La nota di iscrizione al ruolo nel processo tributario

Una delle importanti novità del processo tributario: tutto sulla predisposizione della “nota d’iscrizione a ruolo”, che è diventata obbligatoria.

Nota di iscrizione al ruolo

Con la ripresa dell’attività giudiziaria, le parti in causa dovranno subito confrontarsi con la novità introdotta dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del Ddl. di conversione del DL 138/2011 (vd legge 14 settembre 2011 n. 148 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011), che va ad integrare l’articolo 22, comma 1, del Dlgs. 546/1992, inserendone alla fine un nuovo periodo, in base al quale, all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo(1), contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Trova quindi cittadinanza anche nel processo tributario l’obbligo di deposito della nota di iscrizione al ruolo già configurato nel processo civile(2), dove la parte che si costituisce in giudizio per prima, di regola l’attore, deposita nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè l’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’art. 168 c.p.c..

Giova osservare che la predetta nota deve essere allegata all’atto di costituzione in giudizio e va depositata insieme agli altri documenti entro il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Il ricorrente è tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo nella quale vanno indicati gli elementi utili a identificare la controversia.

La nota deve contenere tutte le informazioni sulla controversia: parti, difensori, atto impugnato, materia del contendere, valore della causa e data di notificazione del ricorso. In buona sostanza, il comma 35-quater modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, a tale scopo novellando gli articoli 18 e 22 del Dlgs 546/1992. In particolare, le disposizioni in esame:

  • obbligano il soggetto ricorrente a indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che la mancata o incerta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso;

  • obbligano il ricorrente a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all’atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

    La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.Nel ricorso introduttivo presentato alla Commissione tributaria deve essere indicato, oltre a quanto già previsto, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del ricorrente o del suo legale rappresentante. Inoltre, viene introdotto anche nel processo tributario l’obbligo di deposito presso la Segreteria della nota di iscrizione al ruolo. L’indirizzo di posta elettronica certificata deve obbligatoriamente essere indicato nel ricorso introduttivo, ma la sua omissione non ne comporta l’inammissibilità.

 

Le novità sul processo tributario

Ottenuta l’attestazione, comprovante l’avvenuto versamento del contributo unificato, questa deve essere allegata al momento del deposito del ricorso presso la Commissione tributaria, la cui segreteria dovrà verificare che l’atto contenga l’apposita dichiarazione sul valore della lite.

Tra le altre novità relative al processo tributario, da ricordare l’obbligo per il difensore, di indicare nel ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, per il contribuente, invece, il proprio codice fiscale, pena l’aumento del 50% del contributo unificato.

Con la manovra di ferragosto (D.L. 138/2011), l’omissione di tale dichiarazione comporta il pagamento dell’importo più sostanzioso, quello abbinato all’ultimo scaglione (€ 1.500). Nel caso in cui sia impossibile calcolare il valore della controversia, la quantificazione del contributo unificato si pone “nel mezzo” (€ 120).La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da € 3o, per controversie di modesto valore (fino ad € 2.582,28), fino ad € 1.500 per le controversie il cui valore supera € 2oo.000. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminabile, il contribuente è tenuto a pagare € 120 in misura fissa

 

Note

1) In pratica senza questa nota, il ricorso resta parcheggiato presso la segreteria della commissione e non viene inviato al presidente di quest’ultima per l’avvio dell’iter processuale con l’assegnazione alla sezione e così via. La nota contiene la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Grazie a questa richiesta gli uffici delle segreterie delle commissioni possono rilasciare al ricorrente il numero di ruolo del registro generale.

La nota di iscrizione a ruolo, in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve essere richiesta per le costituzioni in giudizio dei ricorrenti effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011.

Nell’ipotesi di mancata presentazione della predetta nota, gli uffici in indirizzo sono tenuti, in ogni caso, ad accettare il ricorso, ma procederanno all’attribuzione del numero di registro generale solo quando verrà prodotta dal ricorrente la richiesta di iscrizione a ruolo. Al ricorrente, che non ha depositato, unitamente al ricorso, la citata nota di iscrizione a ruolo – omissione che non comporta I’inammissibilita del ricorso- dovra comunque essere rilasciata ricevuta(nota n. 14744 del 16 settembre 2011 della Direzione della Giustizia Tributaria)

 

