Il bilancio iniziale di liquidazione

Introduzione alle problematiche relative alla stesura del bilancio di inizio liquidazione. a cura di Andrea Sergiacomo.

stesura del bilancio inziale di liquidazione d'aziendaCome noto agli operatori del settore, il principio contabile che regola la “liquidazione” possiamo rintracciarlo nel OIC 5, rubricato “bilanci di liquidazione”, ed utilizzato per fornire le linee guida per uno svolgimento corretto della fase di liquidazione.

Il documento riguarda in via principale e diretta la liquidazione volontaria delle società di capitali e, dunque, in generale la disciplina contenuta negli articoli da 2484 a 2496 del codice civile, anche se le specifiche disposizioni riferite ai documenti contabili della liquidazione sono contenute solo negli artt. 2487-bis, 2490, 2491, 2492 e 2493 del c.c.

Il principio contabile OIC 5 , inoltre, è destinato specificamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile ed ai principi contabili nazionali.

Le linee guida contenute nel documento possono essere seguite anche dalle imprese di assicurazione compatibilmente con la normativa speciale di settore dettata dal Codice delle Assicurazioni.

Tuttavia, anche le società italiane che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e del D.Lgs. n. 38/2005 sono obbligate, al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., ad applicare le disposizioni sulla liquidazione del codice civile; anche perché, come si è rilevato, nei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea non esiste alcun documento sui bilanci nella fase di liquidazione

Il principio in questione indica in maniera attenta e capillare i criteri di svolgimento della liquidazione nonché affronta la tipologia di documenti che devono essere predisposti dagli amministratori e consegnati ai liquidatori, con lo scopo di chiudere la società e chiedere la relativa cancellazione dal registro delle imprese.

Nella fase pre liquidazione si sostanzia una netta distinzione tra il genus iniziale di continuità della gestione “ going concern” in ottemperanza a quanto disposto dall’ art 2423-bis del c.c., con quello la cui finalità non è più gestionale, ma bensì realizzativa e conclusiva.

 

 

ATTENZIONE

Per quanto riguarda la permanenza di validità del postulato del “going concern”, nell’accezione prevista dal Framework dello IASB, paragrafo 23, ritenuta valida anche ai fini dell’applicazione dei principi contabiliitaliani (“Si assume che l’impresa non abbia né l’intenzione né il bisogno di liquidare né di ridurre significativamente il livello della propria operatività”) essa viene meno sicuramente al momento dell’inizio della gestione di liquidazione, a meno che non venga disposta la continuazione dell’attività dell’impresa ai sensi dell’art. 2487, c. 1, lett. c, sia pur con una gestione di tipo conservativo e non dinamico.

Infatti, in questa ipotesi il capitale investito nell’impresa continua a mantenere la sua funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica neanche una “riduzione significativa del livello di operatività” dell’impresa.

 

L’attività svolta dai liquidatori, deve comunque essere effettuata con l’intento di mantenere integro il capitale ed il valore economico della società e dei suoi assets, permettendo una eventuale monetizzazione degli stessi.

Giova evidenziare che alla base della liquidazione aziendale, deve esistere una causa di scioglimento, al verificarsi della quale viene avviato il procedimento di liquidazione che segue un iter ben preciso che ha inizio con la nomina dei liquidatori, il passaggio di consegna dei documenti tra gli amministratori ed i liquidatori, la redazione per ogni esercizio successivo del bilancio annuale, eventuale riparto di quote , redazione e deposito del bilancio finale.

 

Le consegne dei documenti tra gli amministratori ed i liquidatori riguardano:
  1. i libri contabili e sociali (nonché la documentazione amministrativo contabile e le altre scritture contabili, anche se non esplicitamente menzionate);
  2. una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ;
  3. il rendiconto sulla gestione degli amministratori nel periodo che intercorre tra la data di inizio dell’esercizio e quella della pubblicazione della nomina dei liquidatori.

 

La consegna deve poi, necessariamente, comprendere anche i “valori sociali” ovverosia denaro e valori esistenti in cassa, titoli ed altri strumenti finanziari, libretti di assegni, ecc.) nonché “giuridicamente” l’intero patrimonio della società e tutti gli altri documenti della medesima, anche di natura diversa da quella amministrativo-contabile.

 

In merito al punto 1, rimane opportuno distinguere i seguenti libri contabili:

  1. libro soci;

  2. libro delle obbligazioni;

  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

  5. libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione ;

  6. libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, ove esistente;

  7. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

  8. libro degli strumenti finanziari ex art. 2447- sexies c.c.;

  9. libro giornale e libro degli inventari;

  10. altre scritture contabili (libro mastro, prima nota, partitari, ecc.);

  11. registri richiesti dalla normativa fiscale e previdenziale;

  12. documentazione amministrativa (contratti, fatture, lettere, ecc.).

 

La fase iniziale della liquidazione risulta essere un momento delicato, soprattutto se si considera il passaggio documentale tra gli amministratori ed i liquidatori, la cui nomina deve essere preliminarmente effettuata e depositata presso il registro delle imprese.

Tale passaggio di consegne, da formalizzare mediante apposito verbale, non può avvenire prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori.

 

 

Il Bilancio iniziale di liquidazione

Andiamo ad analizzare la costituzione del bilancio iniziale di liquidazione, proprio per la sua importanza.

Il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale priva della presenza del conto economico, tra l’altro la composizione dello stato patrimoniale può avere una forma tabellare, riportando le attività e le passività aziendali.

Da un punto di vista legato ai contenuti dello stesso rendiconto, giova rappresentare che la valutazione delle poste di bilancio viene effettuata nell’ottica dell’esclusione di tutte quelle voci che legalmente possono essere oggetto di eliminazione per presupposti sottostanti.

 

La funzione del bilancio iniziale di liquidazione è:
  1. Accertare la situazione delle attività e delle passività aziendali;

  2. Accertare in chiave prospettiva il valore di presumibile realizzo della fase liquidatoria;

 

Nel bilancio iniziale di liquidazione dovranno essere rilevate, soltanto le attività suscettibili di realizzazione monetaria nonché le passività che saranno oggetto di estinzione, pertanto potrebbero non trovare allocazione le seguenti voci:

  1. Costi Pluriennali

  2. Avviamento

  3. Poste rettificative dell’attivo quali ad esempio fondi….

  4. Risconti Passivi

  5. Debiti che sono oggetto di prescrizione

  6. Poste rettificative del netto patrimoniale.

 

Per fornire alcuni elementi, se consideriamo ad esempio i costi di impianto e di ampliamento, tali costi presuppongono l’ordinario funzionamento della società, peraltro, in ottica di liquidazione, non avrebbe senso continuare a portare avanti nel tempo tali costi, bensì converrebbe optare per una loro eliminazione.

 

28 settembre 2011

Andrea Sergiacomo