore e non si avvalga di una struttura organizzata da altri. (cfr. Cass. 13 giugno 2012, n. 9692).

Certamente sull’argomento Irap sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore ed, in particolare, dell’amministrazione finanziaria che possa fissare dei parametri certi per l’individuazione dell’area di assoggettamento all’imposta in esame in relazione al criterio dell’autonoma organizzazione, anche se ormai da tempo emerge chiaramente che nei numerosi contenziosi avviati in materia la parola definitiva viene rimessa alla discrezionalità del giudice tenuto a giudicare caso per caso.

 

20 febbraio 2013

Enzo Di Giacomo