Gli utili e le perdite delle poste in valuta

Analizziamo (con utilissimi esempi di compilazione) come vanno trattati in Unico le variazioni delle poste in valuta dipendenti dalle quotazioni dei cambi monetari.

Le operazioni in valuta

Un argomento, civilistico e fiscale, noto alle imprese che operano con l’estero, è quello delle “operazioni in valuta”. E’ noto infatti che nel commercio internazionale spesso la moneta utilizzata è il dollaro.

Anche tra i Paesi UE che adottano l’euro, a volte si utilizza moneta diversa dall’euro. E’ il caso, ad esempio, delle transazioni che seppur poste in essere da soggetti comunitari sono regolati dalla moneta di conto della casa-madre (non europea) del soggetto residente nella UE.

La materia ha subito notevoli modifiche con la riforma IRES del 2003 (D. Lgs. n. 344/2003) e con la riforma del diritto societario del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003).

Le implicazioni discali delle operazioni in valuta di origine commerciale

Nel presente intervento ci occuperemo delle operazioni in valuta di origine commerciale.

Le implicazioni di ordine fiscale e le “complicazioni” in sede di UNICO trovano origine da un “disallineamento” tra la normativa civilistica e quella fiscale.

E’ necessario, quindi, in via preliminare, ricordare entrambe le discipline.

E’ noto che dal punto di vista contabile e di bilancio, le operazioni in esame possono generare due diverse componenti reddituali:

  • di natura valutativa;
  • di natura

L’art. 2425-bis, comma 2, del codice Civile stabilisce che, ai fini dell’iscrizione dei ricavi e dei costi, questi debbano

“essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.

Quindi, nel giorno in cui l’operazione viene perfezionata, in contabilità il ricavo o il costo, il credito o il debito devono essere iscritti assumendo il cambio di quel giorno. E’ appena il caso di ricordare che l’operazione deve considerarsi perfezionata all’atto della consegna (per i beni mobili) e della stipula dell’atto (per i beni immobili) ovvero, per i servizi, all’ultimazione (per i servizi unitari) e alla maturazione (per i servizi continuativi).

In sede di redazione di bilancio, l’art. 2426, comma 1, n. 8-bis) stabilisce che:

“le attività e le passività in valuta … devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”.

Il principio contabile n. 26 offre taluni spunti interpretativi. Si evince che la valutazione di fine esercizio attiene solo alle poste di natura monetaria (quindi poste patrimoniali “liquide”).

Non formano oggetto di “aggiornamento” di valore a fine anno i costi e i ricavi già contabilizzati, così come – è utile sottolinearlo – il magazzino in cui eventualmente sono affluiti, nei vari esercizi, gli acquisti operati in valuta e ivi contabilizzati al costo originario.

In detto ultimo caso, anche se il costo è inattendibile per effetto delle oscillazioni dei cambi, il magazzino non va valutato con gli strumenti di cui al citato n.8-bis.

In sostanza:

  • i ricavi, i costi, i crediti, i debiti, vanno contabilizzati con il cambio del giorno in cui l’operazione è stata realizzata;
  • al 31/12:
    • i ricavi e i costi originariamente iscritti restano immutati;
    • i crediti e i debiti vanno

La valutazione dei crediti e dei debiti genera un differenziale (positivo o negativo) che viene imputato al conto economico ed affluisce alla voce C 17-bis “utile e perdite su cambi” del conto economico.

Tale differenziale, quindi, “corregge” indirettamente, nel conto economico, gli originari ricavi e costi contabilizzati ed evidenziati in bilancio.

Il differenziale, l’utile o la perdita, è di natura “valutativa” dato che nasce, appunto, in sede di valutazione di bilancio.

Se, ovviamente, il credito o il debito viene incassato o pagato nell’esercizio in cui l’operazione è stata realizzata, l’utile o la perdita si realizza già in corso dell’esercizio.

Infatti, il valore della somma pagata o incassata differisce da quello che è stato iscritto in contabilità alla data dell’operazione.

Detto differenziale è di natura “realizzativa” e va anch’esso riportato nella voce C17-bis del conto economico.

Il trattamento di bilancio rappresenta la base da cui partire per eseguire le valutazioni fiscali.

