Dopo aver inquadrato, la disciplina civilistica dell’amministratore condominiale e gli aspetti fiscali inerenti al condominio e la sua amministrazione nonché introdotto il tema degli ecobonus e delle agevolazioni fiscali, proseguiamo trattando dei lavori con detrazione IRPEF.
La responsabilità dell’amministratore condominiale in relazione alle agevolazioni fiscali
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La detrazione potrà essere richiesta sia dall’amministratore condominiale, sia da uno dei condomini, riportando sulla stessa il codice fiscale del condominio o del singolo richiedente.
Nella generalità dei casi, dunque, sarà l’amministratore (se nominato) ad occuparsi di siffatte incombenze, che peraltro rientrano a pieno titolo fra le competenze a lui assegnate ex lege ( art. 1131 cod.civ.): tutela e conservazione delle cose comuni.
Da tale circostanza si desume che l’amministratore, nell’adempiere alla richiesta di siffatte agevolazioni, non avrà diritto ad un compenso suppletivo, salvo chiedere un rimborso spese per le eventuali spese sostenute in più (raccomandate, fotocopie, ecc.)
La corresponsione di un onorario aggiuntivo sarà, tuttavia, prevista qualora l’amministratore si faccia, altresì, carico di coordinare i lavori. Si deve ritenere, infatti, che tale attività di coordinamento non rientri nelle sue competenze, cosicché in tal caso l’onorario sarà dovuto, nonché potrà essere ricompreso fra le spese detraibili.