Spesometro, redditometro e accertamento sintetico

vediamo come le procedure di verifica fiscale previste dal 2011 potrebbero far emergere una serie di questioni che devono essere affrontate prontamente al fine di evitare futuri conflitti tra clienti e operatori economici

L’imminente entrata in vigore della disciplina sul c.d. “spesometro” anche per i dettaglianti e gli altri soggetti assimilati ha già fatto emergere una serie di questioni che devono essere affrontate prontamente al fine di evitare futuri conflitti tra clienti e operatori economici, in particolare dettaglianti e assimilati.

In realtà, il mancato coordinamento della disciplina dello spesometro con quella sull’uso del contante può essere, in presenza di soggetti mal disposti nei confronti della normativa tributaria, fonte di problemi sia per i soggetti Iva che per i privati consumatori soggetti ad accertamento sintetico

 

La disciplina dello spesometro

L’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Con Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. 184142, del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate sono state emanate le norme regolamentari per l’attuazione di tale disciplina.

Senza entrare nel merito del provvedimento, va comunque rilevato che l’obbligo si estende a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA, compresi, quindi, i soggetti per i quali non sussiste obbligo di emissione della fattura se non a richiesta del cliente; pertanto, dettaglianti e soggetti loro assimilati ai sensi dell’art. 22 del decreto IVA sono sottoposti a pieno titolo alla nuova disciplina e devono, conseguentemente, procedere a comunicare non solo le operazioni passive, ma anche quelle attive effettuate nei confronti di clienti privati consumatori.

Peraltro, le operazioni per le quali non è obbligatorio l’emissione della fattura devono essere comunicate solo quelle effettuate successivamente al 30 aprile 2011.

In particolare, per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, il limite per la comunicazione telematica è fissato in misura pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA applicata (indipendentemente, quindi, dall’aliquota effettivamente applicata).

I dati da comunicare sono i seguenti:

a) l’anno di riferimento;

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Conseguentemente, per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori successivamente al 30 aprile 2011, i dettaglianti e gli altri soggetti assimilati devono preoccuparsi di acquisire dai loro clienti il codice fiscale (se si tratta di clienti residenti) ovvero i dati anagrafici (se si tratta di clienti non residenti).

A tal proposito, il punto 3.2 del citato Provvedimento prevede espressamente che, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle precedenti lettere b) e c), senza peraltro prevedere una specifica modalità di trasmissione dei dati che si è obbligati a consegnare al cedente o prestatore di servizi.

In tal modo, potrebbe essere sufficiente anche solo fornire verbalmente i dati necessari per la successiva comunicazione telematica.

Infatti, né il DPR n. 605/1973 sull’anagrafe tributaria né il D. Lgs. n. 196/2003 sulla privacy impongono una qualche modalità di trasmissione, limitandosi il primo a sanzionare l’omessa o inesatta comunicazione del codice fiscale (da parte del soggetto obbligato a fornirlo) e il secondo a sanzionare l’omissione delle misure minime di sicurezza.

Peraltro, nel caso in questione, non è nemmeno necessario acquisire il consenso del cliente in quanto, come previsto dall’art. 24, lett. a), del D. Lgs. n. 196/2003, il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

 

La disciplina sull’uso del contante

Prima di esaminare alcune delle possibili questioni che potrebbero sorgere, va ricordato che l’art. 49 del D. Lgs. 231/2007 (recante la disciplina dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo), dopo le modifiche apportate dal decreto legge n. 78/2010, vieta, tra l’altro, il trasferimento di denaro contante, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, con l’avvertenza che il limite si applica anche nei casi di più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Ne consegue che i trasferimenti, ancorché effettuati a favore di dettaglianti o altri soggetti assimilati dai privati consumatori, di importo pari o superiore a 5.000 euro devono sempre essere effettuati con modalità che assicurano la tracciabilità dell’operazione (assegno non trasferibili, carte di credito, bonifici, ecc.), mentre solo i trasferimenti fino a 4.999,99 possono essere effettuati con denaro contante, sempre che non si tratti di frazionamento artificioso.

 

La nuova disciplina dell’accertamento sintetico

Il decreto legge n. 78/2010 ha modificato anche l’art. 38 del DPR n. 600/1973, in tema di accertamento a carico delle persone fisiche, distinguendo di fatto l’accertamento da redditometro, basato sugli elementi di capacità contributiva, da quello sintetico.

Poiché il nuovo accertamento sintetico è basato sulla spesa complessivamente sostenuta nel periodo di imposta, senza più distinguere la spesa per investimenti patrimoniali dalle altre tipologie di spese, pare evidente che i dati per determinare tale spesa complessiva potranno arrivare anche da quanto sarà stato comunicato, per ogni singolo contribuente, con la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Per tal motivo, quindi, risulta estremamente importante che le operazioni comunicate siano effettivamente quelle effettuate da ogni singolo contribuente.