Con la riforma fiscale del 2003 si era seguita l’impostazione, richiesta dalla legge delega, di attribuire rilevanza (fiscale) solo alle componenti di reddito realizzate con esclusione, quindi, di quelle oggetto di valutazione. In tal senso erano stati introdotti i comma 3 e 4 dell’art. 110. Pur mantenendo questa impostazione, si è proceduto già nel 2005 (con il correttivo IRES) a modificare alcuni aspetti sostanziali della disciplina con l’abrogazione del comma 4.

Per quanto è utile riportare in questa sede – e limitatamente alle poste di natura monetaria – ad oggi, l’art. 110, comma 3 del TUIR dispone espressamente l’irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite sui crediti e sui debiti in valuta conseguenti la valutazione operata alla chiusura dell’esercizio. Detti utili o perdite rilevano, come regola generale, solo nel periodo di imposta in cui si manifestano finanziariamente. Vale, quindi, il criterio di tassazione o di deduzione per cassa

E’ previsto che, tuttavia, rilevino gli utili e le perdite su cambi relativi a crediti e debiti che hanno formato oggetto di copertura, valutati anch’essi al tasso di cambio di chiusura dell’esercizio. Si tratta di una deroga secondo la quale, in pratica, se il contratto di copertura genera un utile o una perdita di valutazione e questa rileva ai fini fiscali, si deve far assumere rilevanza anche all’utile o alla perdita maturata sul credito e sul debito che è stato coperto.

Le regole fiscali non coincidono con quelle civilistiche: i differenziali di natura “valutativa”, infatti, rilevano per competenza ai fini civilistici e per cassa ai fini fiscali.

Ciò comporta la necessità di operare le dovute variazioni fiscali nel quadro RF di UNICO dove è necessario anche evidenziare, in un apposito quadro (RV), i disallineamenti tra il valore civilistico e quello fiscale dei crediti e dei debiti.

In particolare, ai fini della determinazione del reddito di periodo, l’importo relativo agli utili e le perdite di natura “valutativa” di cui alla voce C.17-bis va “sterilizzato” nel quadro RF:

  • in caso di utile, questo non è tassabile e quindi va operata una variazione in diminuzione nel rigo RF51;
  • in caso di perdita, questa non è deducibile e quindi va operata una variazione in aumento nel rigo RF29.

Nel periodo di imposta in cui si manifestano le perdite e gli utili in precedenza iscritti in bilancio, andrà operata una variazione in aumento in RF29 (per gli utili effettivi) ovvero in diminuzione in RF51 (per le perdite effettive).

Ne consegue che i predetti righi hanno una duplice funzione:

  • nel rigo RF29 vanno indicate le perdite “valutative” dell’esercizio (non deducibili) e gli utili (tassabili) realizzati su crediti e debiti “valutati” in esercizi precedenti;
  • nel rigo RF51 vanno indicati gli utili “valutativi” su crediti e debiti dell’esercizio (non tassabili) e le perdite effettive su crediti e debiti “valutati” in esercizio precedenti (deducibili).

A tal fine è necessario ricordare che sia gli utili e le perdite di natura realizzativa sia quelli di natura valutativa confluiscono nella stessa voce (C.17-bis) del conto economico.

Quindi, di fatto, nella medesima voce di bilancio opera una compensazione tra utili e perdite ma anche tra “realizzato” e “valutato”. E’ in Nota integrativa che, di solito, viene fornito il dettaglio.

Dal bilancio, quindi, a prima vista si potrebbe avere un’idea distorta di quanto accaduto (e di quanto deve essere fatto in UNICO) dato che potrebbe, ad esempio, essere riportato un utile di modeste dimensioni che però è dato da notevoli di utili realizzati compensati, però, con significative perdite da valutazione. In questo caso, infatti, è da operare una significativa variazione in aumento nel quadro RF dato che sono presenti perdite valutative anche se l’importo di bilancio è positivo.

Nel quadro RV, sezione I “Riconciliazione dati di bilancio e fiscali”, vanno riepilogati i movimenti dei crediti e dei debiti in valuta.

