Deduzione dal reddito e detrazione IVA di buoni carburante dati in omaggio dall’agente di commercio

il trattamento contabile e fiscale degli omaggi ceduti attraverso gli agenti di commercio: capita di sovente che, al fine di stimolare i potenziali acquirenti all’acquisizione delle merci trattate, l’agente regali a potenziali clienti buoni per l’acquisto di carburanti…

Una delle più diffuse modalità di acquisizione e fidelizzazione della clientela consiste nel cedere gratuitamente beni non rientranti nell’oggetto dell’attività propria. In tale ottica capita di sovente che il rappresentante di commercio, al fine di stimolare i potenziali acquirenti all’acquisizione delle merci trattate, regali a potenziali clienti buoni per l’acquisto di carburanti, magari per invogliare i dettaglianti a recarsi presso il proprio magazzino dove si trovano gli articoli in giacenza.

 

Un caso pratico

Un intermediario del commercio acquista mille buoni carburante da dieci euro (€ 10)ciascuno da omaggiare ai propri (potenziali) clienti. Ci si chiede di valutare se ed in quale misura è possibile dedurre il costo degli omaggi dal reddito d’impresa prodotto, nonché di verificare la sussistenza dei presupposti normativi che consentano la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto dei buoni stessi.

 

Trattamento reddituale

In primo luogo bisogna individuare la natura della spesa al fine di “tipizzarla” in una delle fattispecie disciplinate specificatamente dal legislatore all’interno del Testo Unico delle Imposte Dirette.

Come già anticipato trattasi di beni ceduti gratuitamente da parte dell’agente di commercio, ma non rientranti nell’oggetto dell’attività dell’impresa. Secondo quanto precisato dal Ministero delle Finanze con circolare 16/07/1998, n. 188, “…gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attivita` propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza…”.

Pertanto, le spese per l’acquisto di buoni carburante, assumono, natura di spesa di rappresentanza in quanto sostenute al fine di creare, mantenere e accrescere il prestigio della società e di migliorarne l’immagine, senza dar luogo a (reali) aspettative di incremento delle vendite.

Assodato trattasi di “spesa di rappresentanza” Il riferimento normativo cui occorre riferirsi per fornire una risposta all’interrogativo proposto risiede nel secondo periodo, comma 2 dell’art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, che si occupa delle spese relative a più esercizi.

L’art. 108, co. 2, del TUIR prevede che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività di internazionalizzazione dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50,00.

Pertanto, in definitiva, i buoni omaggio consegnati ai potenziali clienti da parte dell’agente di commercio, di valore unitario, vale a dire suscettibili di autonoma utilizzazione, non eccedente € 50,00 si considerano interamente deducibili ai fini dell’imposizione diretta.

 

Settore impositivo IVA

La definizione di “spesa di rappresentanza”fin qui verificata in ambito reddituale assume esplicita valenza anche ai fini del trattamento IVA. Si osserva che, all’atto dell’acquisto dei buoni carburante da omaggiare ai potenziali clienti, all’agente di commercio è stata addebitata, per rivalsa, da parte del fornitore dei buoni stessi, l’imposta sul valore aggiunto.

In virtù del principio di detraibilità dell’imposta, di cui al comma 1, dell’art. 19,. D.P.R. 26/10/1972, n. 633, che consente di recuperare l’IVA assolta o dovuta o a addebitata unicamente in relazione a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, non potrebbe essere legittimamente esercitato il diritto alla detrazione.

In sostanza, non sarebbe rispettata la regola della “concreta riferibilità” della spesa all’attività di intermediazione eseguita dal soggetto passivo.

D’altra parte si tratta di buoni carburante non destinati al rifornimento dell’autovettura e per tale ragione indetraibili – secondo una interpretazione a contraris – per effetto di quanto disposto dal comma 1,lettera c) dell’art. 19-bis 1, lett. c) che consente, tra l’altro, la detrazione agli agenti di commercio delle spese di impiego delle autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54, lettere a) e c), D.lgs. 30/04/1992, n. 285.

Tuttavia la detrazione dell’IVA relativa ai buoni carburante di costo unitario pari ad € 10, non è compromessa.

Infatti, il legislatore al comma 1, lettera h), del medesimo art. 19-bis1, D.P.R. n. 633 del 1972, esclude la detrazione dell’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, “…tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad € 50,00…”.

In definitiva, all’agente di commercio è consentito operare, in sede di liquidazione trimestrale o mensile dell’imposta, la completa detrazione dell’IVA addebitata per rivalsa all’atto dell’acquisto dei buoni carburante, perché di costo unitario non eccedente € 50,00

 

26 agosto 2011

Antonino & Attilio Romano