Mediazione obbligatoria per liti condominiali ed incidenti stradali

dal 20 marzo la procedura di mediazione diventa obbligatoria per nuove materie: le opportunità ed i dubbi su tale strumento di risoluzione delle controversie

In attesa della sentenza da parte della Corte Costituzionale relativa all’impianto di cui al D.Lgs. 28- 20 e al D.M.180-2010 , a far data dal 20 marzo 2012 entra in vigore la mediazione obbligatoria per le controversie condominiali e per i risarcimenti stradali. Si ricorda che dal 20 marzo 2011 la procedura era obbligatoria per le seguenti materie:

  • Diritti reali

  • Divisione

  • Successioni ereditarie

  • Patti di famiglia

  • Locazione

  • Comodato

  • Affitto di aziende

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

 

In questo ultimo anno la Mediazione è stata oggetto di molte discussioni e polemiche ma, nonostante le numerose richieste di proroga, il Ministro della giustizia Prof.ssa Severino, non ha accordato un ulteriore rinvio. Anzi, per essere precisi, il Legislatore attraverso recenti provvedimenti (ultime manovre economiche: D.M. 145-2011 e la circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011) ha aumentato il peso delle sanzioni per la parte che non si presenta alla Mediazione in assenza di giustificato motivo, ha disposto nuovi controlli nei confronti degli Organismi, è intervenuto sul tema delle indennità di Mediazione e ha introdotto il tirocinio Obbligatorio per i Mediatori iscritti.

Senza voler entrare nel vivo della disputa vi è da dire che la Mediazione per eccellenza dovrebbe essere una procedura facoltativa e quindi rimessa alla richiesta delle parti; tuttavia è altrettanto vero che probabilmente il legislatore ne h  previsto l’obbligatorietà (nelle materie con un alto rischio di litigiosità) al fine di incentivarne il suo sviluppo. Questa considerazione è dimostrabile coi numeri diffusi dal Ministero della Giustizia che evidenziano come la procedura di Mediazione non appartenga al corredo genetico dell’Italiano tipo ovvero: nel nostro genoma litigare significa andare in Tribunale”.

Al contrario dei Paesi Anglosassoni,dove la cultura giudiziaria riconosce un ruolo importante agli strumenti di risoluzione alternativa delle liti, in Italia questo nuovo metodo stenta a crescere. Il Ministro della Giustizia, in un discorso alle Camere in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2012, ha evidenziato la grave situazione giudiziaria del nostro Paese attraverso l’analisi dei seguenti punti:

  • il rapporto CEPEJ 2010 ci dice che, nel settore civile, con 4.768 contenziosi ogni 100.000 abitanti, l’Italia è al quarto posto in Europa per tasso di litigiosità, dietro Russia, Belgio e Lituania su 38 paesi censiti;

  • l’arretrato da smaltire al 30 giugno del 2011 nel solo settore civile ammonta a 5,5 milioni di cause;

  • con oltre 2,8 milioni di nuove cause in ingresso in primo grado l’Italia è seconda soltanto alla Russia nella speciale classifica Cepej:

  • il tempo medio di definizione di una causa nel settore civile è pari a 7 anni e tre mesi (2.645 giorni);

  • l’esplosione delle richieste di indennizzo a seguito della legge Pinto passate dalle 3.580 richieste del 2003 alle 49.596 del 2010.

 

Alla luce di quanto sopra appare utile far notare che la Mediazione si propone alle imprese e ai cittadini come un valido strumento, alternativo e non sostitutivo, avente lo scopo di migliorare il Sistema Giustizia tradizionale. Il vero problema è che bisogna contribuire tutti insieme a creare una cultura della Mediazione in quanto risolvere una lite attraverso l’uso di uno strumento ADR significa svolgere un lavoro anche culturale, in cui il conflitto viene valorizzato come risorsa e non come un evento solo negativo. La conciliazione contribuisce infatti a diffondere una cultura basata sul rispetto, valorizzando le differenze e utilizzando la lite come uno strumento per migliorare le persone. Il successo della procedura di Mediazione dipenderà moltissimo dalla serietà degli Organismi di Mediazione, dalla preparazione dei Mediatori e dalla fiducia e funzionalità che la procedura saprà conquistarsi nel mondo dei consumatori e delle imprese. Se ci saranno i risultati certamente le varie interpretazioni giuridiche perderanno d’importanza e non potranno costituire un pericolo per lo sviluppo di questi nuovi istituti di risoluzione alternativa delle liti.

 

E’ auspicabile a questo scopo una collaborazione fattiva anche da parte di tutte le categorie professionali coinvolte.

 

22 marzo 2012

Celeste Vivenzi