Le Istruzioni al mod. UNICO quasi non commentano l’argomento. Si cercherà di fornire qualche elemento utile.

riconciliazione dei dati in bilancio e foiscali nel modlelo redditi

Nelle colonne “Valore iniziale”, colonna 5 e colonna 10, vanno riportati gli importi dei crediti o dei debiti così come rilevano ai fini contabili e fiscali. In particolare, il primo anno va riportato il valore nominale dei crediti e dei debiti: l’importo è lo stesso sia ai fini civilistici che fiscali. Negli esercizi successivi al primo, va riportato il valore finale indicato nel mod. UNICO dell’esercizio precedente: per la compilazione di UNICO 2011, gli importi di cui alla colonna 8 e colonna 13 del mod. UNICO 2010.

Le colonne “Incrementi” e “Decrementi” sono quelle più complesse da gestire.

La colonna “Incrementi” relativa al contabile (RV6) include:

  • nel caso di crediti in valuta: i crediti sorti nel 2010 ed ancora esistenti al 31/12, gli utili da valutazione su crediti sorti nell’esercizio e l’incremento dell’utile su crediti sorti ante 2010 e non ancora incassati;
  • nel caso di debiti in valuta: i debiti sorti nel 2010 e non pagati al 31/12, le perdite di valutazione su debiti sorti nell’esercizio e l’incremento delle perdite sui debiti sorti ante 2010 e non ancora pagati

La colonna “Decrementi” relativa al contabile (RV7) include:

  • nel caso di crediti in valuta: i crediti di esercizi precedenti, al valore contabile, incassati nell’esercizio, le perdite sui crediti maturati nel 2010 e l’incremento delle perdite sui crediti di esercizi precedenti ;
  • nel caso di debiti in valuta: i debiti di esercizi precedenti pagati nell’esercizio, gli utili di valutazione su debiti sorti nell’esercizio e l’incremento degli utili su quelli sorti ante

Le colonne “Incrementi” e “Decrementi”relative al fiscale (RV11 e RV12) includono gli importi dei crediti o dei debiti in valuta al valore nominale e cioè l’importo iscritto in contabilità alla data in cui l’operazione è stata realizzata al lordo della valutazione di fine esercizio (cioè dell’importo confluito alla voce C17-bis del conto economico).

Nelle colonne 8 e 13 si espongono i valori finali dati dalla sommatoria algebrica delle colonne precedenti.

Da quanto emerge sopra, pare evidente che il meccanismo è “cervellotico”. Si pensi, banalmente a chi ha un solo credito in valuta che non riesce ad incassare. E’ obbligato a compilare il quadro RV (salvo sanzioni seppur minime e in misura fissa) e si potrebbe trovare, ad anni alterni, a dover rilevare – sullo stesso credito – a volte un incremento ed a volte un decremento solo perché, ovviamente, al 31/12 di ciascun anno è mutato il tasso di cambio.

Il quadro RV va compilato fino a quando i valori civilistici non si riallineano a quelli fiscali, cioè semplicemente fino a quando il credito non viene incassato o il debito non viene pagato.

Come più volte accennato, l’irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite interessa le poste monetarie. La dottrina era concorde nel ritenere che, invece, fossero immediatamente rilevanti ai fini fiscali, gli utili o le perdite generate dalla valutazione di fine esercizio dei saldi di conto corrente bancario e postale. In tal senso anche l’Assonime che testualmente ha sostenuto

“Dovrebbero, infine, restare escluse dall’ambito di applicazione del regime di irrilevanza fiscale sancito dalla suddetta norma dell’art. 110, comma 3, del TUIR, anche le valutazioni al cambio di fine esercizio della “liquidità” detenuta dall’impresa, quali le valute detenute in cassa, nonché i saldi dei conti correnti bancari in valuta, le cui differenze, iscritte in conto economico, dovrebbero considerarsi al pari di quelle “realizzate” e, dunque, aventi piena rilevanza fiscale”

(Circ. n. 24 del  16/6/2006).

La stessa interpretazione era stata fornita dall’Agenzia delle Entrate durante la diretta MAP del 18/5/2006 anche se, poi, è mancata una conferma in una circolare o una risoluzione “ufficiale”.

E’ utile comunque ricordare che la predetta interpretazione non poggia sul dato normativo ma solo su considerazioni di opportunità ed esigenze di semplificazione.

Di recente, però, si rinvengono due sentenze di segno contrario.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 6/32/11 del 25/1/2011 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 febbraio 2011) ha sostenuto che anche i differenziali da valutazione dei saldi di conto corrente sono soggetti alle regole di cui all’art. 110, comma 3, del TUIR. Quindi, in sostanza, sarebbero irrilevanti fiscalmente.

