I casi di rimessione in termini nel processo tributario

Partendo dalla giurisprudenza, analizziamo le casistiche in cui il contribuente può essere rimesso in termini nel processo tributario. a cura di Antonio Terlizzi.

 

processo tributarioIn tema di costituzione in giudizio del ricorrente occorre separare due diversi termini perentori previsti per la notificazione del ricorso alla parte resistente e per il deposito nella segreteria dell’atto, instaurante il contatto tra il ricorrente e la C.T..

Il comma terzo dell’articolo 22 del D.Lgs. 546/92 richiede per l’ammissibilità del ricorso introduttivo il fatto complesso della notificazione e del deposito del ricorso.

Il termine di sessanta giorni per la formulazione dell’impugnazione avverso i provvedimenti di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 è stabilito a pena di decadenza.

Il termine per la costituzione è fissato in trenta giorni, a decorrere dalla data di proposizione del ricorso.

Il rispetto della tempestività del ricorso, che è un presupposto processuale, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, a nulla rilevando la costituzione della parte resistente; va escluso l’effetto sanante dell’eventuale costituzione in giudizio della parte resistente.

Secondo l’articolo 153 del c.p.c.

“La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma”.

E’ evidente che la ratio della rimessione in termini, che elimina l’irricevibilità del ricorso tardivo, permette di garantire la tutela giurisdizionale nel merito ai contribuenti, che sono incorsi in errore a loro non imputabili (si pensi alla mancata indicazione nell’atto impugnato del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere; si pensi alla lunga degenza per una grave malattia in ospedale, pur se non tale da rendere incapace di intendere e volere; si pensi ad un improvviso viaggio all’estero, per serie esigenze che non consente di pianificare istruzioni in patria; si pensi a crisi disorganizzative dello studio di un avvocato non evitabili con la normale diligenza).

Il giudice ,su istanza di parte, temperail rigore della previsione del termine di decadenza ex articolo 21 del D.lgs. 546/92 ove ritenga che il ricorso tardivo sia scusabile ovvero non imputabile alla parte; non si perviene ,in tal modo ,ad un’ingiusta o aberrante pronuncia d’irricevibilità del ricorso per tardività ma ad una pronuncia di merito.

Infatti, con ordinanza il giudice rimette in termini il ricorrente che ha presentato un ricorso tardivo ovvero che è incorsa nella decadenza in tema di proposizione e deposito del ricorso per causa ad essa non imputabile

All’interno di una disciplina processuale, connotata da rigide preclusioni, l’istituto della rimessione in termini assolve il compito di evitare che esse incidano in modo eccessivo sul diritto alla difesa.

D’altra parte, la rimessione in termini è conforme ai principi fondamentali di garanzia, di effettività di tutela e di giustizia sostanziale.

Il principio secondo cui la materia delle decadenze processuali tributarie è sottratta alla disponibilità delle parti (vd. articolo 153 del c.p.c.) non va inteso in termini d’assolutezza; è nell’interesse pubblico non pervenire ad ingiustificate ed aberranti sentenze d’irricevibilità del ricorso tardivo.

La rimessione in termini è un correttivo alle preclusioni che caratterizzano il processo tributario.

Nell’ordinamento tributario processuale è configurabile il principio secondo cui gli effetti preclusivi non possono prodursi in modo definitivo, quando la parte si sia trovata per cause non imputabile in circostanze impeditive dell’esercizio del potere.

La parte che sia incorsa in una decadenza e riesca a dimostrare che tale decadenza deriva da causa ad essa non imputabile, deve essere rimessa in termini, e così autorizzata al compimento dell’atto o dell’attività processuali altrimenti irrimediabilmente tardivi. La rimessione avviene non solo per gli atti e le attività da compiersi nel primo grado di giudizio, ma per gli atti e le attività di tutto il processo (e così anche per quelli delle fasi di gravame e pure per l’eventuale fase di rinvio) che devono essere compiuti in termini perentori a pena di decadenza dal relativo potere. Questa generalizzata possibilità di rimessione in termini – “a maglie larghe” – fa perno sulla nozione di decadenza per “causa non imputabile”, ossia per una varietà di situazioni di incolpevolezza dell’agente che vanno ben al di là delle due ipotesi-limite della “forza maggiore” e del “caso fortuito” (artt. 650 e 668 c.p.c).

Sulla sussistenza delle condizioni della norma ovvero sulla causa non imputabile occorre segnalare quanto segue.

La malattia denunciata dal professionista (lombalgia con prognosi riservata di sette giorni) non costituisce idonea giustificazione per la remissione in termini per decadenza verificatesi nel deposito del ricorso introduttivo poichè:

a) il deposito stesso della copia del ricorso presso la segreteria della adita Commissione tributaria provinciale nei trenta giorni previsti dalla normativa poteva essere delegato ad un altro soggetto senza particolari attitudini allo svolgimento di incarichi professionali;

b) sarebbe stato opportuno una volta superata la malattia che il difensore avesse inoltrato l’istanza di rimessione al presidente della Commissione tributaria di primo grado prima che la sezione competente esaminasse il ricorso introduttivo (C.T.R. di Roma sez. 1 con la sentenza n. 286 del 20 aprile 2011 )

L’istituto della rimessione in termini – regolato dall’art. 184-bis c.p.c. e, dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’art. 153 c.p.c. – è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione; in particolare il mancato deposito nel termine di venti giorni di cui all’art. 371-bis c.p.c. del ricorso in cassazione per ricovero in ospedale dell’unico difensore (poi deceduto) costituisce ipotesi di rimessione in termini (Cass. civ. Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 98).

Con l’ordinanza n. 125 del 15.10.2010, la C.T.P. di Bari ha ritenuto compatibile con il rito tributario l’istituto processuale civilistico della rimessione dei termini previsto dall’art. 153, c. 2, c.p.c. secondo cui “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.

I giudici hanno ritenuto applicabile e conseguentemente compatibile con il rito tributario, l’istituto della rimessione in termini previsto dal novellato art. 153 c.p.c. così come modificato dalla legge 18.06.2009 n. 69, recante le modifiche al processo civile.

Attraverso l’ordinanza de quo, è stato, infatti, deciso che in presenza di un impedimento derivante da causa di forza maggiore, quale un periodo di riposo forzato a letto, la parte può essere rimessa nei termini per compiere l’atto, anche se questo era previsto a pena di decadenza, qualora sia in grado di dimostrare che l’inadempimento deriva da una causa a lui non imputabile.

L’omessa menzione dell’organo competente a decidere dell’impugnazione dell’atto ovvero dei termini per proporre i mezzi per la difesa davanti alla giurisdizione non incide sull’efficacia dell’atto mentre comporta la rilevanza – in concorso con le altre circostanze – dell’errore scusabile nel quale il destinatario possa essere in corso e sul quale grava il relativo onere probatorio e la deduzione di specifica censura (Ord. n. 15143 del 26 giugno 2009 della Corte Cass., Sez. tributaria) .

Il cambiamento della giurisprudenza su aspetti processuali, elemento da fare valere per arrivare eventualmente alla rimessione in termini, deve essere di portata tale da giustificare un vero e proprio affidamento della parte, non marginale o comunque discutibile, su un’interpretazione della normativa che poi è stata travolta da un orientamento innovativo (Cass. sentt. n. 2799 e n. 2803 del 2011).

 

24 maggio 2011

Antonio Terlizzi