Patto di Famiglia, una sintesi generale

di Samuele Granzotto

Pubblicato il 2 febbraio 2023

Il patto di famiglia può essere una interessante soluzione per gestire il passaggio generazionale a livello imprenditoriale.
Proponiamo un profilo dei principali aspetti civilistici e fiscali di questo contratto.

Patto di famiglia: profili civilistici

patto di famigliaLa Legge 55 del 14/2/2006 introduce gli articoli da 768-bis a 768-octies del Codice Civile che disciplinano la fattispecie (sotto il profilo civilistico) del Patto di Famiglia.

Giusto per capire la motivazione dell’introduzione nel nostro ordinamento di tale disciplina, ricordiamo che ciò è dovuto ad una “raccomandazione” che la Commissione Europea ha fatto agli Stati membri (94/1069/CE), volta a rendere più efficienti le norme che regolano il passaggio generazionale di piccole/medie imprese alla morte dell’imprenditore.

In buona sostanza si vuole dare all’imprenditore, la possibilità di lasciare l’azienda all’erede che abbia effettive capacità di continuare l’attività di impresa senza doversi trovare altri soggetti (gli altri eredi del dante causa) che possano volontariamente o non, ostacolarlo o interferire negativamente nella gestione aziendale.

 

Il patto di famiglia e la successione imprenditoriale

Lo scopo ultimo della norma è la salvaguardia del complesso aziendale nel suo insieme, a tutela soprattutto di chi nell’azienda dell’imprenditore ha lavorato, lavora e vuole continuare a lavorare.

Veniamo ora ad una rapida analisi della normativa civilistica che regola la materia.

Il Patto di famiglia altro non è che un contratto (atto inter-vivos) con cui un disponente trasferisce l’azienda (l’effetto traslativo dell’azienda o delle partecipazioni è immediato, contestuale alla stipula del contratto), o uno o più rami d’azienda, piuttosto che le proprie quote di partecipazione ad uno o più discendenti.

Detti discendenti dovranno liquidare a coloro i quali sarebbero i legittimari del disponente, nel caso in cui in quel momento si aprisse la successione del disponente, il valore corrispondente alle quote di legittima previste dall’art. 536 e seguenti del Codice Civile.

La Legge 55/2006 si premura inoltre di aggiungere al primo comma dell’art. 458 ccodice civile quanto segue:

“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti”.

Con l’introduzione di tale inciso viene richiamato il divieto dei patti successori che è stato effettuato al fine