2) La costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d‘iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l’originale, dell’atto d’impugnazione notificao alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 (Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13351; Cass. n. 17666/09). Qualora l’opponente, nel costituirsi, depositi, oltre alla nota d’iscrizione a ruolo, la copia dell’atto di citazione, anziché l’originale come prevede l’art. 165 c.p.c., ciò integra una mera irregolarità rispetto alle previsioni normative, ma non determina un’invalidità del processo, giacché non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta (Trib. Roma Sez. IX, 05-07-2011). Deve essere dichiarato improcedibile l’appello nell’ambito del quale la costituzione in giudizio dell’appellante non sia stata accompagnata dal deposito in cancelleria – oltre che dalla nota d’iscrizione a ruolo – anche dalla copia dell’atto di gravame notificato ad una delle controparti processuali. Non può, invero, essere riconosciuto alcun effetto sanante all’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato (App. Napoli Sez. II bis, 12-01-2011). Non determina l’inammissibilità dell’appello la mancata indicazione nella nota d’iscrizione a ruolo della data di notifica del gravame ed il mancato deposito dell’originale dell’atto di appello; si tratta di mere irregolarità il cui esatto adempimento non è previsto a pena di nullità (App. Napoli Sez. III, 05-06-2008). I vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l’errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l’invalidità dell’iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell’attore era stato indicato come “Marigliano” anziché “Magliano”, malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull’istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio – Cass. civ. Sez. III, 11-06-2009, n. 13528). La costituzione dell’attore si perfeziona, ex art. 165 c.p.c. e artt. 71, 72 e 74 disp. att. c.p.c. (applicabili in appello in virtù del richiamo di cui all’art. 359 c.p.c.), col deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell’atto di citazione e del mandato entro i termini prescritti che hanno carattere di perentorietà sicché il deposito di tali documenti (o solo di uno di essi) dopo la scadenza del termine stabilito per la costituzione dell’attore non vale ad eliminare gli effetti che la legge ricollega alla mancata costituzione nel termine medesimo (App. Napoli Sez. IV, 15-11-2005). L’omissione della sottoscrizione del difensore sulla nota d’iscrizione a ruolo, fermo che non può comportare alcuna nullità dell’atto di introduzione del giudizio, giusta il principio di cui all’art. 159, c. 1, c.p.c., non determina nemmeno alcuna nullità della nota stessa per le seguenti ragioni:

a) l’art. 71 disp. att. c.p.c. (anche nel testo recentemente modificato dall’art. 3 del D.L. n. 28 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 91 del 2002), nell’individuare il contenuto della nota stessa non esige la sottoscrizione del difensore, bensì solo la sua indicazione, onde la sottoscrizione non può essere considerata un suo elemento essenziale, dovendosi, inoltre, tener presente che l’art. 125 c.p.c. non indica la nota fra gli atti che devono recare la sottoscrizione del difensore, quando la parte non agisca in proprio;

b) qualora, nonostante la mancata previsione della sottoscrizione come elemento della nota, si ipotizzasse un apprezzamento della sua omissione ai sensi del secondo comma dell’art. 156 c.p.c., l’omissione stessa non apparirebbe determinativa di alcuna inidoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, atteso che lo scopo della nota d’iscrizione a ruolo è che tramite l’ufficio di cancelleria del giudice adito la causa sia portata a conoscenza del giudice stesso ed esso è senz’altro raggiunto anche senza che la nota sia sottoscritta dal difensore;

c) infine, non è senza rilievo che l’esercizio del ministero di difensore, tutte le volte che non si estrinsechi nel compimento di una vera e propria attività processuale (e tale non è la redazione della nota, che risponde sostanzialmente a finalità di natura amministrativa), non deve necessariamente avvenire personalmente da parte del difensore, che può ricorrere ad ausiliari, onde, poiché la sottoscrizione servirebbe solo ad accertare la provenienza della nota dal difensore, ben si comprende perché il legislatore non l’abbia ritenuta necessaria.(Cass. civ. Sez. III, 11-05-2005, n. 9874).

Il deposito della nota d’iscrizione a ruolo a – differenza della costituzione della parte tramite il suo difensore – non è espressione di uno specifico potere di parte diretto a condizionare l’iscrizione, bensì è un mero sussidio all’espletamento dei compiti del cancelliere; con la conseguenza che eventuali irregolarità della stessa non incidono sull’instaurazione del rapporto processuale.(Trib. Milano, 17-09-2004).

 

21 settembre 2011

Antonio Terlizzi