La cartella è valida anche senza convocazione all'accertamento con adesione

l’ufficio finanziario può emettere la cartella esattoriale a seguito di accertamento con adesione anche senza invitare il contribuente al contraddittorio

L’ufficio finanziario può emettere la cartella esattoriale a seguito di accertamento con adesione anche senza invitare il contribuente al contraddittorio.

La Suprema Corte ha ritenuto con l’ordinanza in esame (28 dicembre 2011, n. 29127) che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 D Lgs n. 218/1997, non determina la nullità del procedimento di accertamento posto in essere dall’ufficio finanziario, in quanto tale sanzione non è prevista dalla legge.

 

Contraddittorio: disciplina

L’invito a comparire è la comunicazione che effettua l’Ufficio al contribuente ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 218/1997 per invitarlo al contraddittorio e rappresenta il modo con cui l’Amministrazione Finanziaria. discrezionalmente pone in essere la ragione impositiva. Il successivo art. 6 del D.Lgs. 218/1997, recante norme in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, descrive le modalità di avvio del procedimento da parte del contribuente e disciplina al comma 1 il caso pre-accertamento e nel comma 2 l’ipotesi post-accertamento. Al successivo comma 4 della medesima disposizione viene regolata la formulazione della proposta in risposta all’istanza presentata ai sensi del comma 2: “Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire …“. Alla luce di quanto precede, pertanto, le norme non precisano se sussista un obbligo da parte dell’ufficio finanziario di convocare il contribuente prima dell’emissione dell’accertamento. Se la legge non disciplina le conseguenze della mancata convocazione, la prassi amministrativa ha evidenziato qualche aspetto favorevole alla tesi della mancanza dell’obbligo di convocazione del contribuente (C.M. 235/1997). In particolare, nel punto 2.4. di quest’ultima si legge che: “La presentazione dell’istanza di cui al comma 1 dell’art. 6 costituisce un impulso all’attività di accertamento degli uffici finanziari ed è finalizzata ad accelerare i tempi dell’eventuale definizione”.

Le norme di natura procedimentale in tema di contraddittorio sono contenute nell’art. 6, c. 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), il quale stabilisce che l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere a ruolo le imposte qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti del caso e a presentare i documentari necessari entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Indubbiamente il margine di incertezza che può emergere dalle dichiarazioni dei redditi si è sempre di più assottigliato, per cui l’ufficio finanziario è sempre meno nella condizione di dover ricorrere alla convocazione del contribuente. Quanto precede con la premessa, come si legge nelle motivazioni della sentenza de quo, che le norme procedimentali non hanno effetto retroattivo e, quindi, non si applicano con riferimento all’attività accertativa relativa ad anni precedenti.

 

La fattispecie

Il contribuente ha impugnato due cartelle esattoriali emesse dall’ufficio finanziario a seguito di accertamenti definitivi ai fini Irpef, Iva ed Irap, eccependo il mancato invito ad esporre le proprie ragioni dinanzi all’amministrazione finanziaria, a seguito dell’istanza presentata nell’ambito dell’accertamento con adesione. In primo grado il ricorso non era stato accolto, mentre la CTR ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo, atteso che l’ufficio, in violazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 218/1997, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire dopo la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte dello stesso.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’ufficio in quanto il principio espresso dai giudici di merito non trova rispondenza nella giurisprudenza di legittimità dove è stato affermato che “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass., Sez. Unite, 17 febbraio 2010, n. 3676, 30 dicembre 2009, n. 28051).

Si evidenzia che i giudici di merito in più occasioni si sono orientati in modo opposto alla giurisprudenza di legittimità, precisando che l’AF è tenuta ad invitare il contribuente per la definizione eventuale della controversia o del rigetto motivato dell’istanza stessa; conseguentemente l’inerzia dell’ufficio sul procedimento attivato dal contribuente, comporta l’illegittimità della cartella di pagamento emessa sul presupposto errato dell’avvenuta definitività dell’avviso di accertamento per mancata opposizione (CTR Toscana, 11 luglio 2007, n. 45; CTP Caserta, 24 maggio 2005, n. 97; CTP Nuoro n. 280/2005). Indubbiamente il pronunciamento in esame, in assenza di una espressa previsione normativa che preveda una sanzione in caso di mancato invito del contribuente, lascia poco margine per eventuali future impugnative in tal senso, anche se l’ufficio, alla luce dei principi contenuto nello statuto del contribuente, è tenuto sempre ad improntare un fattivo rapporto di collaborazione con il contribuente portandolo a conoscenza di tutti gli atti emessi nei suoi confronti.

 

2 marzo 2012

Enzo Di Giacomo