La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3263 del 2 marzo 2012 (ud 9 novembre 2011), ha confermato che, anche in assenza di attività imprenditoriale, spetta al contribuente giustificare le movimentazioni.
Il FATTO
All'esito delle verifiche sui conti bancari era emerso che il contribuente, che non poteva esercitare attività imprenditoriale per precedenti condanne, aveva posto all'incasso assegni emessi da imprese annotatrici di fatture attive di una ditta risultata essere una "cartiera", dopo la girata del titolo di credito da parte di questa; un'altra ditta individuale, poi, aveva posto all'incasso assegni bancari emessi dal contribuente ritenuti riferiti a pagamenti per prestazioni e/o cessioni di beni effettuate senza emissione di fattura; in ordine a tali assegni il contribuente non aveva fornito spiegazioni, dichiarando di "non ricordare".
LA DECISIONE
Preliminarmente, osserva la Corte, che il giudice d'appello ha correttamente affermato che in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai precedenti artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, ed alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti nelle scritture contabili: quando il