Di parere opposto, invece, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, n. 99 del 2/2/2011 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 aprile 2011) che ha confermato la tesi dottrinaria.

La contraddittorietà delle due sentenze merita maggiore attenzione. Ci si augura che l’Agenzia delle Entrate si pronunci sia in vista della prossima scadenza di UNICO sia per evitare che, seguendo la tesi dell’irrilevanza fiscale sostenuta dalla CTR della Lombardia, la materia diventi oggetto di eccessiva “attenzione” in sede di accertamento nel qual contesto è facile ipotizzare che gran parte delle imprese siano “in difetto” avendo sicuramente seguito la tesi della rilevanza fiscale.

Di seguito si riporta un esempio di compilazione del mod. UNICO 2011, partendo dalla compilazione di UNICO 2010 al fine di evidenziare, poi, la movimentazione in UNICO 2011.

Esempio

La Società ALFA al 31/12/2009 vantava un credito di 500 dollari. Alla data di effettuazione dell’operazione, il cambio era pari a 1,3. Al 31/12/2009, il cambio era pari a 1,25.

Nel 2010, il credito viene incassato al cambio di euro 1,28.

 

Periodo 2009 e UNICO SC 2010

 

In valore nominale del credito è pari a Euro 385 (Dollari 500 al cambio di 1,3).

Al 31/12/2009, il credito vale Euro 400 (Dollari 500 al cambio di 1,25). Emerge, quindi, un utile da valutazione di Euro 15 che va riportato alla voce C17-bis del Conto Economico. Ai fini contabili, si ricorda, che occorre rilevare le imposte differite IRES di Euro 4,1 (le differite IRAP non si rilevano perché la voce C17-bis è finanziaria, quindi non influente ai fini della determinazione dell’imposta)

In UNICO SC 2010 era stato riportato quanto segue:

  • variazione in diminuzione di Euro 15 al rigo RF51, per detassare l’utile da valutazione;

rigo rf51 differenze sui cambi

  • nel quadro RV, sezione I:

    quadro RV sezione 1

Periodo 2010 e UNICO SC 2011

 Nel 2010, si incassano Euro 391 (Dollari 500 al cambio di 1,28).

L’intera operazione, dalla realizzazione dell’operazione (valore nominale: Euro 385) all’incasso (Euro 391) ha generato un utile effettivo di Euro 6.

Ai fini di bilancio, però, considerato che nell’esercizio 2009 è stata rilevato un utile di Euro 15, nell’esercizio 2010 va rilevata una perdita di Euro 9 che è pari al valore di iscrizione del credito al 31/12/2009 (Euro 400) al netto del credito effettivamente incassato (Euro 391). In tal modo, l’operazione, seppur su due diversi esercizi, evidenzia il risultato corretto, cioè un utile di Euro 6.

Ai fini fiscali, rilevando solo il valore nominale da confrontare con il valore finale, emerge subito e direttamente un l’utile di Euro 6. In UNICO SC 2011 va riportato quanto segue:

  • variazione fiscale in aumento di Euro 6 nel rigo RF 19, necessario per tassare l’utile effettivamente realizzato. Si noti che è un dato extra- contabile considerato che in bilancio è, invece, riportata una perdita di Euro 9.

    rf29 differenze sui cambi

  • variazione fiscale in diminuzione di Euro 9 nel rigo Rf51 al fine di “sterilizzare” il valore di bilancio.

    rigo rf 51

  • nel quadro RV, sezione I:

    crediti in valuta

Un dubbio che spesso emerge riguarda l’importo della colonna 9, “valore di realizzo”. In tale colonna si è del parere che debba essere indicato l’importo che è stato effettivamente incassato (o se fosse stato un debito, l’importo effettivamente pagato).

Nel caso di un solo credito, come nell’esempio, ciò è evidente ma lo sarebbe molto meno nel caso in cui vi fossero numerosi crediti degli esercizi precedenti ma solo alcuni incassati nel 2010.

Leggi anche:

Le problematiche contabili delle operazioni in valuta estera: guida operativa (2016)

Operazioni in valuta estera nel sistema contabile tributario (2021)

17 giugno 2011

Francesco Leone

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