 

Le possibili questioni

La presenza di due diverse discipline con due diversi limiti monetari potrebbe allora causare problemi sia agli operatori economici interessati (dettaglianti e assimilati) che ai clienti, ove gli uni o gli altri si dimostrino refrattari all’applicazione delle norme fiscali, il che fa sorgere la concreta esigenza di individuare possibili soluzioni che possano proteggere il contribuente onesto rispetto al comportamento del contribuente scorretto.

Innanzitutto, va rilevato che, a causa del mancato obbligo di tracciabilità dei trasferimenti per importo da 3.600,00 (compreso) fino a 4.999,99, i problemi potrebbero sorgere solo quando l’ammontare dell’operazione rientri in tale forbice e il relativo corrispettivo venga pagato in contanti (i.e.: acquisto da un dettagliante per euro 4.000 pagati in contanti).

Al riguardo, considerato che non esiste un obbligo di trasmettere il codice fiscale con una modalità che ne assicuri la certa riferibilità al cliente, pare evidente che il cliente potrebbe fornire al commerciante un qualunque numero di codice fiscale, anche appartenente ad altro soggetto.

D’altro canto, anche in presenza di un codice fiscale riferibile sicuramente ad un cliente, non è detto che il commerciante non lo utilizzi per comunicare, falsamente, operazioni effettivamente effettuate con diversi soggetti.

 

Comportamento scorretto del cliente

Se il comportamento scorretto è quello del cliente (il quale fornisce un codice fiscale appartenente ad altra persona fisica), la conseguenza potrebbe consistere in un accertamento sintetico a carico di tale persona fisica per la capacità di spesa dimostrata nel corso del periodo di imposta.

Si pensi, per fare un esempio, a Caio che va in giro ad effettuare acquisti di importo unitario pari almeno a 3.600,00 euro, fornendo ogni volta il codice fiscale di Sempronio.

Ma la questione si pone anche se Caio fornisce il proprio codice fiscale e, una volta raggiunto dall’accertamento sintetico, nega di aver mai effettuato le operazioni comunicate dai soggetti passivi IVA.

Come dovrebbe comportarsi in tali situazioni l’ufficio e, soprattutto, in simili situazioni, come possono cautelarsi i commercianti che hanno ricevuto e comunicato un codice fiscale non riferibile al soggetto ?

Allo stato non è dato sapere quale sarà il comportamento dell’ufficio; si potrebbe solo ipotizzare che lo stesso continuerà nell’iter dell’accertamento sintetico sulla base delle comunicazioni comunque effettuate, escludendosi di fatto dall’eventuale procedimento che potrebbe essere intrapreso da Caio nei confronti dei singoli commercianti.

Pertanto, salvo i casi di conoscenza diretta del cliente da parte del soggetto passivo IVA o quelli in cui, pur se non obbligatorio, il cliente esibisca anche un documento di identità, in tutte le altre occasioni verranno a crearsi non pochi inconvenienti; pertanto è opportuno raccomandare di richiedere, in occasione di ciascuna operazione rilevante, l’esibizione del documento di identità (richiesta che potrebbe avere nessun effetto sul cliente) e il consenso scritto all’utilizzo del codice fiscale, anche se la disciplina della privacy non obbliga a richiederlo.

In tal modo, sarà possibile collegare ogni singola operazione ad una dichiarazione firmata dal cliente, il quale potrebbe anche falsamente sottoscrivere la dichiarazione, ma, quanto meno, il commerciante potrà in futuro dimostrare di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, anche oltre i singoli obblighi di legge.

 

Comportamento scorretto del soggetto IVA

Se il comportamento scorretto è quello del commerciante (il quale utilizza un codice fiscale del quale è venuto legittimamente in possesso per comunicare operazioni effettuate nei confronti di altre persone fisiche), ugualmente la conseguenza potrebbe consistere in un accertamento sintetico a carico della persona fisica intestatario del codice fiscale indebitamente utilizzato dall’operatore.

Come dovrebbero comportarsi, allora, le persone fisiche per evitare di incappare in simili situazioni ?

Allo stato si può solo informarle e raccomandare loro di adottare una linea di comportamento che li porti ad effettuare ogni trasferimento con strumenti tracciabili anche se di importo inferiore alla soglia; in altri termini, se la persona fisica adotta come sistema quello di pagare tutto con strumenti tracciabili, diventerà più agevole per lui sostenere di non aver effettuato alcun pagamento in contante, anche se – di fatto – non risolve la questione.

 

Proposta conclusiva

Una soluzione definitiva che potrebbe evitare l’insorgere di ogni questione potrebbe consistere o nell’aumento del limite per la comunicazione telematica da 3.600,00 euro a 5.000,00 euro (per le sole operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura) ovvero l’abbassamento del limite per il divieto dell’uso del contante da 5.000,00 euro a 3,600,00 euro.

In entrambe le ipotesi, tutti i pagamenti relativi alle operazioni rilevanti risulterebbero effettuati con strumenti tracciabili e sarebbe agevole avere conferma sia dell’effettività dell’operazione che della sua concreta riferibilità ad una persona fisica.

 

21 marzo 2011

Vito Dulcamare